Corte di giustizia, Ordinanza C-724/23
Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 16 luglio 2024. — ATHINAÏKI ZYTHOPOIIA AE contro Anexartiti Archi Dimosion Esodon. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Risposta che può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza o che non dà adito a nessun ragionevole dubbio – Direttiva 92/83/CEE – Articolo 3, paragrafo 1 – Determinazione dell’importo dell’accisa percepita sulla birra – Metodo di calcolo dei gradi Plato – Modifica legislativa volta a precisare tale metodo – Direttiva (UE) 2020/1151 – Articolo 1, punto 1 – Assenza di effetto di tale direttiva sulle situazioni anteriormente acquisite. — Causa C-724/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, con ordinanza motivata resa ai sensi dell’articolo 99 del regolamento di procedura, ha chiarito che la modifica del 2020 alla disciplina delle accise sulla birra non è una semplice precisazione interpretativa. La direttiva 2020/1151 introduce invece una regola nuova sul calcolo dei gradi Plato, ma essa non incide sulle situazioni definitivamente sorte prima del termine di recepimento. Per le accise del 2019 resta quindi applicabile l’interpretazione data nella sentenza Kompania Piwowarska.
Accise sulla birra: la modifica introdotta dalla direttiva (UE) 2020/1151 sul calcolo dei gradi Plato non ha natura meramente interpretativa e non si applica retroattivamente a situazioni definitivamente sorte prima della scadenza del termine di recepimento.
La questione giuridica
Se l’articolo 1, punto 1, della direttiva (UE) 2020/1151, che ha modificato l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 92/83/CEE imponendo di prendere in considerazione tutti gli ingredienti della birra, compresi quelli aggiunti dopo la fermentazione, ai fini della misurazione dei gradi Plato, debba essere qualificato come disposizione puramente interpretativa; se tale novella possa incidere su domande di rimborso relative a accise versate per il 2019; e se essa costituisca un elemento nuovo idoneo a imporre o giustificare una revisione dell’interpretazione resa nella sentenza Kompania Piwowarska.
Principio di diritto
L’articolo 1, punto 1, della direttiva (UE) 2020/1151 non ha natura meramente interpretativa, perché modifica il contenuto del diritto applicabile imponendo un metodo di calcolo dei gradi Plato diverso da quello risultante dalla precedente giurisprudenza; tuttavia tale modifica non può applicarsi a situazioni giuridiche sorte e definitivamente acquisite prima della scadenza del termine di recepimento, come le accise dovute per il 2019. Ne consegue che la direttiva 2020/1151 non costituisce un elemento nuovo che consenta o imponga di riconsiderare l’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 92/83 data nella sentenza Kompania Piwowarska, la quale resta vincolante per la controversia principale.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte
- Direttiva 92/83/CEE
- Direttiva (UE) 2020/1151
- Articolo 3, paragrafo 1, direttiva 92/83/CEE
- Articolo 1, punto 1, direttiva (UE) 2020/1151
- Articolo 2, direttiva (UE) 2020/1151
- Articolo 3, direttiva (UE) 2020/1151
Accise sulla birra e calcolo dei gradi Plato: efficacia della direttiva 2020/1151
La domanda pregiudiziale proviene dal Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis e riguarda una controversia tra un produttore di birra aromatizzata e l’autorità fiscale greca. Il punto centrale è se la modifica introdotta nel 2020 alla direttiva 92/83/CEE sul metodo di calcolo dei gradi Plato abbia natura interpretativa oppure innovativa, e se possa incidere su accise versate per il 2019.
Fatti e procedimento principale
ATHINAÏKI ZYTHOPOIIA A.E. produce la birra aromatizzata Amstel Radler, composta da birra e ingredienti non alcolici aggiunti dopo la fermentazione, senza nuovo processo fermentativo. Nel 2019 la società ha presentato dichiarazioni fiscali e ha versato accise e altre imposte calcolate sulla base di analisi effettuate su campioni del prodotto finito, che avevano determinato 10,07 gradi Plato, arrotondati a 10.
La società ha poi chiesto il rimborso parziale delle imposte, sostenendo che il calcolo corretto dovesse basarsi solo sull’estratto secco del mosto primitivo prima della fermentazione, senza considerare aromi e sciroppo di zucchero aggiunti successivamente. In sostegno di tale tesi ha richiamato la sentenza Kompania Piwowarska, con la quale la Corte aveva interpretato l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 92/83 nel senso che, per le birre aromatizzate, non si devono considerare gli ingredienti aggiunti dopo la fermentazione.
Normativa rilevante
La direttiva 92/83/CEE, nella sua formulazione originaria, prevedeva che l’accisa sulla birra fosse determinata con riferimento al numero di ettolitri/gradi Plato o al numero di ettolitri/titolo alcolometrico effettivo di prodotto finito. La direttiva (UE) 2020/1151 ha poi aggiunto all’articolo 3, paragrafo 1, un secondo comma, secondo cui tutti gli ingredienti della birra, compresi quelli aggiunti dopo il completamento della fermentazione, devono essere presi in considerazione ai fini della misurazione dei gradi Plato, e un terzo comma che consente ad alcuni Stati membri di continuare temporaneamente con il metodo precedente fino al 31 dicembre 2030.
I considerando 2 e 3 della direttiva 2020/1151 spiegano che la precisazione mira a garantire un’applicazione uniforme e agevole delle regole fiscali e una transizione graduale verso una metodologia armonizzata. La direttiva imponeva agli Stati membri di recepirla entro il 31 dicembre 2021 e di applicarla dal 1º gennaio 2022.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza:
- se la modifica del 2020 fosse una disposizione puramente interpretativa, destinata a chiarire il significato originario della nozione di grado Plato;
- se, in caso affermativo, tale interpretazione potesse prevalere su una domanda di rimborso relativa a un periodo anteriore alla direttiva;
- se, in caso contrario, l’adozione della direttiva 2020/1151 costituisse un elemento nuovo tale da consentire o imporre alla Corte di riconsiderare la propria precedente giurisprudenza.
Ragionamento della Corte sulla natura della modifica normativa
La Corte, decidendo con ordinanza motivata ai sensi dell’articolo 99 del regolamento di procedura, osserva anzitutto che la nuova formulazione introdotta dalla direttiva 2020/1151 mira a garantire un metodo uniforme di calcolo dei gradi Plato, ma si discosta dall’interpretazione data nella sentenza Kompania Piwowarska.
Nella sentenza del 2018 la Corte aveva stabilito che, in assenza di definizione normativa, il concetto di gradi Plato andava inteso secondo il significato abituale nel settore della fabbricazione della birra: esso corrisponde alla percentuale di estratto secco del mosto primitivo e non comprende gli aromi o lo sciroppo di zucchero aggiunti dopo la fermentazione. Tale interpretazione era stata inoltre confermata dalla ratio della direttiva 92/83, volta a collegare l’accisa al tenore alcolico.
Alla luce di ciò, la Corte afferma che l’introduzione di un nuovo comma, che impone di considerare tutti gli ingredienti del prodotto finito, modifica lo stato del diritto dell’Unione. La disposizione del 2020 non si limita dunque a chiarire il significato preesistente della nozione, ma crea una regola nuova e diversa.
Effetti temporali e inapplicabilità alla controversia principale
Quanto alla possibilità di applicare la nuova disciplina al periodo d’imposta 2019, la Corte richiama il principio secondo cui una nuova norma si applica solo dall’entrata in vigore e non alle situazioni giuridiche sorte e definitivamente acquisite in precedenza, salvo diversa previsione o circostanze eccezionali non presenti nel caso di specie.
Nel caso concreto, né la direttiva 2020/1151 né la nuova versione dell’articolo 3, paragrafo 1, contengono disposizioni che ne consentano l’applicazione retroattiva a una situazione già definitivamente consolidata. Al contrario, il termine di recepimento e il regime transitorio previsto per alcuni Stati membri confermano che il nuovo metodo opera solo per il futuro.
Per tale ragione, la direttiva 2020/1151 non può incidere sulle accise relative al 2019. Resta quindi vincolante l’interpretazione resa nella sentenza Kompania Piwowarska, tanto per le autorità fiscali greche quanto per il giudice del rinvio.
Decisione e principio affermato
La Corte dichiara che l’articolo 1, punto 1, della direttiva 2020/1151 non costituisce una disposizione puramente interpretativa e non rappresenta un elemento nuovo che imponga di riconsiderare l’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 92/83 anteriore alla modifica del 2020.
In concreto, per le situazioni anteriori alla scadenza del termine di recepimento della direttiva 2020/1151, continua ad applicarsi la regola elaborata nella sentenza Kompania Piwowarska: per le birre aromatizzate, ai fini dei gradi Plato, non si considerano gli ingredienti aggiunti dopo la fermentazione.
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