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Sentenza

Sentenza n. 1249/2026 - Lecce, Sezione 3

per l’ottemperanza, -del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Brindisi – Sezione Lavoro, n. 1036/2023, pubblicata il 13.06.2023, notificata all’Amministrazione intimata in data 20.06.2023, con la quale, in accoglimento della domanda spiegata dalla parte ricorrente – per quanto qui di interesse – così provvede: “dichiara il diritto di parte ricorrente a conseguire l’iscrizione degli elenchi OTD agricoli anno -2020 per 102 giornate riconoscendo la sussistenza del rapporto di lavoro in parola ai fini previdenziali e assistenziali con ogni conseguenza di legge, anche ai fini della disoccupazione”, e per la nomina, per il caso di ulteriore inadempimento, di un Commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva.

Giustizia amministrativa202600304

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia dell’INPS nell’esecuzione della sentenza del Tribunale di Brindisi, Sezione Lavoro, n. 1036/2023, sul riconoscimento di 102 giornate di lavoro agricolo per l’anno 2020 e dei relativi effetti previdenziali e assistenziali

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al ricorrente (lavoratrice agricola)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza deducendo che l’INPS non aveva eseguito la sentenza del Tribunale di Brindisi, Sezione Lavoro, n. 1036/2023, pubblicata il 13 giugno 2023 e notificata all’Amministrazione il 20 giugno 2023, passata in giudicato. La sentenza riconosceva il diritto all’iscrizione negli elenchi OTD agricoli per l’anno 2020 per 102 giornate, con riconoscimento del rapporto di lavoro ai fini previdenziali e assistenziali e con ogni conseguenza di legge, anche ai fini della disoccupazione. La ricorrente chiedeva la piena esecuzione del giudicato e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Nel corso del giudizio l’INPS ha documentato di aver riconosciuto le 102 giornate e liquidato la disoccupazione agricola per € 5.700,20 in data 8 aprile 2026, con pagamento avente valuta 14 aprile 2026. Poiché il giudicato è stato eseguito nelle more, il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Ha tuttavia posto le spese a carico dell’INPS in base alla soccombenza virtuale, rilevando che l’adempimento è avvenuto solo dopo la proposizione del ricorso: liquidati € 1.000,00 per compensi, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    In conclusione, il ricorso va dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5 c.p.a., come chiesto a verbale dal difensore di parte ricorrente nella camera di consiglio del 7 ottobre 2026.

    L’esecuzione del giudicato nelle more del giudizio di ottemperanza determina l’improcedibilità per cessazione della materia del contendere.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono, ex art. 91 c.p.c., la soccombenza virtuale (per aver proceduto l’Amministrazione intimata ad ottemperare alla sentenza de qua solo nelle more del presente giudizio) e sono poste a carico dell’Amministrazione resistente.

    Anche quando l’adempimento sopravvenuto comporta la cessazione della materia del contendere, le spese possono essere poste a carico dell’Amministrazione secondo la soccombenza virtuale, se questa ha adempiuto solo dopo l’instaurazione del giudizio.

  • art. 93 c.p.c.

    Condanna l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio di ottemperanza, che liquida in complessivi Euro 1,000,00 (mille/00), per compensi professionali, oltre gli accessori di legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei difensori antistatari.

    Le spese liquidate in favore della parte vittoriosa possono essere distratte ai difensori dichiaratisi antistatari.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l’integrale esecuzione del giudicato da parte dell’Amministrazione nelle more del processo determina l’improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
  • Quando l’Amministrazione adempie al giudicato soltanto dopo la proposizione del ricorso di ottemperanza, la cessazione della materia del contendere non esclude la condanna alle spese, che può essere regolata secondo il criterio della soccombenza virtuale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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