Sentenza del 13/12/2021 n. 39520 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere a seguito della validità e definitiva liquidazione della dichiarazione integrativa (condono) presentata dalla contribuente per il periodo d'imposta 1979. Non è stata quindi esaminata la questione sostanziale relativa alla deducibilità della perdita da fusione. Le spese del giudizio sono state compensate.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia verteva sul rifiuto di rimborso di IRPEG e ILOR versate dalla banca in relazione alla "perdita da fusione" (L. 9.875.079.000) derivante dalla fusione per incorporazione della controllata. La banca sosteneva che tale perdita, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 57, comma unico, lett. b), non doveva concorrere alla formazione del reddito d'impresa e pertanto chiedeva l'emendamento della dichiarazione dei redditi (mod. 760) per il periodo d'imposta 1979 e il relativo rimborso. Il giudizio ha attraversato vari gradi: la CTP di primo grado accolse il ricorso della banca; la CTP di secondo grado riformò accogliendo l'appello dell'amministrazione; la Commissione Tributaria Centrale di Bologna accolse poi il ricorso della banca per questioni processuali (presunta efficacia di cosa giudicata interna). L'Agenzia ricorse in Cassazione, sostenendo vizi procedurali nella decisione della CTC. La Corte di Cassazione ha rilevato che nel frattempo la contribuente aveva presentato una dichiarazione integrativa ai sensi del D.L. n. 429/1982 (condono) valida e liquidata dall'Amministrazione, il che preclude la possibilità di ottenere rimborsi per il periodo definito in via agevolata; perciò ha dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 57, comma unico, lett. b)
Norma invocata dalla contribuente per sostenere che la perdita da fusione non doveva concorrere alla formazione del reddito d'impresa; la Corte non ha deciso sul merito della interpretazione di questa norma perché la causa è stata estinta in ragione del condono.
D.L. 10 luglio 1982, n. 429 (conv. L. 7 agosto 1982, n. 516) - condono
La dichiarazione integrativa presentata ai sensi del condono, se ritenuta valida e liquidata dall'Amministrazione, comporta la preclusione della possibilità di rimborso relativo ai periodi d'imposta definiti in via agevolata e produce, sul piano processuale, l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 22
Norma richiamata nel motivo di cassazione in relazione a profili processuali e di impugnazione; la ricorrente denunciava violazione e falsa applicazione di norme processuali. La Cassazione, però, ha deciso per estinzione del giudizio senza entrare nel merito applicativo di questi articoli.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 39
Richiamato nel contesto della presunta mancata formazione di un giudicato interno; la questione non è stata risolta sul piano sostanziale perché il processo è stato estinto per il condono.
Codice di procedura civile, artt. 324 e 346
Richiamati nel motivo di cassazione (profili di rito e di impugnazione). La decisione della Corte di Cassazione non ha invece dato una statuizione definitiva sulla loro applicazione, avendo dichiarato estinto il processo per cessata materia del contendere.
Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (motivo di cassazione)
Fondamento del ricorso per cassazione (violazione di norme di diritto sostanziale e processuale). La Corte ha accolto il rilievo sovrastante collegato al condono e ha dichiarato estinto il giudizio; non è stata pronunciata declaratoria di fondatezza sulla questione di diritto sollevata dall'amministrazione.
Cass. 28/08/1997, n. 8163 (giurisprudenza citata)
Principio richiamato: il condono predispone una scelta alternativa e incompatibile con il continuare il contenzioso; accettare il condono preclude la richiesta di rimborso per i periodi definiti e realizza l'effetto di deflazione del contenzioso tributario.
D.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato soltanto per precisare che la causa di estinzione sopravvenuta esclude ogni valutazione ex D.P.R. n.115/2002; non è stato necessario applicarne i criteri.
Massime di principio
- La presentazione e l'accoglimento di una dichiarazione integrativa ai fini del condono (D.L. n. 429/1982) per un determinato periodo d'imposta preclude la possibilità di ottenere rimborsi per quel periodo e determina, se la domanda è stata validamente liquidata, l'estinzione del contenzioso relativo a quel periodo per cessata materia del contendere.
- Quando interviene l'estinzione del giudizio per definizione agevolata, i giudici non entrano nel merito delle questioni tributarie sostanziali e le parti perdono la possibilità di ottenere pronunce favorevoli sui rimborsi per i periodi definiti.
- In sede di impugnazione tributaria, l'Amministrazione (o la parte appellante) deve riproporre specificamente i motivi di censura che intende far valere: il mero richiamo alle conclusioni già depositate in primo grado può essere insufficiente. Tuttavia, tale questione procedurale può diventare irrilevante se nel frattempo intervengono fatti sopravvenuti (es. condono) che estinguono la controversia.
- La scelta tra continuare il contenzioso per ottenere un eventuale rimborso e definire la posizione mediante condono è alternativa e strategica: il condono garantisce certezza e deflazione del contenzioso ma comporta la rinuncia a eventuali rimborsi relativi ai periodi definiti.
- Quando una causa viene dichiarata estinta per cessata materia del contendere, le spese sono frequentemente compensate e non si procede a una decisione di merito; le parti dovrebbero verificare tempestivamente e comunicare al giudice eventuali atti amministrativi (es. validazione del condono) che possano incidere sulla prosecuzione del processo.
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