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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4520/2023 del 02/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Caltanissetta che aveva rigettato l'appello contro il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del 19/09/2022. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizi della motivazione perché il Tribunale avrebbe 'ratificato' il provvedimento del GIP nonostante avesse riconosciuto che quest'ultimo non aveva effettuato un espresso vaglio degli elementi difensivi e avesse motivato per relationem richiamando il parere del Pubblico Ministero.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto legittimo il percorso argomentativo del Tribunale: il richiamo integrale al parere del Pubblico Ministero implicava la condivisione del suo percorso motivazionale e la motivazione per relationem è ammissibile quando riguarda atti noti alle parti (art.125 c.3 c.p.p.). Inoltre, l'appello era limitato a censurare solo la presunta nullità per mancata motivazione, per cui il Tribunale non era tenuto a riesaminare il merito. Per effetto della inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; la cancelleria è stata incaricata degli adempimenti di legge.

Norme richiamate

  • art. 292, comma 2, lett. c-bis, cod. proc. pen.

    La Corte ricorda che la nullità prevista riguarda il provvedimento applicativo della misura; tale obbligo di motivazione si applica alla misura in senso proprio e non necessariamente ad altre ordinanze cautelari

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Consente la motivazione per relationem ad atti del procedimento noti alle parti e permette al giudice d'appello, che ha piena cognizione, di rimediare all'eventuale insufficienza motivazionale

  • art. 616, cod. proc. pen.

    La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e può comportare l'applicazione di sanzioni pecuniarie (applicata la sanzione di euro 3.000 alla Cassa delle ammende)

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Prevede adempimenti della cancelleria a seguito della decisione (formalità amministrative conseguenti alla sentenza)

  • Sez. 3, n. 2257 del 18/10/2016 (P.M. in proc. Burani, Rv. 268800)

    Richiamata per il principio che il giudice deve esplicitare, anche per relationem, le ragioni per cui attribuisce agli indizi il significato richiesto per l'adozione della misura cautelare

  • Sezioni Unite, n. 18954 del 31/3/2016 (Capasso, Rv. 266789)

    Ribadito il principio che l'obbligo di motivazione sanzionato con nullità riguarda il provvedimento applicativo della misura; per le altre ordinanze cautelari opera l'art.125 c.3 c.p.p. e la motivazione per relationem è ammessa

Massime di principio

  • La motivazione per relationem è ammissibile quando il provvedimento rinvia ad atti noti alle parti (es. parere del PM); il richiamo equivale a una adesione al percorso argomentativo rinviato purché chiaro e individuabile.
  • Se l'appello contesta unicamente la presunta nullità per carenza di motivazione, il giudice d'appello è tenuto a considerare quel profilo e non è obbligato a riesaminare il merito non impugnato.
  • Per evitare l'inammissibilità, il difensore deve specificare con precisione i vizi di diritto e motivazionali contestati e, se necessario, chiedere espressamente il riesame del merito o l'integrale valutazione degli elementi difensivi.
  • La dichiarazione di inammissibilità può comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie (art.616 c.p.p.), quindi è importante valutare la fondatezza e la correttezza formale del ricorso prima di proporlo.
  • Il giudice delle misure cautelari deve comunque esplicitare le ragioni che lo portano ad attribuire agli indizi il significato necessario per la misura; tale esplicitazione può avvenire anche tramite richiamo ad atti del procedimento purché comprensibili e acquisiti alle parti.

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