Cassazione Penale, Ordinanza n. 23694/2025 del 24/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
L'interessato ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza con cui la Corte di appello, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva rigettato la richiesta di rideterminazione della pena in executivis relativa a una condanna per rapina. La domanda si fondava sulla sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 628 c.p. nella parte in cui non consentiva di diminuire la pena in caso di lieve entità del fatto. Con l'unico motivo di ricorso si deduceva l'illogicità della motivazione posta a base del diniego, sostenendo in sostanza che il giudice dell'esecuzione avesse escluso la rideterminazione senza un corretto apprezzamento della minore offensività del fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse interamente in fatto e comunque manifestamente infondato, poiché la Corte di appello aveva motivato il diniego richiamando la gravità concreta della condotta: la sottrazione della borsa era avvenuta scaraventando la vittima fuori dall'autovettura sulla quale viaggiava con l'imputato, provocandole lesioni, anch'esse oggetto di condanna. La motivazione è stata ritenuta coerente con la giurisprudenza che, dopo la sentenza costituzionale n. 86 del 2024, ammette l'attenuante della lieve entità solo quando la lievità sussista rispetto al fatto complessivamente valutato, alle modalità della condotta e all'entità del danno o del pericolo. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 628 c.p.
La disposizione, come risultante dopo l'intervento della Corte costituzionale n. 86 del 2024, consente la riduzione della pena per la rapina in caso di lieve entità del fatto; la sua applicazione richiede una valutazione complessiva della gravità concreta della condotta.
art. 311 c.p.
Richiamato quale parametro dell'attenuante della lieve entità del fatto, estensibile anche al delitto di rapina dopo la pronuncia della Corte costituzionale.
Corte cost. n. 86 del 2024
Ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 628 c.p. nella parte in cui non prevede la possibilità di diminuire la pena in caso di lieve entità del fatto.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata per giustificare la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di impugnazione irrituale e colposa.
Massime di principio
- L'attenuante della lieve entità del fatto, applicabile anche alla rapina dopo l'intervento della Corte costituzionale, non può essere riconosciuta sulla base di una valutazione parcellizzata della condotta, ma richiede un apprezzamento complessivo del fatto.
- La lieve entità è esclusa quando la condotta presenti connotati di particolare gravità in relazione alle modalità esecutive, alla violenza impiegata, all'entità del danno o del pericolo e al valore o alla natura dei beni sottratti.
- Nel giudizio di esecuzione volto alla rideterminazione della pena per effetto di ius superveniens favorevole, il giudice può negare il beneficio se dalla sentenza irrevocabile emergono elementi fattuali incompatibili con la lieve entità.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a censurare in modo meramente fattuale e non confrontato con la motivazione impugnata una decisione esecutiva sorretta da argomentazione coerente e non manifestamente illogica.
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