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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36718/2024 del 02/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della conferma della condanna per porto di una mannaia (qualificata come coltello) fuori dall'abitazione e per il possesso di due piedi di porco senza giustificato motivo. Il ricorrente, tramite difensore, ha dedotto: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per mancato riconoscimento della "lieve entità" ai sensi dell'art. 4, comma 3, L. 110/1975 (sostenendo che la mannaia era un coltello da carne custodito nel bagagliaio) e per la mancata unificazione dei fatti in un unico reato ex art. 707 c.p.; 2) violazione di legge per il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. (pressupponendo un unico precedente, non due); 3) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; 4) omissione di applicazione dell'art. 545-bis c.p.p. e delle norme sulla pena sostitutiva (art. 20-bis c.p., artt. 53 e 58 L. 689/1981), con conseguente nullità ai sensi dell'art. 181 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo complessivamente infondato e ha confermato la sentenza della Corte di Appello di Trento che aveva riqualificato il porto della mannaia ai sensi dell'art. 4 L. 110/1975 e aveva confermato la condanna a sette mesi di arresto. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto corretta la valutazione della non configurabilità del fatto di lieve entità, avendo il giudice di merito valutato le dimensioni dello strumento, le modalità complessive del porto e la personalità del reo. Sul secondo motivo è stato confermato il corretto esercizio del potere discrezionale nel non applicare l'art. 131-bis, anche se vi era un errore di indicazione nel computo delle pregresse condanne. Sul terzo motivo il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto motivato e non sindacabile in cassazione. Sul quarto motivo la Corte ha chiarito che l'art. 545-bis c.p.p. è norma discrezionale, la sua omissione non configura di per sé una nullità generale, e che in ogni caso la richiesta era stata valutata dalla Corte d'appello con motivazione adeguata. Il ricorrente è stato altresì condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • Legge 18 aprile 1975 n. 110, art. 4, comma 3

    La configurabilità della "lieve entità" nel reato di porto di armi deve valutarsi non soltanto in base alle dimensioni dell'oggetto ma considerando anche le modalità del fatto e la personalità del reo; pertanto la presenza di una mannaia di grandi dimensioni e le circostanze del porto possono escludere la tenuità.

  • Codice penale, art. 707

    Norma applicata per il porto di oggetti atti ad offendere; il giudice ha ritenuto che porto e possesso di strumenti idonei ad offendere possano integrare autonome responsabilità e che la ricostruzione dei fatti non imponeva la riunificazione in un unico reato.

  • Codice penale, art. 131-bis

    L'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto è rimessa a un giudizio discrezionale che richiede valutazione complessiva dei criteri dell'art. 133 c.p.; un errore materiale sul numero di precedenti non determina automaticamente il riconoscimento della causa di non punibilità.

  • Codice penale, artt. 132 e 133

    Principi e criteri per la determinazione della pena: il giudice di merito ha esercitato la sua discrezionalità nella valutazione della congruità della pena e nel diniego delle attenuanti generiche, motivando adeguatamente le ragioni della decisione.

  • Codice di procedura penale, art. 545-bis

    Introdotto dal D.Lgs. 150/2022, richiede che il giudice di primo grado, se ritiene sussistenti le condizioni, avvisi le parti della possibilità di disporre una pena sostitutiva per pene detentive fino a quattro anni; è norma discrezionale e l'omissione non configura di per sé una nullità generale.

  • Legge 24 novembre 1981 n. 689, artt. 53 e 58

    Riferimento normativo in tema di possibili pene sostitutive e conversioni: la valutazione della loro applicabilità è rimessa al giudice di merito e può essere richiesta dalle parti; la mancata applicazione senza specifica esigenza motivata non determina automaticamente nullità.

  • Codice di procedura penale, artt. 178 e 181

    Norme sulle nullità: non tutte le omissioni procedurali determinano nullità generale; l'eventuale violazione deve rientrare tra le fattispecie tassative per essere rilevante come nullità assoluta.

Massime di principio

  • La valutazione della "lieve entità" nel porto di armi richiede un esame complessivo: non bastano le dimensioni dell'oggetto, ma vanno considerate le modalità del porto, il luogo, la destinazione d'uso e la personalità del reo.
  • L'applicazione dell'art. 131-bis c.p. è rimessa a un giudizio discrezionale fondato sui criteri di valutazione previsti dall'art. 133 c.p.; errori materiali nel computo dei precedenti non impongono automaticamente l'accoglimento della causa di non punibilità.
  • Il riconoscimento o diniego delle circostanze attenuanti generiche è una valutazione di fatto del giudice di merito e, se adeguatamente motivata, non è sindacabile in Cassazione come una semplice riconsiderazione della congruità della pena.
  • L'art. 545-bis c.p.p. impone un potere-dovere di segnalazione solo se il giudice ritiene sussistenti le condizioni; la mancata attivazione non determina automaticamente nullità, e la parte deve sollecitare il giudice di merito quando la normativa nuova entra in vigore durante il processo.
  • Quando una norma più favorevole entra in vigore durante il giudizio di merito, la parte ha l'onere di richiederne l'applicazione al giudice di merito; se la richiesta è stata valutata, la motivazione del diniego è decisiva.
  • Le questioni di interpretazione delle norme di fatto (es. qualificazione dell'oggetto come arma, valutazione della personalità del reo) richiedono prova e motivazione: per ribaltare tali valutazioni serve dimostrare palesi illogicità o carenze motivazionali, non una semplice diversa valutazione.
  • Le nullità procedurali sono tassative: per invocare l'annullamento per nullità bisogna dimostrare che l'omissione rientri tra quelle previste come tali dalla normativa processuale.

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