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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07720/2023 del 16/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla reiterazione di una serie di contratti a termine stipulati tra un lavoratore e il Comune di Roma in date diverse tra il 2007 e il 2010. La Corte d'appello di Roma ha dichiarato illegittimo il termine apposto ai contratti, ravvisando la mancanza di un'adeguata ragione giustificativa nelle determinazioni organizzative richiamate dall'ente, e ha condannato l'amministrazione al pagamento dell'indennità forfetaria prevista dall'art. 32 della L. 183/2010, quantificata in 9 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. In Cassazione l'ente ha proposto due motivi: con il primo ha dedotto violazione dell'art. 115 c.p.c. per omesso esame di un documento asseritamente prodotto in appello, dal quale sarebbe risultata la stabilizzazione del lavoratore nel dicembre 2013; con il secondo ha denunciato violazione della clausola 5 dell'Accordo quadro sul lavoro a termine, dell'art. 36 d.lgs. 165/2001, dell'art. 32 L. 183/2010 e dell'art. 8 L. 604/1966, sostenendo che la successiva stabilizzazione avrebbe eliminato in radice il diritto al risarcimento perché misura satisfattiva dell'illecito.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi, trattandoli congiuntamente. Ha osservato che il ricorso non riportava né il verbale d'udienza né il contenuto del documento sulla pretesa stabilizzazione, in violazione del principio di specificità; soprattutto, ha rilevato l'assenza di elementi fattuali idonei a dimostrare che la stabilizzazione fosse causalmente collegata ai contratti a termine illegittimi oggetto di causa. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, nel pubblico impiego privatizzato, la successiva immissione in ruolo può avere efficacia riparatoria solo se avviene nei ruoli dell'ente che ha commesso l'abuso e come esito di misure specificamente volte a superare il precariato, con diretta derivazione causale dall'abuso; non basta una mera agevolazione all'assunzione o una procedura concorsuale che offra soltanto una chance. Non essendo dimostrato tale nesso, il ricorso è stato respinto; le spese sono state poste a carico della ricorrente e la Corte ha dato atto del presupposto per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La censura di omesso esame è stata ritenuta inammissibilmente generica perché il ricorso non riportava né il verbale d'udienza né il contenuto del documento asseritamente prodotto.

  • clausola 5, punto 1, dell’Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato

    Richiamata come parametro eurounitario per valutare l'effettività della tutela contro l'abuso del termine e delle misure sanzionatorie interne.

  • direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE

    Utilizzata quale fonte del quadro europeo sulla disciplina del lavoro a termine e sulla necessità di misure conformi ai criteri di effettività, proporzionalità e dissuasività.

  • art. 36 d.lgs. n. 165/2001

    Ribadito il divieto di costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel pubblico impiego privatizzato in presenza di illegittima apposizione del termine.

  • art. 32 della legge n. 183/2010

    L'indennità prevista è stata considerata misura risarcitoria adeguata a soddisfare i parametri di effettività, proporzionalità e dissuasività nei casi di illegittimo termine.

  • art. 8 della legge n. 604/1966

    Richiamato dalla ricorrente nel quadro delle conseguenze risarcitorie, senza che la Corte vi riconducesse un diverso esito del giudizio.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego privatizzato, la successiva stabilizzazione del lavoratore può eliminare o assorbire gli effetti pregiudizievoli dell'abuso del termine solo se è dimostrato un nesso di diretta derivazione causale tra i contratti illegittimi e l'immissione in ruolo, non essendo sufficiente una mera agevolazione all'assunzione.
  • Una procedura selettiva riservata ai dipendenti a termine non è di per sé misura riparatoria pienamente satisfattiva se l'abuso costituisce solo un antecedente remoto dell'assunzione; in tal caso il lavoratore conserva al più una chance di assunzione, non un ristoro completo dell'illecito.
  • Chi deduce in cassazione l'avvenuta stabilizzazione come fatto decisivo deve rispettare il principio di specificità del ricorso, indicando e trascrivendo i documenti e gli atti processuali rilevanti, altrimenti la censura non può essere scrutinata nel merito.
  • In caso di illegittima apposizione del termine nel pubblico impiego privatizzato, l'indennità ex art. 32 L. 183/2010 è considerata misura idonea a soddisfare le esigenze di effettività, proporzionalità e dissuasività richieste dal diritto dell'Unione.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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