Sentenza n. 6792/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione Quinta Ter, n. 6229/2025, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sez. V ter, n. 6229/2025, nella parte in cui aveva respinto il ricorso introduttivo e il primo ricorso per motivi aggiunti relativi al recupero di titoli di efficienza energetica
Esito
Favorevole al resistente (gestore incentivi)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia traeva origine dal procedimento di controllo avviato dal GSE su un progetto di efficienza energetica realizzato presso una raffineria. A seguito della modifica dell'algoritmo di calcolo dei risparmi, il GSE aveva richiesto la restituzione di 15.000 titoli di efficienza energetica, poi quantificati in 14.940 titoli con il provvedimento del 27 dicembre 2021. In primo grado la società aveva impugnato gli atti del 26 giugno 2017 e del 29 agosto 2017, sostenendo che l'art. 1, comma 89, della l. n. 124/2017 avesse efficacia retroattiva; con il primo ricorso per motivi aggiunti aveva dedotto l'analoga applicabilità retroattiva dell'art. 56, comma 7, del d.l. n. 76/2020. Con il secondo ricorso per motivi aggiunti aveva contestato il provvedimento del 27 dicembre 2021 per violazione degli artt. 42, comma 3, d.lgs. n. 28/2011, 56, commi 7 e 8, d.l. n. 76/2020 e 21-octies e 21-nonies l. n. 241/1990, nonché per eccesso di potere, contraddittorietà, difetto di istruttoria e di motivazione. Il TAR aveva respinto il ricorso introduttivo e il primo ricorso per motivi aggiunti, ritenendo non retroattive le novelle legislative, ma aveva accolto il secondo ricorso per motivi aggiunti per contraddittorietà intrinseca del provvedimento, che da un lato aveva fatto salve le rendicontazioni già approvate e dall'altro aveva disposto il recupero dei titoli sulla base di un ricalcolo. La società ha appellato soltanto i capi reiettivi, deducendo error in iudicando e violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 89, della l. n. 124/2017, al fine di ottenere una declaratoria di applicabilità della disciplina al caso concreto.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato l'appello improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il provvedimento del GSE del 27 dicembre 2021 aveva infatti accolto l'istanza di riesame della società ai sensi dell'art. 1, comma 89, della l. n. 124/2017 e la sentenza del TAR aveva poi accolto, senza appello del GSE, la censura relativa alla contraddittorietà del provvedimento, con conseguente applicazione della disciplina sopravvenuta e salvezza delle rendicontazioni già approvate. Pertanto, l'interesse perseguito con l'appello — ottenere il riconoscimento dell'applicabilità della disciplina del 2017 — risultava già integralmente soddisfatto, indipendentemente dalla qualificazione della norma come retroattiva. Inoltre, il successivo provvedimento del GSE del 30 ottobre 2025, che aveva nuovamente respinto le istanze e confermato la pretesa restitutoria, costituiva il nuovo atto lesivo, contestato in un distinto giudizio di ottemperanza e annullamento, sicché l'interesse della società si era spostato su tale atto. Il Collegio ha aggiunto che, in ogni caso, l'appello sarebbe stato respinto nel merito, poiché il TAR aveva correttamente escluso la retroattività dell'art. 1, comma 89, della l. n. 124/2017 e dell'art. 56, comma 7, del d.l. n. 76/2020. Le spese sono state poste a carico dell'appellante, anche secondo il criterio della soccombenza virtuale, per complessivi euro 3.000 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
ragione ostativa alla pronuncia sul merito
Consente di dichiarare improcedibile il ricorso o l'appello quando sopravviene una ragione che rende non più utile la decisione, come il venir meno dell'interesse concreto e attuale.
art. 1, comma 89, l. 4 agosto 2017, n. 124
La disposizione è stata considerata dal giudice non retroattiva; la sua applicazione a procedimenti già definiti richiede l'intervento amministrativo di riesame previsto dalla disciplina.
art. 56, commi 7 e 8, d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in l. 11 settembre 2020, n. 120
La disciplina sopravvenuta non ha natura di interpretazione autentica e si applica ai procedimenti pendenti o, per quelli definiti, a seguito di apposita istanza dell'interessato alle condizioni di legge.
art. 42, commi 3-bis e 3-ter, d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28
sono fatte salve le rendicontazioni già approvate relative ai progetti standard, analitici o a consuntivo
Quando il GSE applica la disciplina di salvaguardia e fa salve le rendicontazioni già approvate, non può contemporaneamente ricalcolare i titoli riconosciuti sulla base di quelle rendicontazioni e pretenderne la restituzione parziale.
art. 21-octies l. 7 agosto 1990, n. 241
Richiamato tra le disposizioni dedotte dalla società in relazione ai vizi dell'atto amministrativo, senza autonoma statuizione decisiva nella sentenza d'appello.
art. 21-nonies l. 7 agosto 1990, n. 241
Richiamato tra le disposizioni dedotte dalla società in relazione all'esercizio dell'autotutela, senza autonoma statuizione decisiva nella sentenza d'appello.
Massime di principio
- L'interesse a ricorrere deve permanere fino alla decisione; l'appello è improcedibile quando il risultato utile perseguito dall'appellante sia già stato integralmente conseguito mediante un successivo provvedimento amministrativo e una statuizione giudiziale non impugnata dalla controparte.
- Quando un'amministrazione accoglie un'istanza di riesame applicando una disciplina sopravvenuta e il giudice conferma, con statuizione non impugnata, tale applicazione, viene meno l'interesse a ottenere in appello una distinta declaratoria sull'applicabilità della medesima disciplina al caso concreto.
- La sopravvenienza di un nuovo atto amministrativo, autonomamente lesivo e relativo alla medesima vicenda, sposta l'interesse processuale sull'impugnazione del nuovo atto e può rendere improcedibile l'appello proposto contro gli atti precedenti, se questi non sono più idonei a procurare un'utilità concreta.
- Le disposizioni dell'art. 1, comma 89, della l. n. 124/2017 e dell'art. 56, comma 7, del d.l. n. 76/2020 non hanno, secondo la decisione, natura di interpretazione autentica né efficacia retroattiva automatica sui procedimenti già definiti.
- La salvezza delle rendicontazioni già approvate, deliberata dal GSE in applicazione dell'art. 42, commi 3-bis e 3-ter, d.lgs. n. 28/2011, è incompatibile con il contestuale ricalcolo dei titoli già riconosciuti e con la richiesta di restituzione parziale fondata su tale ricalcolo.
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