Cassazione Penale, Sentenza n. 11676/2023 del 20/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce che, pur rideterminando in senso più favorevole la pena e escludendo l'aggravante di cui all'art. 219, comma 2, n. 2 legge fall., lo aveva comunque ritenuto responsabile del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione. Il ricorrente deduceva carenza assoluta o manifesta illogicità della motivazione e/o travisamento della prova, per come la sentenza di merito avrebbe valutato (e rigettato) nuovi elementi probatori sopravvenuti al primo grado: in particolare pagamenti in via transattiva operati dalla fallita Arnicom Group s.r.l., ritenuti dal curatore sospetti, che avrebbero estinto le passività legittimamente (non essendo poi oggetto di azione revocatoria) e che, inoltre, si fondavano su crediti erariali poi annullati dal giudice tributario. Si sosteneva inoltre che la Corte d'appello avrebbe erroneamente richiesto la volontà di pregiudicare uno specifico creditore per integrare il dolo richiesto dal reato di bancarotta per distrazione e che il giudice penale non avrebbe potuto sindacare i presupposti della dichiarazione di fallimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: il rimedio non ha svolto censure di diritto sufficientemente specifiche (mancanza della necessaria allegazione di travisamento della prova) e si è limitato a riproporre elementi di fatto che la Corte d'appello aveva valutato e ritenuto non dirimenti. Inoltre la Cassazione ha osservato che il dolo per bancarotta per distrazione è il dolo generico rispetto alla volontà di arrecare pregiudizio ai creditori in generale e non richiede la volontà di danneggiare un creditore specifico; il ricorrente ha inoltre tentato un sindacato sui presupposti della sentenza dichiarativa di fallimento, non consentito al giudice penale. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 219, comma 2, n. 2 legge fallimentare
Norma che individua una circostanza aggravante che la Corte d'appello ha escluso nella riforma della pena; richiamata nel ricorso come elemento controverso rispetto alla qualificazione della condotta.
art. 216, comma 1 legge fallimentare
Norma richiamata in relazione alla disciplina dei reati fallimentari (in particolare alla bancarotta) e alla struttura del fatto-reato oggetto del giudizio.
art. 223, comma 1, n. 1 legge fallimentare
Richiamata con riferimento alle fattispecie di bancarotta e agli elementi costitutivi del delitto per distrazione.
art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen.
Norme che regolano i motivi di ricorso per cassazione invocati dal ricorrente (violazione di norme di diritto e carenza o contraddittorietà della motivazione), utilizzate per inquadrare le censure proposte.
art. 125 e art. 192 cod. proc. pen.
Richiamati nel ricorso in tema di onere della prova e valutazione degli elementi acquisiti in dibattimento; la Corte ha ritenuto che non sia stato prospettato un travisamento della prova con la necessaria specificità.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata dalla Corte per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, in considerazione dell'evidente inammissibilità e della colpa nell'impugnazione.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per delimitare i limiti dell'esposizione del motivo di ricorso (prescrizioni tecniche sull'articolazione del motivo nell'atto di impugnazione).
art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
Norma procedimentale richiamata in relazione alla presentazione della requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale; indicativa della forma dell'intervento del pubblico ministero in Cassazione.
Massime di principio
- In Cassazione non è sufficiente riproporre elementi di fatto o nuovi documenti: il ricorrente deve indicare con specificità in che modo la valutazione probatoria della Corte di merito sia stata viziata (travisamento della prova) o in che modo la sentenza violi norme di diritto.
- Il dolo richiesto per il reato di bancarotta per distrazione è il dolo generico volto al pregiudizio dei creditori in generale; non è necessario dimostrare la volontà di danneggiare un creditore specifico (quindi non è decisivo che il creditore istante del fallimento sia stato quello 'prejudicato').
- Il giudice penale non può sostituirsi al giudice civile o amministrativo nel sindacare i presupposti o la legittimità della sentenza dichiarativa di fallimento: l'eventuale invalidità o inesistenza di crediti posti a base del fallimento richiede strumenti e valutazioni non sempre esercitabili nel processo penale.
- La presentazione di atti o provvedimenti sopravvenuti favorevoli (es. pronunce tributarie) non garantisce automaticamente l'assoluzione: va dimostrato in concreto che tali elementi incidono in modo decisivo e travolgente sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione della responsabilità penale.
- Un ricorso manifestamente infondato o meramente riformulativo dei fatti può essere dichiarato inammissibile e comportare sanzioni pecuniarie ex art. 616 c.p.p.; pertanto la strategia difensiva in Cassazione richiede rigore tecnico e specificità nelle censure.
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