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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19771/2024 del 17/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (INPS)

La controversia

Un lavoratore, già dipendente di una società poi dichiarata fallita, chiedeva l'intervento del Fondo di Garanzia presso l'INPS per il pagamento del trattamento di fine rapporto e delle ultime tre mensilità non percepite. Nei gradi di merito la domanda era stata respinta in origine; la corte d'appello aveva poi accolto solo in parte, ritenendo non prescritto il credito TFR ma negando comunque l'accesso al Fondo per difetto del presupposto del previo accertamento del credito in sede concorsuale. Il lavoratore ricorreva per cassazione deducendo violazione dell'art. 2 della l. n. 297/1982, sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente negato il beneficio per il fatto che egli non si era insinuato al passivo fallimentare, nemmeno tardivamente, e non aveva esperito azioni esecutive individuali contro la società o i soci; assumeva inoltre che la mancata comunicazione del curatore ex art. 92 l.fall. avrebbe dovuto esonerarlo dalla conoscenza della procedura concorsuale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione di merito secondo cui, per ottenere il pagamento del TFR dal Fondo di Garanzia, il lavoratore deve dimostrare l'ammissione al passivo della procedura concorsuale oppure, se ciò non è stato possibile per la chiusura del fallimento, deve comunque aver tentato l'insinuazione tardiva e, in difetto, aver esperito l'azione esecutiva contro il datore tornato in bonis o contro il patrimonio dei soci, con esito infruttuoso. Nella specie mancavano sia l'insinuazione al passivo, anche tardiva, sia l'azione esecutiva successiva alla chiusura del fallimento. Inoltre, il ricorrente non aveva efficacemente contestato l'ulteriore autonoma ratio decidendi secondo cui l'apertura del fallimento era conoscibile mediante la pubblicità legale del Registro delle Imprese, senza che rilevasse la mancata comunicazione del curatore. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto con condanna alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2 l. n. 297/1982

    commi 1, 2, 3, 6 e 7; art. 2 comma 5

    L'intervento del Fondo di Garanzia presuppone il previo perfezionamento dei requisiti previsti dalla legge, tra cui l'accertamento del credito in sede concorsuale; per le ultime retribuzioni opera anche il termine annuale decorrente dalla chiusura del fallimento nei casi previsti.

  • art. 101 l.fall.

    La domanda di insinuazione al passivo può essere proposta anche tardivamente e costituisce il veicolo ordinario per l'accertamento concorsuale del credito necessario ad accedere al Fondo.

  • art. 92 l.fall.

    La mancata comunicazione individuale del curatore non esonera il creditore dalla possibilità/diligenza di conoscere la procedura concorsuale, essendo il fallimento soggetto a pubblicità legale.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    Il ricorso deduceva il vizio di violazione di legge.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Per ottenere il pagamento del TFR dal Fondo di Garanzia, il lavoratore deve normalmente dimostrare che il proprio credito è stato accertato in sede concorsuale mediante ammissione al passivo; in alternativa, se la procedura si è chiusa per insufficienza di attivo prima dell'esame della domanda tardiva, deve provare di aver coltivato l'insinuazione tardiva e, prima di agire contro il Fondo, di aver esperito l'esecuzione contro il datore tornato in bonis con esito infruttuoso.
  • La mancata comunicazione personale del curatore fallimentare non basta, da sola, a giustificare l'inerzia del creditore, quando l'apertura del fallimento sia conoscibile attraverso la pubblicità legale.
  • Nel ricorso per cassazione è necessario censurare tutte le autonome rationes decidendi poste a base della sentenza impugnata; la mancata impugnazione di una di esse rende comunque infondato il ricorso.
  • L'accesso al Fondo di Garanzia non costituisce un rimedio sostitutivo dell'inerzia del creditore nella procedura concorsuale, ma opera solo al ricorrere delle condizioni legali di previo accertamento o di equivalente impossibilità non imputabile.

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