Sentenza n. 812/2026 - Torino, Sezione 3
per l'ottemperanza della Sentenza n. 58/2025 del Tribunale di Vercelli “Ottenimento della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente a favore del docente a tempo determinato/precario”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della Sentenza n. 58/2025 del Tribunale di Vercelli, relativa all'ottenimento della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti a tempo determinato o precari
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti precari)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno proposto un ricorso per ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a., lamentando la mancata esecuzione da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito della Sentenza n. 58/2025 del Tribunale di Vercelli, avente ad oggetto l'ottenimento della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti a tempo determinato o precari. Nel corso del giudizio, con memoria depositata in vista della camera di consiglio, le ricorrenti hanno dichiarato che l'amministrazione aveva adempiuto a quanto statuito dal titolo giudiziale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l'amministrazione resistente aveva dato esecuzione alla sentenza oggetto del giudizio. Ha tuttavia posto le spese di lite a carico del Ministero, poiché l'adempimento è intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza. Le spese sono state liquidate in euro 800,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. È stata inoltre ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale del ricorso per ottemperanza proposto per ottenere l'esecuzione del titolo giudiziale.
art. 34, comma 5, c.p.a.
La sopravvenuta esecuzione del titolo durante il giudizio giustifica la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione esegue il titolo giudiziale dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, il giudice dichiara cessata la materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione della pretesa, ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- L'adempimento sopravvenuto dell'amministrazione non esclude la condanna alle spese se l'esecuzione è avvenuta soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza; le spese possono essere poste a carico dell'amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale o della causalità.
- In caso di distrazione delle spese, il giudice può disporne il pagamento direttamente in favore del difensore che si sia dichiarato antistatario.
Come è indicizzato
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