Cassazione Penale, Sentenza n. 45800/2023 del 14/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Campobasso (26/01/2023), confermativa della sentenza del Tribunale di Isernia (21/04/2022), deducendo vizio motivazionale e violazione di legge in relazione agli artt. 192 c.p.p., 640 c.p. e 131‑bis c.p.; successivamente il querelante Nuzzolese Giuseppe ha presentato remissione di querela in relazione al reato previsto dall'art. 640 c.p., accettata dall'imputato
La decisione
La corte ha rilevato la remissione di querela e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato si è estinto ai sensi dell'art. 152 c.p. Ha inoltre disposto che le spese del procedimento restano a carico del querelato ai sensi dell'art. 340, comma 4, c.p.p. Nel testo è altresì riportata una statuizione che dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; il dispositivo principale rilevabile è l'annullamento senza rinvio per estinzione del reato per remissione di querela
Norme richiamate
art. 192 c.p.p.
Articolo richiamato dal ricorrente in rapporto a presunte carenze motivazionali; la Corte non ha sviluppato una nuova interpretazione sostanziale della norma nel testo riportato, ma il motivo era volto a censurare la motivazione delle decisioni di merito
art. 640 c.p.
Delitto contestato (truffa). Il querelante ha rimesso la querela relativa a questo reato, e la remissione ha determinato l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 152 c.p.
art. 131‑bis c.p.
Richiamato dal ricorrente (presumibilmente in tema di recidiva o circostanze attenuanti/pena), ma la pronuncia si concentra sull'estinzione del reato per remissione della querela e non sviluppa una nuova interpretazione applicativa della norma
art. 152 c.p.
La Corte applica questa norma per statuire che il reato si è estinto per remissione di querela, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata
art. 340, comma 4, c.p.p.
art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
La Corte dispone che le spese del procedimento restano a carico del querelato in base a questa norma, nonostante l'estinzione del reato
Massime di principio
- La remissione di querela, quando valida e accettata, estingue il reato perseguibile a querela e può determinare l'annullamento della sentenza penale impugnata per sopravvenuta estinzione del fatto (art. 152 c.p.)
- L'accettazione della remissione da parte dell'imputato è elemento necessario per l'efficacia estintiva: verificare sempre che la remissione sia stata validamente proposta e accettata
- L'estinzione del reato non esclude che il giudice disponga la condanna alle spese processuali o ad altri oneri (in base a norme procedurali), quindi l'estinzione non sempre libera l'imputato da obblighi economici derivanti dal processo
- Se la remissione interviene dopo la pronuncia di merito, può rendere il ricorso sostanzialmente improcedibile per sopravvenuta estinzione, conducendo all'annullamento senza rinvio; occorre valutare tempestività e momento della remissione
- In casi di conflitti documentali (es. parti del dispositivo che sembrano contraddirsi), è fondamentale esaminare il testo integrale della decisione per stabilire quale sia il provvedimento operativo prevalente (annullamento, inammissibilità, condanna alle spese, ecc.)
- Non tutti i reati sono estinguibili per remissione: verificare la natura del reato (alcuni delitti perseguibili d'ufficio non sono estinguibili con remissione di querela)
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 14 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 45713/2023 del 14/11/2023
- Sentenza penale · 14 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 45714/2023 del 14/11/2023
- Sentenza penale · 14 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 45715/2023 del 14/11/2023
- Sentenza penale · 14 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 45716/2023 del 14/11/2023
- Sentenza penale · 14 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 45717/2023 del 14/11/2023
- Sentenza penale · 14 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 45718/2023 del 14/11/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →