Cassazione Penale, Sentenza n. 33889/2026 del 18/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione penitenziaria)
La controversia
Il detenuto, ristretto presso la Casa di reclusione di Oristano e sottoposto al regime di alta sicurezza, aveva reclamato contro il divieto di acquistare e consumare bevande alcoliche. Il Magistrato di sorveglianza di Cagliari, con decreto del 13 maggio 2025, aveva accolto il reclamo e autorizzato l’acquisto e il consumo; il Tribunale di sorveglianza di Cagliari, con ordinanza del 4 novembre 2025, aveva respinto il reclamo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria. La Casa circondariale di Cagliari, il Dipartimento e il Ministero della Giustizia hanno proposto ricorso per cassazione. Con il primo motivo hanno denunciato la violazione dell’art. 69, comma 6, lett. b), ord. pen., sostenendo che la richiesta del detenuto riguardasse una modalità organizzativa e non un diritto soggettivo tutelabile con reclamo giurisdizionale. Con il secondo motivo hanno dedotto la violazione dell’art. 14 reg. ord. pen., secondo cui distribuzione e consumo delle bevande alcoliche avvengono nei locali destinati ai pasti, e hanno sostenuto che, per i detenuti in regime A.S.1, il consumo nelle camere di pernottamento integrasse una limitazione giustificata da esigenze di sicurezza. Con il terzo motivo hanno invocato i principi di ragionevolezza e proporzionalità, allegando che l’assunzione di alcolici può alterare l’autocontrollo, accrescere il rischio di aggressioni e rendere più difficile il controllo nelle camere, in particolare per detenuti con un particolare profilo criminologico.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenuto logicamente e giuridicamente preliminare e assorbente, e non ha esaminato le ulteriori censure. Ha stabilito che l’interesse ad acquistare e consumare vino o birra non costituisce un diritto soggettivo fondamentale, né rientra nel diritto a un’alimentazione adeguata e salubre, ma attiene alle modalità organizzative della vita intramuraria e alle determinazioni discrezionali dell’Amministrazione. Di conseguenza, la controversia era estranea all’ambito del reclamo giurisdizionale previsto dagli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), ord. pen.; il Tribunale aveva esercitato un sindacato in materia sottratta alla propria cognizione. La Corte ha annullato senza rinvio sia l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza del 4 novembre 2025 sia il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Cagliari del 15 maggio 2025, ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. c), c.p.p. Non risultano statuizioni sulle spese.
Norme richiamate
art. 35-bis ord. pen.
Mentre il primo costituisce l'oggetto della tutela giurisdizionale approntata dall'art. 35-bis ord. pen., le seconde restano normalmente affidate alle valutazioni tecnico-organizzative dell'Amministrazione, sindacabili soltanto ove si traducano in prescrizioni manifestamente irragionevoli, sproporzionate o tali da svuotare sostanzialmente il contenuto del diritto stesso.
Il reclamo giurisdizionale tutela il nucleo essenziale dei diritti soggettivi del detenuto; le modalità tecnico-organizzative dell’esecuzione penitenziaria sono normalmente rimesse all’Amministrazione e possono essere sindacate soltanto nei casi indicati dalla Corte. La richiesta di acquistare e consumare bevande alcoliche non ricade in tale tutela.
art. 69, comma 6, lett. b), ord. pen.
È stato, infatti, costantemente affermato che il reclamo giurisdizionale innanzi al Magistrato di sorveglianza, previsto dagli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), ord. pen., costituisce strumento di tutela approntato a presidio delle sole situazioni giuridiche soggettive aventi consistenza di diritto soggettivo, allorché esse risultino lese da comportamenti dell’Amministrazione penitenziaria posti in violazione delle disposizioni contenute nell'ordinamento penitenziario o nella disciplina regolamentare di attuazione e dai quali derivi, in capo al detenuto o all'internato, un pregiudizio connotato dai requisiti dell'attualità e della gravità.
Il reclamo è esperibile soltanto per la lesione attuale e grave di una posizione avente consistenza di diritto soggettivo, causata da condotte dell’Amministrazione penitenziaria in violazione della normativa penitenziaria. Non è sufficiente contestare una scelta organizzativa relativa a un bene della vita non necessario o indispensabile.
art. 14 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230
in tema di ordinamento penitenziario, il provvedimento dell'Amministrazione penitenziaria che neghi al detenuto l'autorizzazione all'acquisto e al conseguente consumo di vino o birra non è suscettibile di reclamo giurisdizionale ai sensi degli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), ord. pen., non incidendo su un diritto soggettivo del ristretto, ma attenendo a mere modalità organizzative della vita intramuraria
La questione dell’autorizzazione ad acquistare e consumare vino o birra è qualificata come modalità organizzativa della vita intramuraria, non come lesione di un diritto soggettivo azionabile mediante reclamo giurisdizionale. La Corte non ha esaminato nel merito le censure fondate sulla disciplina regolamentare relativa ai locali di distribuzione e consumo.
art. 620, comma 1, lett. c), c.p.p.
L'ordinanza impugnata e quella presupposta del Magistrato di sorveglianza devono, conseguentemente, essere annullate senza rinvio ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., essendo state adottate in carenza del presupposto giurisdizionale richiesto dalla legge, sulla scorta del seguente principio di diritto
La Corte ha disposto l’annullamento senza rinvio perché i provvedimenti erano stati adottati in carenza del presupposto giurisdizionale richiesto dalla legge.
Massime di principio
- Il reclamo giurisdizionale previsto dagli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), ord. pen. è diretto a tutelare situazioni soggettive aventi consistenza di diritto soggettivo, lese da condotte dell’Amministrazione penitenziaria contrarie alla normativa e produttive di un pregiudizio attuale e grave.
- Il sindacato giurisdizionale in materia penitenziaria riguarda il nucleo essenziale e incomprimibile dei diritti del detenuto; le modalità organizzative della vita intramuraria restano affidate alle valutazioni dell’Amministrazione, salvo che le prescrizioni siano manifestamente irragionevoli, sproporzionate o svuotino il contenuto del diritto.
- L’interesse del detenuto ad acquistare e consumare vino o birra non costituisce un diritto soggettivo né è riconducibile al diritto a un’alimentazione adeguata e salubre; il diniego dell’autorizzazione attiene alle modalità organizzative della vita intramuraria e non è impugnabile con il reclamo giurisdizionale previsto dagli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), ord. pen.
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