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Ordinanza

Ordinanza n. 14374/2026 - Roma, Sezione 4

per l'annullamento, previa sospensiva, - del provvedimento della Sottocommissione per la visita medica di revisione della Guardia di Finanza del 28 maggio 2026 con cui il ricorrente è stato giudicato non idoneo all'accertamento dell'idoneità psico-fisica nell’ambito del Concorso per titoli ed esami per il reclutamento di n. 1985 allievi finanzieri - anno 2025, per esiti di applicazione di dispositivo amplatzer di chiusura pfo in follow up cardiologico;

Giustizia amministrativa202607889

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non idoneità psico-fisica emesso dalla Sottocommissione per la visita medica di revisione della Guardia di Finanza

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, il giudizio di non idoneità all'accertamento psico-fisico nell'ambito del concorso per il reclutamento di 1.985 allievi finanzieri. L'inidoneità è stata motivata dagli esiti dell'applicazione di un dispositivo Amplatzer per la chiusura percutanea di un forame ovale pervio, con riferimento al titolo X, lettera a), n. 59, dell'allegato 1 al decreto del Comandante generale della Guardia di Finanza n. 61772 del 25 febbraio 2016. Il ricorrente ha contestato la valutazione amministrativa producendo documentazione specialistica della ASL di Caserta, secondo cui il difetto cardiaco risultava completamente corretto, senza shunt residuo significativo, con quadro cardiologico stabile e funzionalmente compensato, normale funzione cardiaca e assenza di limitazioni all'attività fisica. La documentazione medica prospettava quindi l'assenza di una cardiopatia attiva o limitante, in contrasto con il giudizio di non idoneità.

La decisione

Il TAR non ha ancora deciso la domanda cautelare né il merito dell'impugnazione. Rilevata la contrapposizione tra il giudizio della Commissione medica dell'Amministrazione e la documentazione sanitaria prodotta dal ricorrente, ha disposto una verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a. per accertare, in contraddittorio, la persistenza o meno della causa di inidoneità e, quindi, l'idoneità al servizio del candidato. La verificazione dovrà essere svolta da una commissione di tre ufficiali medici presso il Collegio medico legale della difesa, di cui almeno uno specialista della materia, con facoltà di delega. Sono stati stabiliti termini per la notifica dell'ordinanza, la trasmissione della documentazione sanitaria, la nomina della commissione, la convocazione del ricorrente e il deposito della relazione motivata. È stata fissata al 4 novembre 2026 la camera di consiglio per il prosieguo della trattazione della domanda cautelare. Le spese e i compensi del verificatore saranno liquidati con la decisione finale, mentre le eventuali spese iniziali della verificazione sono poste provvisoriamente a carico del ricorrente. È stato inoltre disposto l'oscuramento dei dati identificativi e sanitari del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 19 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di disporre una verificazione mediante un organismo pubblico qualificato per acquisire elementi tecnici rilevanti ai fini della decisione.

  • art. 66 c.p.a.

    Disciplina la verificazione disposta dal giudice, le modalità di svolgimento e il deposito della relazione, qui utilizzata per accertare l'idoneità psico-fisica del candidato.

  • Titolo X, lettera a), n. 59, allegato 1 al decreto n. 61772 del 25 febbraio 2016 del Comandante generale della Guardia di Finanza

    È la disposizione regolamentare richiamata dall'Amministrazione quale parametro sanitario per il giudizio di non idoneità relativo agli esiti dell'applicazione del dispositivo Amplatzer.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce, insieme alla disciplina europea e all'art. 2-septies del Codice privacy, la base per l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Rileva per la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento in caso di diffusione.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Integra la disciplina nazionale di protezione dei dati relativi alla salute e giustifica l'oscuramento disposto dal TAR.

Massime di principio

  • Quando il giudizio di non idoneità psico-fisica espresso da una commissione amministrativa è contestato mediante documentazione sanitaria specialistica di segno contrario, il giudice può disporre una verificazione tecnica in contraddittorio per accertare l'effettiva persistenza della condizione impeditiva e la compatibilità dello stato di salute con il servizio.
  • La verificazione può essere affidata a un organismo sanitario pubblico qualificato, composto da più medici e, ove necessario, da uno specialista della materia, con partecipazione delle parti e facoltà per l'amministrazione e il privato di farsi assistere da sanitari di fiducia.
  • In presenza di un accertamento tecnico disposto nel giudizio, il giudice può fissare una successiva camera di consiglio per la prosecuzione della domanda cautelare, rinviando ogni valutazione sul fumus boni iuris e sul periculum in mora all'esito della verificazione.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàIstruttoria processualeTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

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