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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 50505/2023 del 19/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Barbaccia impugna l'ordinanza del 29/06/2023 del tribunale del riesame che aveva confermato il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretto alla societa SEGI s.r.l. e la confisca per equivalente nei confronti di vari soggetti, lamentando in particolare la mancanza di motivazione sul periculum in mora nel provvedimento di sequestro disposto dal Gip. Deduce due motivi: (1) vizio per carenza di motivazione ex art. 606 c.1 lett. c) cod. proc. pen. relativamente al periculum in mora; il tribunale del riesame non avrebbe dovuto sanare la carenza ma annullare il sequestro, non potendo qualificare come motivazione valida il richiamo a precedenti di questa Corte che avrebbero ritenuto il periculum insito nella confiscabilita astratta del bene; (2) violazione di legge per omessa motivazione e confusione tra la posizione dell odierno ricorrente e quella della SEGI s.r.l., con argomentazioni incongrue ai fini della valutazione del periculum in mora.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo e si e discostata dall interpretazione del tribunale del riesame che aveva inteso integrare la motivazione richiamando precedenti che consideravano il periculum insito nella confiscabilita. La Corte ha richiamato l indirizzo delle Sezioni Unite (sent. 24/06/2021 n. 36959) quale principio ormai acquisito alla data del provvedimento di sequestro del marzo 2023, secondo cui il sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve contenere una concisa motivazione anche sul periculum in mora, salvo la limitata eccezione per i beni la cui detenzione o uso costituisce di per se reato, in cui la motivazione puo limitarsi alla appartenenza del bene ai beni confiscabili ex lege. Perche la motivazione mancante non poteva essere sanata come mera scelta errata, la Corte ha annullato senza rinvio sia l ordinanza impugnata del tribunale del riesame sia il provvedimento del Gip del 14/03/2023 e ha ordinato la restituzione di quanto sequestrato all avente diritto. Ha inoltre disposto la comunicazione al Procuratore Generale ai sensi dell art. 626 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    articolo indicato tra i reati contestati nel capo di imputazione; non interpretato nel merito dalla decisione ma indicato come riferimento alla lettura del quadro fattuale

  • art. 81 cpv. e art. 10 quater comma 2 d.lgs. 74/2000

    norme richiamate nel capo di imputazione in relazione a delitti tributari; la sentenza non approfondisce il contenuto sostanziale di tali norme ma le cita quale oggetto del provvedimento ablativo

  • art. 321 comma 2 cod. proc. pen.

    norma che disciplina il sequestro preventivo finalizzato alla confisca; la Corte richiama l obbligo, in presenza di sequestro finalizzato alla confisca, di una concisa motivazione anche sul periculum in mora

  • art. 240 cod. pen.

    norma sulla confisca richiamata nel contesto della necessita di motivare il presunto pericolo in mora quando si anticipa l effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio

  • sentenza Sezioni Unite 24/06/2021 n. 36959 (giurisprudenza)

    principio vincolante citato dalla Corte: il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve motivare il periculum in mora, salvo che si tratti di beni la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, caso in cui la motivazione puo limitarsi alla sola appartenenza del bene ai beni confiscabili ex lege

  • sentenza Sez. III 13/05/2022 n. 39846 (giurisprudenza)

    precedente di merito richiamato dal tribunale del riesame che ammetteva un potere integrativo del giudice del riesame quando il Gip avesse comunque fornito una motivazione, seppur errata; la Corte nel caso in esame si e discostata da questo approccio alla luce delle Sezioni Unite

  • art. 626 cod. proc. pen.

    norma procedurale che disciplina la comunicazione degli atti alla Procura Generale; la Corte ha disposto l invio immediato della comunicazione per gli adempimenti di competenza

Massime di principio

  • Quando il sequestro preventivo e finalizzato alla confisca, il provvedimento deve contenere una concisa motivazione anche in ordine al periculum in mora; l omissione di tale motivazione integra vizio di motivazione che puo portare all annullamento del sequestro
  • La pronuncia delle Sezioni Unite del 24/06/2021 e i suoi principi devono considerarsi vincolanti e applicati anche ai provvedimenti successivi; non e ammissibile far finta di sanare la carenza motivazionale richiamando precedenti incompatibili
  • L eccezione riguarda i casi in cui il bene e di per se strumentale o costitutivo del reato (fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione illeciti): in tali ipotesi la motivazione puo limitarsi a dare conto della confiscabilita ex lege del bene
  • Il tribunale del riesame non puo sostituirsi al Gip con una integrazione ex post della motivazione quando questa manchi del requisito essenziale del periculum in mora; la carenza puo essere causa di annullamento senza rinvio
  • In caso di annullamento del sequestro per vizi di motivazione, puo disporsi la restituzione immediata dei beni all avente diritto e la comunicazione degli atti alla Procura Generale per i provvedimenti di competenza
  • Nelle impugnazioni per carenza di motivazione e confusione di posizioni tra persone e soggetti giuridici, e necessario verificare se gli argomenti del giudice di merito riguardino effettivamente la posizione dell odierno ricorrente o siano riferiti invece ad altri soggetti; confusione puo aggravare il vizio motivazionale

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