Cassazione Civile, Ordinanza n. 17133/2025 del 25/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce dall'atto con cui due coniugi hanno conferito in fondo patrimoniale alcuni immobili di loro proprietà e, per uno dei due, anche altri beni immobili. Due soggetti che si affermavano creditori del marito hanno chiesto in via principale di accertare la simulazione assoluta o relativa dell'atto di costituzione del fondo, e in via subordinata di dichiararne l'inefficacia revocatoria ex art. 2901 c.c. perché pregiudizievole per le ragioni creditorie. Il tribunale ha respinto la domanda di simulazione ma ha accolto parzialmente la revocatoria per alcuni crediti; la corte d'appello ha confermato. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con il primo motivo, violazione delle regole sulla prova della cessione del credito e della legittimazione della cessionaria: sostenevano che chi agisce come successore a titolo particolare in forza di cessione in blocco deve provare documentalmente l'inclusione del credito controverso nell'operazione, e che non bastava la dichiarazione della banca cedente; censuravano anche il mancato esame della doglianza sulla genericità del contratto di cessione. Con il secondo motivo hanno denunciato nullità della motivazione e violazione dell'art. 111 Cost. per avere la corte territoriale ritenuto integrato l'eventus damni nonostante, a loro dire, il patrimonio residuo fosse ampiamente capiente grazie a saldi attivi, azioni e redditi, e nonostante la motivazione fosse asseritamente apparente quanto a un credito risarcitorio per mala gestio considerato dal giudice d'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo e infondato il secondo. Quanto alla cessione del credito, ha distinto tra prova dell'esistenza della cessione, prova dell'inclusione del credito specifico nella cessione in blocco ex art. 58 T.U.B. ed efficacia della cessione verso il debitore ceduto; ha osservato che la corte d'appello aveva ritenuto provata la cessione mediante il contratto prodotto in giudizio e che la censura dei ricorrenti non scalfiva tale ratio, oltre a difettare di interesse concreto, poiché la banca cedente non era stata estromessa dal giudizio e la sentenza era stata resa tra le parti originarie. Quanto all'eventus damni, ha ritenuto corretta la valutazione di merito: l'azione revocatoria può colpire anche crediti litigiosi e l'atto dispositivo è dannoso quando rende più difficile il soddisfacimento del credito, in assenza di prova dell'adeguata capienza del patrimonio residuo. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna dei ricorrenti alle spese in favore di entrambe le controricorrenti e con l'ulteriore statuizione sul contributo unificato.
Norme richiamate
art. 702-bis c.p.c.
norma del rito sommario con cui è stata introdotta la domanda originaria
art. 105 c.p.c.
disciplina dell'intervento volontario del successore a titolo particolare che si è costituito in giudizio
art. 2901 c.c.
norma sulla revocatoria ordinaria, utilizzata per dichiarare inefficace l'atto di costituzione del fondo patrimoniale nei confronti dei creditori
art. 2697 c.c.
richiamato per contestare e chiarire l'onere della prova della cessione e dell'inclusione del credito nell'operazione di cessione in blocco
art. 115 c.p.c.
richiamato dai ricorrenti per sostenere che la mancata contestazione avrebbe valore decisivo, ma la Corte esclude che la decisione d'appello si sia fondata su tale principio
art. 2730 c.c.
richiamato dai ricorrenti sul tema della confessione, ritenuto non decisivo
art. 2731 c.c.
richiamato dai ricorrenti sul tema della confessione, ritenuto non decisivo
art. 2733 c.c.
richiamato dai ricorrenti sul tema della confessione, ritenuto non decisivo
art. 58 t.u.b.
disciplina della cessione in blocco di crediti bancari; la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale può esonerare dalla notificazione al debitore ma non prova da sola l'esistenza della cessione
art. 1264 c.c.
richiamato per distinguere l'efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto dalla prova della cessione stessa
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato per dedurre nullità della motivazione, esclusa dalla Corte
art. 111 Cost.
richiamato per lamentare motivazione apparente; la Corte nega il vizio
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma del motivo di ricorso per violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
norma del motivo di ricorso per nullità della sentenza o del procedimento
art. 380-bis.1 c.p.c.
norma che ha consentito la trattazione camerale del ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto
L. 24 dicembre 2012, n. 228
norma richiamata quale fonte della disciplina sul contributo unificato
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
testo unico sulle spese di giustizia, richiamato per il contributo unificato
Massime di principio
- In tema di cessione di crediti bancari in blocco, occorre distinguere tra prova dell'esistenza della cessione, prova dell'inclusione dello specifico credito nella cessione e semplice efficacia della cessione verso il debitore ceduto; la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale o la comunicazione al debitore non bastano, da sole, a dimostrare l'effettiva cessione del credito se tale aspetto è specificamente contestato.
- La prova della cessione del credito non è soggetta a forme tassative e può essere fornita con qualunque mezzo di prova, anche presuntivo, restando rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito.
- Chi contesta la legittimazione del cessionario deve indicare in modo tempestivo e specifico i profili di contestazione; censure generiche o che ignorano la prova documentale già acquisita non sono idonee a scardinare la decisione di merito.
- Nel processo con successione a titolo particolare nel diritto controverso, la permanenza in giudizio del cedente non estromesso può rendere priva di utilità concreta una censura diretta solo a negare la legittimazione del cessionario intervenuto.
- Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, l'eventus damni sussiste quando l'atto di disposizione rende anche solo più difficoltoso il soddisfacimento del credito, senza che sia necessario che il debitore risulti insolvente o privo di ogni residua consistenza patrimoniale.
- Anche un credito litigioso e non ancora definitivamente liquidato può essere tutelato con l'azione revocatoria, perché rileva la pregiudizievolezza dell'atto rispetto alla garanzia patrimoniale del creditore, non la certezza definitiva del credito nel quantum.
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