Ordinanza n. 89/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l''ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 283/2017 del 1°/09/2017 emesso dal Tribunale di Isernia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata ottemperanza del Comune a un decreto ingiuntivo definitivo, già oggetto di precedente giudizio di ottemperanza
Esito
La controversia
La banca ha promosso il giudizio di ottemperanza nei confronti del Comune per ottenere l'esecuzione del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Isernia. Con sentenza n. 85 del 7 marzo 2019, il TAR aveva accolto il ricorso, ordinando al Comune di adempiere entro 60 giorni e nominando, in caso di perdurante inottemperanza, il Prefetto di Isernia quale commissario ad acta, con facoltà di delega e ulteriore termine di 60 giorni. Nel corso dell'attività commissariale si è verificata la sostituzione del funzionario precedentemente delegato, poi impossibilitato a proseguire l'incarico. Il nuovo funzionario delegato dal Prefetto ha chiesto una proroga di 90 giorni per completare gli adempimenti necessari all'esecuzione del giudicato. La parte ricorrente non si è opposta; il Comune, ritualmente evocato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza del commissario ad acta, ritenendo giustificate le ragioni addotte, anche in considerazione della consistenza del credito da assicurare alla parte ricorrente. Ha assegnato al commissario ulteriori 90 giorni per espletare e ultimare l'incarico, decorrenti dalla comunicazione dell'ordinanza o, se anteriore, dalla notificazione. Ha inoltre ordinato al commissario di depositare una relazione documentata sullo stato della procedura entro 45 giorni dalla medesima comunicazione, indicando le attività già intraprese e quelle programmate per conseguire l'ottemperanza. L'ordinanza non definisce nuovamente il merito della pretesa creditoria, ma dispone la prosecuzione e il monitoraggio dell'attività di esecuzione del giudicato.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo può prorogare il termine assegnato al commissario ad acta quando le ragioni organizzative o operative rappresentate risultino giustificate e la proroga sia congrua rispetto agli adempimenti ancora necessari per dare esecuzione al giudicato.
- Nell'ambito del giudizio di ottemperanza, il giudice può imporre al commissario ad acta il deposito di una relazione documentata sullo stato della procedura, sulle attività già compiute e su quelle programmate, quale strumento di controllo sull'effettivo svolgimento dell'incarico commissariale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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