Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 142/2026 - Palermo, Sezione 5

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia - DELL’ATTO DELLA SOPRINTENDENZA DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI TRAPANI DEL 7//11/2025, DI DINIEGO SULLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PER L’ISTALLAZIONE DI UNA STAZIONE RADIO BASE DI TELEFONIA MOBILE IN VIA SALVATORE DALÌ; - DEL PREAVVISO DI PARERE NEGATIVO DEL 21/10/2025; - NEI LIMITI DELL’INTERESSE, DELL’ART. 31 DEL PAESAGGIO LOCALE 11 PAR. 11 B DELLE NTA DEL PIANO PAESAGGISTICO DELLA PROVINCIA DI TRAPANI, APPROVATO CON DECRETO ASSESSORIALE 29/12/2016, OVE INTESO NEL SENSO DI VIETARE IN ASSOLUTO LA REALIZZAZIONE DI ANTENNE PER TLC; - DI OGNI ALTRO ATTO PRESUPPOSTO, COLLEGATO E CONSEQUENZIALE.

Giustizia amministrativa202502585

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di autorizzazione paesaggistica per l’installazione di una stazione radio base di telefonia mobile, unitamente al preavviso di parere negativo e, nei limiti dell’interesse, alla previsione del piano paesaggistico ritenuta ostativa

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore telecomunicazioni)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente aveva presentato domanda di autorizzazione per l’ospitalità di un’antenna di telefonia mobile e la relativa istanza paesaggistica, trattandosi di area sottoposta a vincolo paesaggistico. La Soprintendenza aveva respinto la domanda richiamando l’art. 31 del Paesaggio Locale 11 “Dune Costiere”, punto 2, delle NTA del Piano paesaggistico della Provincia di Trapani, secondo cui nelle aree degli Ambiti 2 e 3 con livello di tutela 2 non sarebbe consentita la realizzazione di tralicci e antenne per telecomunicazioni, salvo quelle al servizio delle aziende. La ricorrente ha dedotto, in particolare, il difetto di istruttoria e di motivazione, l’utilizzo di affermazioni stereotipate e apodittiche, la sproporzione del diniego, la mancata considerazione dell’impossibilità di ricorrere al co-siting e la mancata specificazione dei profili di incompatibilità concreta del progetto con le NTA del piano. È stata inoltre contestata l’interpretazione della disciplina pianificatoria come introduttiva di un divieto assoluto di installazione delle infrastrutture di telecomunicazione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego della Soprintendenza. Secondo il Collegio, il vincolo paesaggistico e la disciplina del piano non possono essere interpretati come preclusione assoluta e automatica alla realizzazione di infrastrutture di telecomunicazione. Le reti pubbliche di comunicazione sono assimilate alle opere di urbanizzazione primaria e perseguono un interesse pubblico, che deve essere bilanciato con la tutela paesaggistica e con l’interesse imprenditoriale. La Soprintendenza deve quindi svolgere una valutazione concreta della compatibilità paesaggistica, considerando il contenuto del vincolo, le caratteristiche dell’impianto, il suo inserimento nel contesto protetto, l’esigenza di copertura del servizio e le eventuali alternative localizzative, nonché deve esplicitare le ragioni del diniego. Nel caso concreto, l’amministrazione si era limitata a richiamare la previsione pianificatoria ostativa, senza una concreta istruttoria né un’adeguata motivazione sul rapporto tra il progetto e i valori paesaggistici tutelati. Sono stati ritenuti meritevoli di accoglimento i motivi relativi al deficit istruttorio e motivazionale, alle valutazioni stereotipate e apodittiche e alla sproporzione; gli ulteriori profili sono stati assorbiti. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda e la natura degli interessi coinvolti.

Norme richiamate

  • art. 134, comma 1, lett. c), d.lgs. 42/2004

    La disposizione è richiamata quale base del vincolo paesaggistico gravante sull’area interessata dall’intervento.

  • art. 31 del Paesaggio Locale 11, punto 2, NTA del Piano paesaggistico della Provincia di Trapani

    non è consentito: - realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all’autoconsumo e/o allo scambio sul posto

    La previsione non può essere interpretata come divieto assoluto e automatico di ogni infrastruttura di telecomunicazione, poiché l’amministrazione deve comunque procedere a una valutazione concreta di compatibilità paesaggistica e al bilanciamento degli interessi coinvolti.

  • art. 41 Cost.

    L’interesse imprenditoriale è richiamato tra gli interessi da considerare nel bilanciamento con la tutela paesaggistica e l’interesse pubblico alla diffusione dei servizi di telecomunicazione.

  • art. 60 c.p.a.

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Un vincolo paesaggistico o una previsione del piano paesaggistico che vieti determinate infrastrutture di telecomunicazione non può essere applicato come preclusione assoluta e automatica quando ciò impedisca ogni valutazione concreta di compatibilità con i valori paesaggistici tutelati.
  • Le infrastrutture delle reti pubbliche di comunicazione, in quanto assimilate alle opere di urbanizzazione primaria e funzionali a un servizio di pubblica utilità, devono essere considerate nel bilanciamento con l’interesse paesaggistico; la primarietà di quest’ultimo non comporta un suo primato assoluto e automatico.
  • La Soprintendenza, nel decidere un’istanza di autorizzazione paesaggistica per una stazione radio base, deve valutare concretamente il contenuto del vincolo, le caratteristiche dell’impianto, il suo inserimento nel contesto protetto, le esigenze di copertura del servizio e le eventuali alternative localizzative.
  • Il diniego di autorizzazione paesaggistica non può fondarsi sul solo richiamo stereotipato a una disposizione pianificatoria, ma deve esporre in modo effettivo e specifico le ragioni per cui il progetto risulta incompatibile con i valori paesaggistici e deve dare conto dell’istruttoria e della ponderazione degli interessi rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieAutorizzazione paesaggisticaVincoli e piani paesaggisticiTelecomunicazioni e impianti radio
RamiBeni culturali e paesaggioEnergia, infrastrutture e comunicazioni
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.