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Sentenza

Sentenza n. 1873/2026 - Catania, Sezione 1

Giustizia amministrativa202601064

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione definitiva di una procedura aperta per l’affidamento di servizi assicurativi RCA+CVT/ARD, nonché i verbali di gara relativi alla valutazione e alla riparametrazione delle offerte

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La stazione appaltante aveva indetto una procedura aperta, in un unico lotto, per l’affidamento biennale, rinnovabile per ulteriori due anni, di servizi assicurativi nei settori speciali, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, attribuendo 70 punti all’offerta tecnica e 30 a quella economica. Il disciplinare prevedeva la riparametrazione dei punteggi qualora, nel singolo criterio, nessun concorrente avesse conseguito il punteggio massimo. Alla gara partecipavano soltanto due operatori. La commissione attribuiva all’aggiudicataria 27,5 punti per l’offerta tecnica e alla ricorrente 17,5 punti, ma successivamente riparametrava l’intera offerta tecnica, assegnando 70 punti alla prima e 44,55 alla seconda; sommando i punteggi economici, l’aggiudicataria conseguiva 77,63 punti e la ricorrente 74,55. La ricorrente deduceva: I) violazione e falsa applicazione della clausola del disciplinare sulla riparametrazione, perché la clausola consentiva la riparametrazione soltanto per i singoli criteri o sub-criteri e non per il punteggio complessivo dell’offerta tecnica; II) violazione dei principi in materia di riparametrazione e irragionevole alterazione del rapporto tra componente tecnica ed economica, con sostanziale neutralizzazione dell’offerta economica; III) difetto di motivazione e violazione della trasparenza, per mancata indicazione dei criteri di calcolo del punteggio definitivo. La commissione, dopo la contestazione della ricorrente, aveva riaperto la seduta e confermato i punteggi e il metodo utilizzato.

La decisione

Il ricorso è stato accolto sulla base della prima censura, ritenuta assorbente. Il TAR ha affermato che la riparametrazione è una tecnica facoltativa e discrezionale, non imposta dalla legge, che può essere applicata soltanto se espressamente prevista dalla lex specialis e secondo le modalità stabilite dal disciplinare. La clausola di gara, facendo riferimento al caso in cui nel singolo criterio nessun concorrente ottenesse il punteggio massimo, imponeva la riparametrazione dei singoli criteri o sub-criteri, non dell’intera offerta tecnica. La commissione, attribuendo alla migliore offerta tecnica il massimo complessivo di 70 punti, aveva quindi introdotto una riparametrazione globale non prevista dalla lex specialis, alterando l’equilibrio tra le componenti dell’offerta tecnica e tra offerta tecnica ed economica. Non era ammissibile neppure una doppia riparametrazione, in assenza di un’espressa previsione della legge di gara. Applicando correttamente il disciplinare, la ricorrente avrebbe conseguito il primo posto in graduatoria. Il TAR ha pertanto annullato l’aggiudicazione e gli atti impugnati, accertato il diritto della ricorrente all’aggiudicazione e ordinato alla stazione appaltante di adottare il relativo provvedimento e sottoscrivere il contratto, fatte salve le verifiche di rito e i poteri di controllo previsti dall’art. 17, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023. Il contratto non risultava ancora stipulato. L’amministrazione è stata condannata al pagamento di 2.000 euro di spese di lite, oltre accessori e refusione del contributo unificato; le spese nei confronti della controinteressata sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti.

  • art. 17, comma 5, d.lgs. 36/2023

    Fermi restando i poteri di verifica e controllo dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 17, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023

    L’aggiudicazione e la stipula disposte in favore della ricorrente restano subordinate alle verifiche e ai controlli previsti dalla disciplina dei contratti pubblici.

  • Linee guida ANAC n. 2/2016, aggiornate alla delibera n. 424 del 2 maggio 2018

    La riparametrazione risponde ad una scelta discrezionale della stazione appaltante che deve essere espressamente prevista nei documenti di gara ed è finalizzata a preservare l’equilibrio tra le diverse componenti dell’offerta, in modo che, in relazione a tutte le componenti, l’offerta migliore ottenga il massimo punteggio, con conseguente rimodulazione delle altre offerte

    La riparametrazione deve essere espressamente prevista dalla documentazione di gara e deve preservare l’equilibrio tra tutte le componenti dell’offerta, non potendo essere applicata con modalità diverse da quelle stabilite dalla lex specialis.

Massime di principio

  • La riparametrazione dei punteggi nelle procedure da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa è una facoltà discrezionale della stazione appaltante e non può essere applicata se non è espressamente prevista dalla lex specialis.
  • Quando la legge di gara prevede la riparametrazione con riferimento al singolo criterio o sub-criterio, la stazione appaltante non può estenderla al punteggio complessivo dell’offerta tecnica: il tenore della lex specialis vincola la commissione di gara.
  • La riparametrazione del punteggio tecnico complessivo e la doppia riparametrazione non sono operazioni automaticamente imposte dal sistema; richiedono un’espressa previsione nella legge di gara.
  • L’accorpamento dei sub-criteri nella riparametrazione può alterare l’equilibrio tra le diverse componenti dell’offerta tecnica e tra offerta tecnica ed economica, con conseguente illegittimità dell’aggiudicazione se non previsto dal disciplinare.
  • La corretta applicazione della lex specialis deve essere effettuata secondo il metodo di riparametrazione espressamente stabilito, anche quando l’esito comporti che la migliore offerta tecnica non consegua il punteggio massimo astrattamente attribuibile alla componente tecnica.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della gara
RamiContratti pubblici
SottomaterieBando e lex specialisCriteri di aggiudicazione e punteggi
IstitutiConcorrenza ed evidenza pubblicaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazione

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