Sentenza n. 583/2026 - Palermo, Sezione 3
per l’annullamento, previa sospensione in via cautelare dell’efficacia, - del provvedimento prot. n. 50936/N.060.100 del 17.06.2025, con cui la Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo – Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana della Regione Siciliana, pur esprimendo parere favorevole alla realizzazione del progetto, di cui all’istanza di parte ricorrente ed ivi descritto, lo ha sottoposto alla condizione del ridimensionamento in altezza degli edifici realizzandi (abbassandosi, rispettivamente di tre e di due piani … gli edifici denominati “A” e “B”); - nonché di ogni altro atto presupposto e/o connesso e/o consequenziale, eventualmente adottato in pregiudizio del ricorrente e allo stato non conosciuto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Nulla osta paesaggistico favorevole, ma condizionato alla riduzione di tre piani del Corpo A e di due piani del Corpo B del progetto edilizio
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Soprintendenza che, pur assentendo il progetto edilizio, ne ha limitato la volumetria e l’altezza mediante la riduzione di tre piani del Corpo A e di due piani del Corpo B. Ha dedotto: violazione e falsa applicazione dell’art. 146 d.lgs. n. 42/2004; violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990 e dell’art. 3 l.r. n. 7/2019; difetto di istruttoria e di motivazione; contraddittorietà con precedenti manifestazioni di volontà della stessa Soprintendenza; travisamento dei fatti; sviamento; violazione del legittimo affidamento e dell’art. 10-bis l. n. 241/1990. Il progetto era già stato assentito dalla Soprintendenza nel 2017, senza prescrizioni incidenti sulla volumetria, dopo un precedente nulla osta del 2015. Il TAR aveva inoltre già annullato l’autotutela comunale che aveva inciso sul titolo edilizio. Secondo il ricorrente, il nuovo provvedimento non aveva considerato tale pregresso né spiegato le ragioni del mutamento valutativo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso esaminando prioritariamente il secondo motivo, ritenuto fondato. Ha rilevato che la Soprintendenza aveva modificato in senso peggiorativo la precedente valutazione paesaggistica relativa a un progetto edilizio identico, senza indicare alcuna circostanza sopravvenuta, quale una nuova normativa, l’apposizione di un vincolo di inedificabilità o un mutamento della situazione di fatto, idonea a giustificare il diverso apprezzamento. Il termine quinquennale di efficacia dell’autorizzazione paesaggistica consente una valutazione aggiornata, ma non esonera l’amministrazione dall’esplicitare le ragioni concrete del mutamento rispetto a precedenti determinazioni. L’omessa considerazione del precedente nulla osta e l’assenza di una motivazione specifica hanno integrato difetto di istruttoria e motivazione, nonché eccesso di potere per contraddittorietà estrinseca, poiché l’azione amministrativa deve mantenere coerenza quando viene esercitato il medesimo potere. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti. Gli atti impugnati sono stati annullati. L’Assessorato regionale è stato condannato al pagamento di € 2.000,00, oltre accessori, mentre le spese tra il ricorrente e il Comune di Palermo sono state compensate.
Norme richiamate
art. 146 d.lgs. n. 42/2004
La valutazione paesaggistica deve riguardare l’impatto dell’intervento sul bene tutelato; il suo aggiornamento temporale non consente tuttavia di modificare una precedente valutazione senza esplicitare le ragioni concrete del nuovo apprezzamento.
art. 3 l. n. 241/1990
Impone una motivazione idonea a rendere comprensibili le ragioni della decisione, soprattutto quando l’amministrazione si discosta da una precedente determinazione favorevole.
art. 3 l.r. n. 7/2019
Recepisce nell’ordinamento siciliano gli obblighi generali di motivazione dell’azione amministrativa.
art. 21-octies, comma 1, l. n. 241/1990
Il provvedimento amministrativo affetto da eccesso di potere è annullabile.
art. 10-bis l. n. 241/1990
È stato invocato dal ricorrente in relazione al contraddittorio procedimentale, ma il giudice ha deciso la controversia sulla base del difetto di istruttoria e motivazione e della contraddittorietà estrinseca.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Ha consentito al TAR, nella fase cautelare, di fissare direttamente l’udienza di merito.
art. 73, comma 1, c.p.a.
Disciplina il deposito e lo scambio delle memorie difensive prima dell’udienza di merito.
Massime di principio
- La scadenza dell’autorizzazione paesaggistica e la conseguente necessità di una nuova valutazione aggiornata non legittimano, di per sé, un diverso e più restrittivo apprezzamento rispetto a una precedente autorizzazione relativa al medesimo progetto: l’amministrazione deve indicare le concrete circostanze sopravvenute che giustificano il mutamento.
- La Soprintendenza incorre in eccesso di potere per contraddittorietà estrinseca quando, nell’esercizio del medesimo potere paesaggistico e in assenza di sopravvenienze specificamente indicate, adotta una determinazione incompatibile con una precedente valutazione favorevole relativa a un progetto identico.
- L’obbligo di motivazione e di istruttoria impone all’amministrazione di esaminare il pregresso procedimentale rilevante e di spiegare puntualmente le ragioni per cui intende discostarsi da precedenti manifestazioni di volontà, in particolare quando introduce prescrizioni incidenti sulla volumetria o sull’altezza degli edifici.
- La coerenza dell’azione amministrativa costituisce un valore giuridicamente tutelato; il mutamento di indirizzo valutativo è ammissibile, ma deve essere sorretto da una motivazione ancorata a nuovi elementi normativi, fattuali o a specifiche esigenze di tutela emerse nel frattempo.
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