Cassazione Penale, Ordinanza n. 35535/2025 del 30/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato in cassazione l'ordinanza della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile, per aspecificità estrinseca, il suo appello contro la sentenza di primo grado di condanna per tentato furto aggravato. Nel ricorso ha dedotto l'erronea applicazione degli artt. 591 e 581 c.p.p., sostenendo in sostanza che il giudice di appello, a fronte di una formulazione imprecisa delle richieste impugnatorie, avrebbe dovuto comunque esaminare nel merito le questioni, perché quando la richiesta può essere letta come volta al proscioglimento o all'assoluzione spetterebbe al giudice individuare la formula più corretta. Ha inoltre contestato la declaratoria di inammissibilità dell'appello, limitandosi però a contrapporsi alla motivazione della sentenza senza confrontarsi con la ratio decidendi, che riguardava solo il trattamento sanzionatorio e non la responsabilità. La Corte territoriale aveva ritenuto aspecifiche le censure sulla pena, osservando che il primo giudice aveva motivato lo scostamento dal minimo edittale e la riduzione ex art. 56 c.p. valorizzando elementi non specificamente contestati: il valore non minimale dei beni sottratti, la loro natura voluttuaria, le modalità della condotta con violenza sulle cose, il concorso con altri, l'intensità del dolo e i numerosi precedenti penali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura non si confrontasse con la ratio decidendi dell'ordinanza impugnata e che fosse a sua volta intrinsecamente e estrinsecamente aspecifica, perché si limitava a contestare in modo generico la declaratoria di inammissibilità dell'appello senza misurarsi con la motivazione della Corte d'appello sul difetto di specificità delle doglianze relative al trattamento sanzionatorio. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 591 c.p.p.
richiamato come norma concernente i requisiti e le cause di inammissibilità dell'impugnazione; la censura difensiva ne lamentava l'erronea applicazione, ma il ricorso è stato ritenuto non autosufficiente e aspecifico rispetto alla motivazione impugnata.
art. 581 c.p.p.
richiamato in relazione ai requisiti di specificità dell'atto di impugnazione; la Corte ha valorizzato il difetto di specificità dei motivi di appello e del successivo ricorso.
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
menzionato per l'enunciazione del motivo di ricorso.
art. 56 c.p.
richiamato quanto alla diminuzione di pena per il tentativo, che il giudice di merito aveva applicato riducendo la pena base di un terzo.
art. 616 c.p.p.
base normativa della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in conseguenza dell'inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della decisione impugnata e si risolve in una critica meramente assertiva o avversativa della motivazione.
- La specificità del motivo di impugnazione richiede che le censure si misurino con i passaggi argomentativi decisivi della sentenza impugnata; la mera riproposizione di doglianze generiche non consente il sindacato di legittimità.
- Quando l'appello investe solo il trattamento sanzionatorio, è aspecifica la doglianza che non contesti in modo puntuale gli elementi valorizzati dal giudice di merito per determinare la pena.
- In sede di legittimità, la motivazione del giudice di appello è censurabile solo se illogica o incoerente in modo manifesto; se la declaratoria di inammissibilità dell'appello è sorretta da motivazione congrua e non contraddittoria, il ricorso che la contesti genericamente è inammissibile.
- La sanzione dell'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, quando ne ricorrano i presupposti di legge.
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