Cassazione Civile, Ordinanza n. 18812/2025 del 09/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il decreto della corte d'appello che, decidendo sull'opposizione avverso il decreto del tribunale in materia di equa riparazione, aveva liquidato un indennizzo annuo di euro 200 per l'eccessiva durata di una procedura fallimentare. La controversia nasceva da un credito insinuato al passivo di natura chirografaria pari a euro 3.772,61, in una procedura con attivo insufficiente a consentire alcun riparto ai creditori chirografari. La corte territoriale aveva inoltre valorizzato lo stato patrimoniale netto risultante dall'ultimo bilancio della società, ritenendo minimale il patema d'animo sofferto e limitata l'aspettativa di soddisfazione del credito. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto tre censure tutte centrate sulla disciplina dell'equa riparazione: 1) violazione dell'art. 2-bis, comma 1, L. 89/2001, per avere il giudice di merito applicato una decurtazione rilevante rispetto al minimo edittale di euro 400 annui, ritenuto non derogabile; 2) violazione dell'art. 2-bis, comma 3, L. 89/2001, sostenendo che il giudice potrebbe solo parametrare l'indennizzo al valore della causa, senza poter rigettare la domanda o discostarsi dalla forbice risarcitoria; 3) violazione dell'art. 2 L. 89/2001, per l'illegittimità del richiamo alla collocazione chirografaria del credito come ragione di riduzione dell'indennizzo sotto il minimo previsto.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi. Ha affermato che l'art. 2-bis L. 89/2001, pur prevedendo che la somma liquidata non sia inferiore a euro 400, precisa che ciò avviene "di regola", consentendo al giudice di liquidare una somma inferiore quando la particolarità della fattispecie lo giustifichi. Ha richiamato il principio per cui la norma attribuisce al giudice di merito un margine di valutazione discrezionale, sindacabile in cassazione solo se esercitato senza motivazione o in modo irragionevole. Nel caso concreto la corte territoriale aveva motivato lo scostamento facendo riferimento alle peculiarità della procedura, all'entità modesta del credito insinuato, alla natura chirografaria del credito e alla limitata aspettativa di soddisfacimento, senza che la misura dell'importo liquidato apparisse irragionevole. Ne è seguito il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore del Ministero.
Norme richiamate
art. 2-bis, comma 1, L. 24 marzo 2001, n. 89
"di regola"; minimo annuo di euro 400
il minimo legale non opera in modo assoluto, perché la formula "di regola" consente al giudice di liquidare una somma inferiore in presenza di peculiarità della fattispecie, purché lo scostamento sia ragionevole e motivato.
art. 2-bis, comma 3, L. 24 marzo 2001, n. 89
la disposizione non esclude un apprezzamento discrezionale del giudice di merito nella determinazione dell'indennizzo in relazione al valore della causa e alle circostanze del caso.
art. 2 L. 24 marzo 2001, n. 89
viene richiamato come norma che disciplina il diritto all'equa riparazione, ma non impedisce al giudice di considerare la concreta consistenza del credito e l'effettiva incidenza del ritardo sulla posizione del richiedente.
art. 6, par. 1, CEDU
è evocato quale parametro convenzionale del diritto alla ragionevole durata del processo e alla conseguente equa riparazione.
art. 111 Cost.
è richiamato quale parametro costituzionale della ragionevole durata del processo e della tutela giurisdizionale.
art. 117 Cost.
è richiamato quale norma di raccordo che impone il rispetto degli obblighi derivanti dalla CEDU.
Massime di principio
- In materia di equa riparazione per eccessiva durata del processo, il minimo annuo previsto dalla legge non opera in termini rigidamente assoluti quando la norma lo formula "di regola"; il giudice può liquidare una somma inferiore se la fattispecie presenta peculiarità significative.
- Lo scostamento dal parametro legale è legittimo solo se sorretto da motivazione specifica e non irragionevole, fondata sulle concrete circostanze del caso.
- La discrezionalità del giudice di merito nella quantificazione dell'indennizzo è sottratta al sindacato di legittimità quando risulti esercitata secondo criteri esplicitati e coerenti.
- Nella valutazione dell'equa riparazione può assumere rilievo la concreta consistenza del credito azionato e la limitata probabilità di soddisfazione, se tali elementi incidono sull'intensità del pregiudizio da ritardo.
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