Sentenza n. 1511/2026 - Salerno, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario che aveva riconosciuto il diritto alla Carta docente per l’anno scolastico 2022/2023 e ordinato l’accredito di 500 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario – Sezione lavoro, notificata all’Amministrazione e passata in giudicato, che aveva accertato il diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e condannato il Ministero ad accreditarvi 500 euro. Deduceva il perdurante inadempimento dell’Amministrazione e chiedeva la dichiarazione dell’obbligo di conformarsi al giudicato, l’assegnazione di un termine per adempiere, il pagamento della somma dovuta oltre interessi e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il ricorso è stato proposto entro il termine processuale previsto e dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari di pagamento nei confronti delle amministrazioni statali. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma e non ha dimostrato l’avvenuto adempimento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso ricevibile, perché depositato entro 15 giorni dalla notificazione all’Amministrazione, e ammissibile, perché era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Nel merito ha accertato l’inesecuzione del giudicato, rilevando che l’Amministrazione non aveva fornito la prova del pagamento né dell’accredito della somma dovuta. Ha quindi dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega, assegnando al commissario un ulteriore termine di 60 giorni per provvedere al pagamento, a spese dell’Amministrazione inadempiente. Ha escluso la penalità di mora richiesta dalla ricorrente, ritenendo che la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico costituissero, nel caso concreto, ragioni ostative all’applicazione dell’astreinte nei confronti della pubblica amministrazione. Ha disposto la restituzione del titolo esecutivo o il rilascio della quietanza in caso di pagamento e ha condannato l’Amministrazione alle spese del giudizio, liquidate in 400 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Costituisce la base normativa del diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto dal giudicato da eseguire.
artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a.
Il ricorso per ottemperanza è stato ritenuto ricevibile perché depositato entro 15 giorni dalla notificazione all’Amministrazione.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
“le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”
Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo è condizione per l’ammissibilità dell’azione esecutiva nei confronti dell’Amministrazione statale.
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di imporre l’esecuzione del giudicato, fissare un termine e nominare un commissario ad acta; la penalità di mora può essere esclusa quando ricorrano ragioni ostative riferibili alla posizione del debitore pubblico.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per l’esecuzione di un titolo giudiziario di condanna al pagamento di somme da parte di un’Amministrazione statale, il ricorso è ammissibile solo dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- Quando l’Amministrazione non dimostri l’avvenuta esecuzione del giudicato, il giudice dell’ottemperanza può dichiararne l’obbligo di integrale esecuzione, fissare un termine per adempiere e nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
- Nel giudizio di ottemperanza l’Amministrazione, ove eccepisca o sostenga l’avvenuto adempimento, deve fornire la prova del pagamento o dell’attività esecutiva compiuta; la mera costituzione formale non è sufficiente.
- La penalità di mora nei confronti della pubblica amministrazione non è automaticamente conseguente all’accertamento dell’inottemperanza: il giudice deve valutare anche le ragioni ostative connesse alla posizione del debitore pubblico, incluse le difficoltà derivanti dai vincoli normativi e di bilancio e dalla situazione della finanza pubblica.
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