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Sentenza

Sentenza n. 334/2026 - Cagliari, Sezione 2

per l'annullamento, previa adozione delle opportune misure cautelari: con il ricorso introduttivo: - della nota prot. n. 28955 del 26.09.2024, con la quale l’Assessorato della Difesa dell’Ambiente della Regione Sardegna - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali, ha comunicato la “sospensione del procedimento” di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di impatto ambientale del progetto fotovoltaico della Società odierna ricorrente (doc. 1); - il tutto previa, se del caso, disapplicazione dell’art. 3 della L.R. n. 5 del 3 luglio 2024 per contrasto con la normativa europea, ovvero previa rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità del medesimo art. 3 della L.R. n. 5 del 3 luglio 2024; nonché per l’accertamento: - dell’illegittimità dell’inerzia serbata dall’Amministrazione competente alla conclusione dell’iter di verifica di assoggettabilità a V.I.A., avviato con l’istanza trasmessa dall’odierna ricorrente in data 29.09.2023; e per la condanna: - dell’Amministrazione alla sollecita definizione del procedimento, chiedendo sin d’ora la nomina di un Commissario ad acta in caso di perdurante o rinnovata inerzia dell’Amministrazione a concludere il procedimento; con i motivi aggiunti del 21 febbraio 2025: - della nota prot. n. 38357 del 18.12.2024, con la quale l’Assessorato della Difesa dell’Ambiente della Regione Sardegna - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali, ha comunicato il riavvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A. al fine di “valutare gli effetti della L.R. n. 20/2024 sull’intervento di che trattasi”; - il tutto previa, se del caso, disapplicazione dell’art. 1, co. 1, lett. a), co. 5 e 7, della L.R. n. 20 del 5 dicembre 2024 e relativi Allegati, per contrasto con la normativa europea, ovvero previa rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità del medesimo art. 1, co. 1, lett. a), co. 5 e 7, della L.R. n. 5 del 3 luglio 2024 e relativi Allegati; - in via subordinata, e solo ove occorrer possa, l’annullamento degli artt. 1, co. 2, lett. b), 3, co. 1, e 7, co. 2, lett. c), e co. 3, del D.M. 21 giugno 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 2 luglio 2024, serie generale n.153, adottato dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza Energetica di concerto con il Ministero della cultura e il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle Foreste e avente ad oggetto la “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”, nella parte in cui prevede la possibilità per le Regioni di individuare le superfici e le aree “non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili”, nonché la “possibilità di fare salve le aree idonee di cui all'art. 20, comma del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199; con i motivi aggiunti dell’8 aprile 2025: - della nota prot. n. 7411 del 6.03.2025, con la quale l’Assessorato della Difesa dell’Ambiente della Regione Sardegna - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali, ha comunicato l’improcedibilità dell’istanza di screening VIA; - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto dall’odierna ricorrente, ivi inclusa la nota dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente della Regione Sardegna - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali prot. n. 38357 del 18.12.2024 già impugnata con il ricorso per motivi aggiunti del 14.02.2025; - il tutto previa, se del caso, disapplicazione dell’art. 1, co. 1, lett. a), co. 5 e 7, della L.R. n. 20 del 5 dicembre 2024, nonché di tutti gli Allegati alla predetta L.R. n. 20/2024 e, in ogni caso, dell’Allegato A, lett. h), i), o), u) punto 1, w), y) punti 3 e 10, z) punto 12, aa), punto 1, ee), oo), per contrasto con la normativa europea, ovvero previa rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità del medesimo art. 1, co. 1, lett. a), co. 5 e 7, della L.R. n. 5 del 3 luglio 2024 e di tutti gli Allegati alla predetta L.R. n. 20/2024 e, in ogni caso, dell’Allegato A, lett. h), i), o), u) punto 1, w), y) punti 3 e 10, z) punto 12, aa), punto 1, ee), oo); - in via subordinata, e solo ove occorrer possa, l’annullamento degli artt. 1, co. 2, lett. b), 3, co. 1, e 7, co. 2, lett. c), e co. 3, del D.M. 21 giugno 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 2 luglio 2024, serie generale n.153, adottato dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza Energetica di concerto con il Ministero della cultura e il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle Foreste e avente ad oggetto la “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”, nella parte in cui prevede la possibilità per le Regioni di individuare le superfici e le aree “non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili”, nonché la “possibilità di fare salve le aree idonee di cui all'art. 20, comma del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199”; nonché per l’accertamento: - dell’illegittimità della perdurante inerzia serbata dall’Amministrazione competente alla conclusione dell’iter di verifica di assoggettabilità a V.I.A., avviato con l’istanza trasmessa dall’odierna ricorrente in data 29.09.2023; e per la condanna: - dell’Amministrazione alla sollecita definizione del procedimento, chiedendo sin d’ora la nomina di un Commissario ad acta in caso di perdurante o rinnovata inerzia dell’Amministrazione a concludere il procedimento.

Giustizia amministrativa202401037

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sospensione del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, successivo riavvio del procedimento e definitiva improcedibilità dell’istanza di screening VIA per applicazione della normativa regionale sulle aree non idonee agli impianti da fonti rinnovabili

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (operatore energetico)

Prevale il privato

La controversia

La società aveva presentato il 29 settembre 2023 un’istanza di verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi degli artt. 19 e seguenti del d.lgs. n. 152/2006, per un impianto fotovoltaico nel territorio di Noragugume. La Regione, in applicazione dell’art. 3 della l.r. Sardegna n. 5/2024, aveva sospeso il procedimento sulla base della moratoria regionale. La ricorrente ha dedotto che la disposizione regionale vietasse soltanto la realizzazione materiale degli impianti, senza consentire la sospensione dei procedimenti autorizzativi e dei relativi subprocedimenti; ha inoltre dedotto l’illegittimità costituzionale della moratoria e chiesto l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia amministrativa, con condanna alla conclusione del procedimento e possibile nomina di un commissario ad acta. Con il primo ricorso per motivi aggiunti ha impugnato la nota regionale di riavvio del procedimento, chiedendo la disapplicazione o la declaratoria di illegittimità della l.r. n. 20/2024 e, subordinatamente, l’annullamento di alcune disposizioni del d.m. 21 giugno 2024. Con il secondo ricorso per motivi aggiunti ha impugnato la nota che aveva dichiarato improcedibile l’istanza di screening VIA, deducendo, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 5, della l.r. n. 20/2024, nella parte in cui collegava all’inidoneità dell’area un divieto assoluto di realizzazione degli impianti FER. La Regione ha eccepito l’inammissibilità dell’impugnazione della nota di riavvio per difetto di lesività; il Ministero ha eccepito l’incompetenza territoriale del TAR Sardegna relativamente all’impugnazione del decreto interministeriale.

La decisione

Il TAR ha esaminato nel merito il ricorso introduttivo, benché la nota di sospensione fosse stata superata dalla successiva disciplina regionale e dagli atti conseguenti, poiché la società aveva dichiarato di conservare interesse a una pronuncia di illegittimità ai fini risarcitori ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a. Ha respinto la prima censura: dall’interpretazione complessiva dell’art. 3 della l.r. n. 5/2024, e in particolare del comma 2, risultava che la moratoria si applicasse anche ai procedimenti autorizzativi e ai relativi subprocedimenti già in corso. Ha invece accolto, ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., la censura relativa all’illegittimità costituzionale dell’art. 3 della l.r. n. 5/2024, già dichiarato incostituzionale dalla Corte costituzionale con sentenza n. 28/2025 per contrasto con l’art. 20 del d.lgs. n. 199/2021, con i parametri costituzionali e con la normativa europea in materia di energie rinnovabili. Ha dichiarato inammissibili i primi motivi aggiunti, perché diretti contro la nota di riavvio del procedimento, atto endoprocedimentale e ontologicamente privo di lesività. Ha accolto i secondi motivi aggiunti e annullato la dichiarazione di improcedibilità dell’istanza, ritenendo che l’art. 1, comma 5, della l.r. n. 20/2024 fosse stato dichiarato incostituzionale con efficacia ex tunc dalla Corte costituzionale con sentenza n. 184/2025. L’inidoneità legale dell’area non può tradursi in un divieto assoluto e automatico né giustificare l’improcedibilità dell’istanza: l’amministrazione deve riavviare il procedimento e valutare in concreto la fattibilità del progetto, senza automatismi. Le spese sono state integralmente compensate per la novità e complessità delle questioni.

Norme richiamate

  • artt. 19 e seguenti d.lgs. n. 152/2006

    Costituiscono la base normativa del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA avviato dalla società.

  • art. 3 l.r. Sardegna n. 5/2024

    Nelle more dell'approvazione della legge regionale di individuazione delle aree idonee [...] le misure di salvaguardia [...] trovano applicazione anche se [...] sono in corso [...] procedure di autorizzazione.

    Il TAR ha interpretato la disposizione nel senso che la moratoria regionale sospendeva anche i procedimenti autorizzativi e i relativi subprocedimenti in corso, non soltanto la materiale realizzazione degli impianti.

  • art. 20 d.lgs. n. 199/2021

    È richiamato quale fonte statale recante principi fondamentali in materia di individuazione delle aree idonee e di promozione della produzione da fonti rinnovabili, ostativi a moratorie regionali e divieti assoluti.

  • art. 1, comma 5, l.r. Sardegna n. 20/2024

    La disposizione, dichiarata incostituzionale, non poteva fondare un divieto assoluto di realizzazione degli impianti nelle aree qualificate come non idonee né la conseguente improcedibilità automatica dell’istanza.

  • art. 34, comma 3, c.p.a.

    Consente l’accertamento dell’illegittimità dell’atto impugnato, pur quando siano venuti meno i suoi effetti, se permane l’interesse del ricorrente ai fini risarcitori.

  • art. 73 c.p.a.

    È richiamato con riguardo alla dichiarazione resa dalla parte, in memoria conclusiva, del permanere dell’interesse a una pronuncia ai fini risarcitori.

  • art. 88 c.p.a.

    Ha consentito al TAR di richiamare la motivazione di precedenti sentenze dello stesso Tribunale sulle conseguenze della sentenza della Corte costituzionale relativa alla l.r. n. 20/2024.

  • sentenza Corte costituzionale n. 28/2025

    Ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 della l.r. n. 5/2024, anche per contrasto con l’art. 20 del d.lgs. n. 199/2021 e con i principi europei in materia di energie rinnovabili.

  • sentenza Corte costituzionale n. 184/2025

    Ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, tra le altre, dell’art. 1, comma 5, della l.r. n. 20/2024; tale declaratoria ha espunto la disposizione dall’ordinamento con efficacia ex tunc.

Massime di principio

  • Una disciplina regionale che, qualificando determinate aree come non idonee alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili, preveda un divieto assoluto e aprioristico di realizzazione o l’automatica improcedibilità delle istanze si pone in contrasto con i principi statali ed europei di massima diffusione delle energie rinnovabili e con l’art. 20 del d.lgs. n. 199/2021.
  • La qualificazione di un’area come non idonea non equivale a un divieto assoluto di installazione di impianti da fonti rinnovabili: l’amministrazione deve esaminare concretamente il progetto e ponderare gli interessi rilevanti nel procedimento, senza automatismi preclusivi.
  • Quando una norma regionale dichiarata costituzionalmente illegittima abbia costituito il fondamento dell’atto amministrativo impugnato, il giudice può accertare l’illegittimità dell’atto ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a. anche se l’atto ha esaurito i propri effetti, qualora permanga l’interesse del ricorrente ai fini risarcitori.
  • Un atto con cui l’amministrazione comunica il riavvio di un procedimento è, di regola, un atto endoprocedimentale privo di autonoma lesività e non è immediatamente impugnabile.
  • Se una disciplina regionale dispone che le misure di salvaguardia si applichino anche alle procedure autorizzative già in corso, la disposizione deve essere interpretata, secondo il suo tenore testuale e sistematico, come riferita anche ai relativi subprocedimenti amministrativi, e non soltanto alla materiale realizzazione dell’opera.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàImpianti da fonti rinnovabiliLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiAmbienteEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiPrimato del diritto UE e disapplicazionePrincipio di legalità e tipicitàEffetto conformativo e riedizione del potereLegittimazione e interesse a ricorrere

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