Cassazione Penale, Sentenza n. 5228/2023 del 06/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il decreto di confisca emesso dalla Corte d'appello di Genova (in esito al giudizio di rinvio dalla Cassazione) denunciando: violazioni di legge e vizi motivazionali per le ordinanze istruttorie (audizione testi e acquisizione informativa della polizia giudiziaria) e violazione del contraddittorio; vizio nel giudizio sulla pericolosità sociale, con contestazione della ricostruzione della pericolosità 'generica' e del riferimento a fatti archiviati o a provvedimenti non definitivi; omessa e insufficiente motivazione circa la provenienza lecita delle risorse utilizzate dal terzo interessato Laforè Ottavio per l'acquisto dei beni (presunta intestazione fittizia); e, per Laforè Everik, violazione del principio di rinvio e inversione dell'onere della prova in relazione a un immobile ritenuto confiscabile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato tutti i ricorsi. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo relativo ai vizi motivazionali e alla presunta lesione del contraddittorio, confermando la legittimità degli accertamenti istruttori svolti in sede di rinvio (art. 7 comma 9 d.lgs. 159/2011 richiamante l'art. 666 c.p.p.). Ha ritenuto infondati i rilievi sul requisito della pericolosità sociale, confermando che la Corte territoriale ha adeguatamente delimitato temporalmente e concretizzato la pericolosità e ha potuto valorizzare elementi non emersi in precedenti giudizi penali, purché motivati. Quanto ai terzi interessati (Laforè Ottavio, Laforè Everik), la Corte ha giudicato adeguata la motivazione sulla incapacità reddituale e sulla inefficacia probatoria delle prove offerte per giustificare gli acquisti, ritenendo superata la presunzione di provenienza lecita. La Cassazione ha inoltre ricordato che il sequestro non è presupposto necessario della confisca. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d.lgs. 159/2011 (codice antimafia e delle misure di prevenzione)
art. 24; art. 1 lett. b); art. 20; art. 22; art. 26 comma 2; art. 7 comma 9
La Corte ha applicato il d.lgs. 159/2011 ritenendo legittima la confisca preventiva ex art.24 e l'utilizzo della disciplina di coordinamento prevista dall'art.7 comma 9 (richiamo alle norme del codice di procedura penale). Ha confermato l'applicabilità della presunzione di intestazione fittizia ex art.26 comma 2, superabile con prove idonee sulla lecita provenienza.
codice di procedura penale
art. 666; art. 627 comma 3; art. 606 lett. e); art. 616
Art.666 c.p.p.: riconosciuti al giudice della prevenzione ampi poteri istruttori compatibili con il rinvio del d.lgs.159/2011. Art.627 c.p.p. e richieste sul contraddittorio: la Corte ha ritenuto compatibili gli accertamenti disposti con il diritto di difesa. Art.606 lett.e): in cassazione per misure di prevenzione è consentita la censura per mancanza o assenza di motivazione, non l'illogicità manifesta; art.616 riguarda la condanna alle spese.
Massime di principio
- Nei procedimenti di prevenzione e confisca il giudice ha ampi poteri istruttori (art.7 comma 9 d.lgs.159/2011 richiamante art.666 c.p.p.): l'acquisizione di documenti e l'audizione di testi non costituiscono di per sé violazione del contraddittorio se complessivamente garantiscono la possibilità di difesa.
- La Cassazione in materia di misure di prevenzione valuta i motivi di impugnazione soltanto per violazione di legge; pertanto molte censure di fatto o di mera logica motivazionale possono risultare inammissibili o manifestamente infondate se la motivazione non è assente o meramente apparente.
- Il giudice della prevenzione può valorizzare anche elementi non valutati in precedenti procedimenti penali (compresi atti archiviati), purché effettui una motivazione adeguata e non si basi su meri sospetti; l'esito di procedimenti penali non definitivi non esclude di per sé l'utilizzo dei relativi elementi in sede di prevenzione.
- La presunzione di intestazione fittizia (art.26 d.lgs.159/2011) può essere superata dal terzo interessato con prove efficaci sulla capacità reddituale e sulla lecita provenienza delle risorse: semplici dichiarazioni o documenti non concludenti possono essere ritenuti insufficienti.
- Il sequestro non è condizione necessaria per la confisca di prevenzione: il mancato sequestro non impedisce l'applicazione della misura ablativa, se sono soddisfatti i presupposti di legge.
- Chi impugna deve puntare a censire vizi di diritto o l'assenza totale della motivazione; contestazioni che si limitano a richiedere una diversa valutazione dei fatti rischiano di essere rigettate in cassazione.
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