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Sentenza

Sentenza n. 1401/2026 - Napoli, Sezione 4

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. -OMISSIS- del giudice del lavoro del Tribunale di -OMISSIS-, che, in accoglimento del ricorso proposto dalla signora -OMISSIS-, “ha dichiarato il diritto della ricorrente al trattamento stipendiale, che avrebbe percepito qualora fosse stata inquadrata a tempo indeterminato, tenuto conto delle fasce stipendiali previste dalla normativa di comparto e per l’effetto ha condannato il Ministero convenuto al pagamento delle differenze retributive, da determinarsi sulla base di un’anzianità di servizio calcolata a partire dalla prima assunzione e cumulando tra loro i diversi periodi lavorati, oltre interessi legali dalla debenza al soddisfo”; per la nomina di un commissario ad acta; per il riconoscimento dell’indennità di mora ex art 114, lett. e), c.p.a.;

Giustizia amministrativa202206116

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o contestata esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro relativa al riconoscimento dell'anzianità di servizio, all'inquadramento stipendiale e al pagamento delle differenze retributive

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza sostenendo che il Ministero non avesse dato esecuzione a una sentenza passata in giudicato del giudice del lavoro, che le riconosceva il trattamento stipendiale spettante qualora fosse stata inquadrata a tempo indeterminato, tenendo conto delle fasce stipendiali e dell'anzianità maturata mediante il cumulo dei diversi periodi di servizio, oltre agli interessi legali. Ha dedotto il decorso del termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, la persistente mancata attribuzione del corretto trattamento stipendiale e la mancata liquidazione delle differenze retributive. Ha chiesto l'adozione delle misure di ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell'amministrazione alla penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Nel corso del giudizio l'amministrazione ha sostenuto l'avvenuta esecuzione del giudicato, producendo atti relativi alla ricostruzione della carriera, alla liquidazione delle somme e alla trasmissione della documentazione alla Ragioneria territoriale. Il TAR ha disposto due istruttorie per verificare l'effettiva idoneità degli atti a dare esecuzione alla sentenza e, in particolare, per chiarire il completamento del calcolo e del pagamento delle somme dovute. La ricorrente ha inoltre contestato il mancato computo dell'anno 2013.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che nel corso del giudizio la pretesa sostanziale della ricorrente fosse stata pienamente soddisfatta ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. L'istruttoria ha accertato che l'amministrazione aveva adottato il decreto di ricostruzione della carriera, il decreto di liquidazione delle somme spettanti e gli ulteriori atti necessari alla trasmissione della documentazione alla Ragioneria territoriale per il pagamento. La documentazione prodotta comprendeva anche l'indicazione dell'importo liquidato, pari a 2.163 euro, la dichiarazione della ricorrente di non avere già percepito le somme e i dati necessari al pagamento. Il mancato computo dell'anno 2013 è stato ricondotto al blocco stipendiale previsto dal decreto-legge n. 78/2010. Poiché l'esecuzione del giudicato risultava realizzata, il giudice non ha ritenuto necessari né ulteriori ordini conformativi né la nomina del commissario ad acta. È stata respinta la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., non risultando più un'inosservanza o un ritardo da sanzionare dopo il soddisfacimento della pretesa nel corso del giudizio. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    per il riconoscimento dell’indennità di mora ex art 114, lett. e), c.p.a.

    Nel giudizio di ottemperanza consente, ai sensi del comma 4, lettera e), di chiedere la fissazione di una penalità di mora per ogni successiva violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione del giudicato; la domanda è stata respinta perché la pretesa è risultata soddisfatta nel corso del giudizio.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    la pretesa della ricorrente, ex art. 34, co.5, c.p.a. risulta pienamente soddisfatta

    La norma è stata applicata per dichiarare cessata la materia del contendere quando, durante il giudizio, l'amministrazione ha dato piena soddisfazione alla pretesa azionata.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo in forma esecutiva

    La ricorrente ha invocato il decorso del termine per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti il pagamento di somme di denaro; il giudice ha poi deciso sulla base dell'avvenuta esecuzione accertata nel corso del giudizio.

  • d.l. n. 78/2010

    è rimasto fino ad oggi inalterato il blocco stipendiale per l’anno 2013

    Il blocco stipendiale è stato indicato dall'amministrazione come ragione del mancato computo dell'anno 2013 nel calcolo delle differenze retributive.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione dimostra nel corso del processo di avere integralmente adempiuto al giudicato mediante l'adozione degli atti di ricostruzione della carriera, liquidazione delle somme e trasmissione degli atti necessari al pagamento, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • La verifica dell'ottemperanza a un giudicato che impone il pagamento di differenze retributive può richiedere l'acquisizione di una relazione amministrativa e della documentazione contabile necessaria a ricostruire il procedimento esecutivo e a dimostrare l'effettiva quantificazione delle somme dovute.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. non va riconosciuta quando, nel corso del giudizio di ottemperanza, la pretesa sostanziale oggetto del giudicato risulta integralmente soddisfatta e non residua un'inosservanza attuale da sanzionare.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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