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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5228/2023 del 06/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il decreto di confisca emesso dalla Corte d'appello di Genova (in esito al giudizio di rinvio dalla Cassazione) denunciando: violazioni di legge e vizi motivazionali per le ordinanze istruttorie (audizione testi e acquisizione informativa della polizia giudiziaria) e violazione del contraddittorio; vizio nel giudizio sulla pericolosità sociale, con contestazione della ricostruzione della pericolosità 'generica' e del riferimento a fatti archiviati o a provvedimenti non definitivi; omessa e insufficiente motivazione circa la provenienza lecita delle risorse utilizzate dal terzo interessato Laforè Ottavio per l'acquisto dei beni (presunta intestazione fittizia); e, per Laforè Everik, violazione del principio di rinvio e inversione dell'onere della prova in relazione a un immobile ritenuto confiscabile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato tutti i ricorsi. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo relativo ai vizi motivazionali e alla presunta lesione del contraddittorio, confermando la legittimità degli accertamenti istruttori svolti in sede di rinvio (art. 7 comma 9 d.lgs. 159/2011 richiamante l'art. 666 c.p.p.). Ha ritenuto infondati i rilievi sul requisito della pericolosità sociale, confermando che la Corte territoriale ha adeguatamente delimitato temporalmente e concretizzato la pericolosità e ha potuto valorizzare elementi non emersi in precedenti giudizi penali, purché motivati. Quanto ai terzi interessati (Laforè Ottavio, Laforè Everik), la Corte ha giudicato adeguata la motivazione sulla incapacità reddituale e sulla inefficacia probatoria delle prove offerte per giustificare gli acquisti, ritenendo superata la presunzione di provenienza lecita. La Cassazione ha inoltre ricordato che il sequestro non è presupposto necessario della confisca. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.lgs. 159/2011 (codice antimafia e delle misure di prevenzione)

    art. 24; art. 1 lett. b); art. 20; art. 22; art. 26 comma 2; art. 7 comma 9

    La Corte ha applicato il d.lgs. 159/2011 ritenendo legittima la confisca preventiva ex art.24 e l'utilizzo della disciplina di coordinamento prevista dall'art.7 comma 9 (richiamo alle norme del codice di procedura penale). Ha confermato l'applicabilità della presunzione di intestazione fittizia ex art.26 comma 2, superabile con prove idonee sulla lecita provenienza.

  • codice di procedura penale

    art. 666; art. 627 comma 3; art. 606 lett. e); art. 616

    Art.666 c.p.p.: riconosciuti al giudice della prevenzione ampi poteri istruttori compatibili con il rinvio del d.lgs.159/2011. Art.627 c.p.p. e richieste sul contraddittorio: la Corte ha ritenuto compatibili gli accertamenti disposti con il diritto di difesa. Art.606 lett.e): in cassazione per misure di prevenzione è consentita la censura per mancanza o assenza di motivazione, non l'illogicità manifesta; art.616 riguarda la condanna alle spese.

Massime di principio

  • Nei procedimenti di prevenzione e confisca il giudice ha ampi poteri istruttori (art.7 comma 9 d.lgs.159/2011 richiamante art.666 c.p.p.): l'acquisizione di documenti e l'audizione di testi non costituiscono di per sé violazione del contraddittorio se complessivamente garantiscono la possibilità di difesa.
  • La Cassazione in materia di misure di prevenzione valuta i motivi di impugnazione soltanto per violazione di legge; pertanto molte censure di fatto o di mera logica motivazionale possono risultare inammissibili o manifestamente infondate se la motivazione non è assente o meramente apparente.
  • Il giudice della prevenzione può valorizzare anche elementi non valutati in precedenti procedimenti penali (compresi atti archiviati), purché effettui una motivazione adeguata e non si basi su meri sospetti; l'esito di procedimenti penali non definitivi non esclude di per sé l'utilizzo dei relativi elementi in sede di prevenzione.
  • La presunzione di intestazione fittizia (art.26 d.lgs.159/2011) può essere superata dal terzo interessato con prove efficaci sulla capacità reddituale e sulla lecita provenienza delle risorse: semplici dichiarazioni o documenti non concludenti possono essere ritenuti insufficienti.
  • Il sequestro non è condizione necessaria per la confisca di prevenzione: il mancato sequestro non impedisce l'applicazione della misura ablativa, se sono soddisfatti i presupposti di legge.
  • Chi impugna deve puntare a censire vizi di diritto o l'assenza totale della motivazione; contestazioni che si limitano a richiedere una diversa valutazione dei fatti rischiano di essere rigettate in cassazione.

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