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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7433/2024 del 20/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto un'istanza di revoca dell'ammenda irrogata con la sentenza n. 9446 del 30-11-2022, con cui il ricorso per cassazione era stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento di un'ammenda di euro 3.000. La difesa aveva chiesto rinvii in vista dell'entrata in vigore della "riforma Cartabia" (ritardata nella data di attuazione), sosteneva l'assenza di colpa del ricorrente nella proposizione dell'impugnazione (la persona offesa non aveva querelato e il danno era stato risarcito) e aveva in subordine sollevato una questione di costituzionalità con atto depositato quindici giorni prima dell'udienza.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha qualificato l'istanza come ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. ma ha rilevato due profili ostativi: (1) l'atto è stato depositato senza la necessaria procura speciale del difensore, che costituisce causa di inammissibilità; (2) la censura principale riguarda un presunto errore valutativo della Corte (valutazione della "colpa" nella proposizione dell'impugnazione), che non è idoneo a fondare il ricorso straordinario per errore di fatto, ammesso solo per errori percettivi e non per valutazioni. Perciò il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e ad versare la somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., considerata la sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000 e l'assenza di prova di dolo o colpa grave nella determinazione dell'inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 590-bis cod. pen.

    Norma delittuosa richiamata nella vicenda originaria (lesioni personali stradali gravi). Qui citata per indicare il reato contestato al ricorrente nell'originario procedimento.

  • art. 145, comma 5, Codice della Strada

    Norma del Codice della Strada richiamata nella motivazione del fatto (mancata precedenza), contestazione originaria che ha portato alle lesioni personali.

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il ricorso straordinario per errore di fatto: la Corte ha ritenuto che l'istanza potesse essere qualificata come tale, ma ha poi escluso la rilevanza perché l'errore denunciato era valutativo e non percettivo.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per l'onere delle spese del procedimento a carico del ricorrente e per l'esazione della somma a favore della Cassa delle ammende.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata dalla Corte di cassazione per motivare la determinazione equitativa della somma da versare alla Cassa delle ammende e per i principi relativi all'applicazione delle sanzioni accessorie nel caso di inammissibilità non colpevole.

  • Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 6, n. 28424/2022 e Sez. 2, n. 53657/2016)

    Precedenti richiamati per il principio secondo cui il ricorso straordinario per errore di fatto è inammissibile quando l'errore sia di natura valutativa e non percettiva.

Massime di principio

  • Un'istanza volta a ottenere la revoca di un'ammenda inflitta con la declaratoria di inammissibilità va correttamente qualificata: spesso sarà trattata come ricorso straordinario ex art. 625-bis; se non si osservano i requisiti formali (es. procura speciale del difensore), il ricorso è inammissibile per motivi procedurali indipendenti dal merito.
  • Il ricorso straordinario per errore di fatto tutela soltanto gli errori percettivi (fatti percepiti in modo erroneo), non le diverse valutazioni giuridiche o valutazioni di fatto che si basino su identico materiale probatorio; se la censura è un "errore valutativo" la via è generalmente preclusa.
  • La sollevazione tardiva di questioni costituzionali o richieste di rinvio per modifiche normative imminenti può non essere sufficiente a giustificare la riapertura o la revoca di sanzioni se non sono rispettati termini, modalità e requisiti di procura; occorre agire con tempestività e completezza formale.
  • La mancanza di procura speciale del difensore è un vizio formale rilevante che può determinare l'inammissibilità dell'atto indipendentemente dal merito delle ragioni sostenute.
  • Anche se non si ritiene che il ricorso sia stato presentato con colpa grave o dolo, la Corte può disporre, in via equitativa e ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il versamento di una somma alla Cassa delle ammende quando l'istanza risulti infondata o inammissibile.
  • Chi intende impugnare decisioni di inammissibilità della Cassazione o ottenere la revoca di una sanzione collegata deve curare sia il rispetto dei requisiti formali che la qualificazione corretta del rimedio giurisdizionale più idoneo (ricorso ordinario, ricorso straordinario, istanza diversa).

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