Cassazione Civile, Ordinanza n. 16545/2023 del 12/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da un conflitto tra proprietari confinanti originato da una permuta di terreno e dalla successiva edificazione di fabbricati sui fondi limitrofi. Un proprietario sosteneva che i vicini avessero edificato un manufatto abusivo sul fondo confinante, violando le distanze legali e occupando una porzione del suo suolo; chiedeva quindi l’accertamento del confine, la condanna alla riduzione in pristino e il risarcimento dei danni. I convenuti, costituitisi solo in parte, deducevano l’esistenza di una scrittura privata con cui le parti avrebbero convenzionalmente fissato il confine e proponevano domanda riconvenzionale di rilascio della porzione asseritamente occupata e di arretramento del fabbricato dell’attore. La scrittura era stata inizialmente prodotta tardivamente e non acquisita; poi, in separato giudizio, ne era stata accertata l’autenticità con sentenza passata in giudicato. In appello la corte territoriale ha attribuito valore vincolante a quel giudicato anche per la determinazione del confine e, ritenendo non contestate alcune circostanze fattuali sulla data di ultimazione dell’ampliamento, ha riformato la condanna al ripristino. Il ricorrente ha censurato: 1) la violazione del giudicato e dell’art. 2909 c.c., sostenendo che il giudicato sulla verificazione riguardasse solo l’autenticità della sottoscrizione e non il contenuto dell’accordo né il confine; 2) la violazione dell’art. 345 c.p.c. per l’utilizzo in appello di una scrittura non tempestivamente acquisita in primo grado; 3) la violazione degli artt. 115, 116 e 345 c.p.c. per avere ritenuto non contestate circostanze di fatto che invece erano state controvertite e che richiedevano un nuovo esame istruttorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, perché determini nuovamente i confini e verifichi, alla luce del confine correttamente stabilito, se sussistano l’abusiva occupazione di suolo e la lamentata violazione delle distanze. La corte del rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
Il giudicato sostanziale opera solo nei limiti dell’oggetto della decisione passata in giudicato e non può estendersi a questioni non decise, come il contenuto dell’accordo o la determinazione del confine quando il giudizio precedente riguardava soltanto l’autenticità della sottoscrizione.
art. 2702 c.c.
La scrittura privata, anche dopo la verificazione, fa piena prova solo della provenienza della sottoscrizione da chi appare averla sottoscritta, non anche della veridicità delle dichiarazioni in essa contenute.
art. 216 c.p.c.
La verificazione della scrittura è diretta esclusivamente ad accertarne la provenienza dal sottoscrittore apparente; l’accertamento non investe il contenuto ideologico del documento.
art. 345 c.p.c.
Non è consentito fondare la decisione di appello su elementi documentali o fattuali non legittimamente acquisiti in primo grado o su questioni che richiedano un nuovo esame istruttorio a fronte di contestazioni già emerse.
art. 115 c.p.c.
Le circostanze fattuali non possono essere considerate non contestate se, invece, risultano controvertite nel giudizio di primo grado.
art. 116 c.p.c.
La valutazione delle risultanze istruttorie non può prescindere dal contenuto effettivo degli atti di primo grado e dalla necessità di motivare un diverso apprezzamento delle prove.
art. 360 c.p.c.
Costituisce il parametro del sindacato di legittimità dedotto per violazione di legge nei motivi di ricorso.
Massime di principio
- Il giudicato formatosi in un giudizio di verificazione di scrittura privata copre soltanto l’autenticità della sottoscrizione e non si estende automaticamente alla veridicità del contenuto dichiarativo né agli effetti giuridici del documento.
- La determinazione del confine tra fondi non può essere desunta, in via automatica, dal solo giudicato sull’autenticità di una scrittura che si assuma contenere un accordo confinario, se l’efficacia del documento sul punto non è stata oggetto della decisione passata in giudicato.
- Le dichiarazioni contenute in una scrittura privata possono essere contestate dal sottoscrittore quanto alla loro verità con i mezzi di prova consentiti, perché la piena prova ex art. 2702 c.c. riguarda la provenienza della dichiarazione e non la sua attendibilità intrinseca.
- In appello non possono essere poste a fondamento della decisione circostanze di fatto erroneamente considerate non contestate quando dagli atti risulta che esse erano state oggetto di contestazione e di diversa valutazione in primo grado.
- Quando la riforma della sentenza di primo grado dipende da una diversa ricostruzione fattuale contestata, il giudice di appello deve procedere a un esame effettivo delle risultanze istruttorie e a una motivazione coerente sul nuovo apprezzamento dei fatti.
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