Cassazione Penale, Sentenza n. 41422/2025 del 23/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la conferma della misura cautelare degli arresti domiciliari. Le accuse contestate erano concorso esterno in associazione mafiosa (art. 416-bis c.p., concorso ex art. 110 c.p.) e estorsione pluriaggravata (art. 629 c.p.) in danno di Samuele Mozzillo. Il ricorrente ha dedotto: (1) errata qualificazione della condotta estorsiva, che avrebbe dovuto essere ricondotta al più lieve illecito di esercizio arbitrario delle proprie ragioni; omissione di valutazione della documentazione difensiva; carenza di motivazione in relazione alle intercettazioni e agli elementi probatori; contestazione anche della qualificazione di concorso esterno per mancanza di apporto concreto e vantaggi riconducibili al sodalizio; (2) assenza di presunzione relativa delle esigenze cautelari e non attualità del pericolo di reiterazione, per l'unicità e l'epoca remota del fatto.
La decisione
Il ricorso è stato accolto solo in parte. La Corte ha respinto la censura relativa alla riqualificazione del fatto da estorsione a esercizio arbitrario delle proprie ragioni, confermando la qualificazione per estorsione: ha ritenuto che Zappia si sia avvalso consapevolmente del metodo mafioso e che non avesse un titolo lecito per agire in giudizio, elementi che indicano il dolo di estorsione. Sul punto la Corte ha richiamato la giurisprudenza sulla distinzione fra le due fattispecie. Diversa conclusione è stata raggiunta con riferimento al concorso esterno in associazione mafiosa: la Corte ha ritenuto carente la motivazione circa l'effettivo vantaggio apportato all'organizzazione e il nesso causale fra le condotte di Zappia e il rafforzamento del sodalizio; perciò ha annullato l'ordinanza limitatamente alle valutazioni sugli indizi relativi al concorso esterno e ha disposto il rinvio al Tribunale per il riesame di Reggio Calabria per un nuovo giudizio su tale capo, perché verifichi se gli elementi possano integrare gli artt. 110 e 416-bis c.p. Alla luce di ciò, le esigenze cautelari connesse a quella specifica contestazione dovranno essere rivalutate; il resto dell'ordinanza è stato invece confermato.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Norma procedurale che disciplina il motivo di ricorso per cassazione invocato dal ricorrente; indicata come base procedurale per le censure formulate.
art. 273, cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla valutazione delle intercettazioni e degli atti probatori: la Corte ha ritenuto legittimo l'uso delle conversazioni intercettate come elementi indiziari valutabili nel quadro complessivo.
art. 274, cod. proc. pen.
Richiamato dal difensore in relazione a profili di valutazione probatoria; dalla sentenza emerge che la Corte ha ritenuto comunque sussistenti indizi significativi in relazione all'estorsione.
art. 292, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Norma richiamata con riferimento ai presupposti per le misure cautelari (in particolare al pericolo di reiterazione): la Corte ha ritenuto fondato il giudizio di pericolosità attuale connesso ai legami con il sodalizio per la contestazione di estorsione, mentre ha chiesto un riesame sul tema per il concorso esterno.
art. 629, cod. pen.
Fattispecie di estorsione: la Corte ha confermato la sussistenza dell'elemento psicologico tipico dell'estorsione, ossia la volontà di ottenere un profitto sapendo che l'atto è contra ius, valorizzando l'avvalersi del metodo mafioso e la promessa di guadagno a terzi.
art. 110, cod. pen.
Norma sul concorso di persone nel reato: utilizzata per inquadrare la partecipazione di Zappia in rapporto con l'associazione mafiosa; la Corte ha chiesto prova del nesso causale fra la sua condotta e il rafforzamento del sodalizio.
art. 416-bis, cod. pen.
Fattispecie dell'associazione di tipo mafioso: la Corte ha evidenziato che per configurare concorso esterno è necessario dimostrare un rapporto di reciproci vantaggi e che la condotta dell'esterno abbia apportato un contributo percepibile al mantenimento o rafforzamento dell'organizzazione; nel caso concreto la motivazione non ha chiarito l'esistenza di tale contributo, giustificando il rinvio.
Massime di principio
- Distinzione estorsione vs esercizio arbitrario delle ragioni: occorre accertare l'elemento psicologico. Se l'agente ritiene in buona fede di avere un titolo legitimante la richiesta, la fattispecie può restare nell'esercizio arbitrario; se invece l'agente mira a ottenere profitto sapendo di agire contra ius e si avvale di mezzi intimidatori o del metodo mafioso, l'ipotesi è di estorsione.
- Valore delle intercettazioni: le conversazioni intercettate possono costituire indizi gravi se, nel loro complesso, mostrano la combinazione di intenzionalità, accordi per l'intervento criminale e la promessa di guadagni a terzi; la valutazione va fatta globalmente e confrontata con altra evidenza investigativa.
- Concorso esterno in associazione mafiosa: non basta la disponibilità a prestare servizi o conversazioni propositive; per configurare il reato è necessario dimostrare un rapporto di reciproci vantaggi e un contributo concreto e causalmente idoneo a rafforzare o mantenere l'organizzazione nel suo complesso.
- Esigenze cautelari e pericolo di reiterazione: possono fondarsi sulla pericolosità concreta e sui legami stabili con un sodalizio mafioso; tuttavia, quando la valutazione del vantaggio apportato all'associazione sia incerta, la sussistenza delle esigenze cautelari correlate al concorso esterno deve essere rivalutata.
- Importanza della motivazione: omissioni o carenze nell'esplicitare come gli elementi indiziari si colleghino alla fattispecie contestata possono determinare l'annullamento parziale e il rinvio per un nuovo esame; la motivazione deve esplicitare il nesso causale tra la condotta dell'esterno e il beneficio per il sodalizio.
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