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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19902/2023 del 10/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso la sentenza del 31/05/2022 del GIP di Padova che, a seguito di giudizio abbreviato, aveva assolto Carlo Palermo dall'accusa di diffamazione a mezzo stampa nei confronti di Ilario Martella. Il ricorrente deduceva che nel libro fossero contenute affermazioni allusive e implicite tali da insinuare la responsabilità di Martella nella mancata acquisizione/occultamento di un verbale d'interrogatorio (cd. "verbale sparito"), configurando diffamazione; inoltre si censurava la motivazione ritenuta carente e si lamentava la mancata qualificazione della formula assolutoria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rigettato l'eccezione difensiva relativa alla mancata procura speciale, ritenendo applicabile la presunzione di efficacia della procura (art. 100 c.3 c.p.p.) ove il mandato contenga "ogni facoltà prevista dalla legge". Sul merito dei motivi lamentati dal ricorrente, la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia valutato correttamente il contesto e la natura del libro (opera di ricostruzione critica e non reportage giudiziario), non ravvisando espressioni univocamente offensive né asserzioni dirette che attribuissero a Martella una volontà dolosa di occultamento. La Corte ha inoltre richiamato il divieto di trasformare il ricorso per cassazione in una rivalutazione di merito o in una nuova interpretazione di documenti provvisti di rilievo probatorio. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di Euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • art. 595 cod. pen.

    Norma incriminatrice della diffamazione; la Corte ha ritenuto che, alla luce del contesto complessivo e della natura del testo, non sussistessero le condizioni per ritenere integrata la fattispecie, poiché mancavano attribuzioni di responsabilità dirette e prove della falsità delle circostanze asserite

  • art. 100, comma 3, cod. proc. pen.

    Presunzione di efficacia della procura speciale per un grado del processo; la Corte ha ritenuto valida la procura della parte civile, superando così l'eccezione di inammissibilità basata sulla mancanza di nuovo mandato

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Disposizione sulla motivazione della sentenza; la Corte ha ritenuto che la motivazione del giudice di merito fosse sufficiente e non carente rispetto alle allegazioni del ricorrente

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limitazione dei motivi ammissibili nel ricorso per cassazione nel caso di impugnazione per saltum; la Corte ha verificato che i motivi erano articolati nei limiti previsti ma li ha ritenuti comunque inammissibili per le ragioni di merito e di divieto di revisione di fatto

  • art. 23, comma 8, D.L. 28/10/2020 n. 137 (conv. L. 18/12/2020 n. 176)

    Norma richiamata in relazione alla richiesta di discussione orale; la Corte ha preso atto della richiesta resa dal difensore

Massime di principio

  • La valutazione della diffamazione richiede esame complessivo del contesto: il genere (saggio, libro, inchiesta), il tono, l'uso di ipotesi o congetture e l'assenza di affermazioni categoriali possono escludere la responsabilità penale anche quando il testo contiene ricostruzioni critiche.
  • Non tutte le affermazioni allusive sono automaticamente diffamatorie: perché sussista il reato occorre che il lettore sia indotto a ritenere come fattuale e specifica l'attribuzione di un fatto lesivo della reputazione e che la circostanza sia falsificabile e falsa; il semplice plauso a una teoria complottistica non è necessariamente equivalente a un'accusa diretta.
  • Il giudice di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito per riqualificare i fatti o rivalutare la prova: in cassazione si censurano errori di diritto, motivazione manifestamente illogica, contraddittoria o carente, non valutazioni alternative dei fatti.
  • Chi impugna per cassazione deve evitare di introdurre nuovi elementi probatori o chiedere alla Corte di effettuare una rivalutazione di documenti: tali questioni sono inammissibili e portano al rigetto del ricorso.
  • Sull'aspetto della procura: per la parte civile la procura speciale può essere ritenuta valida anche se non contiene formule sacramentali, purché emerga la volontà di conferire "ogni facoltà prevista dalla legge"; tuttavia è prudente assicurarsi che la procura contempli espressamente il potere di impugnare per evitare eccezioni procedurali.
  • Nelle impugnazioni per supposta carenza motivazionale è necessario mostrare in modo puntuale che la motivazione è contraddittoria, manifestamente illogica o omissiva su punti decisivi; la mera diversa lettura dei fatti non basta.

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