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Ordinanza

Ordinanza n. 2517/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Sesta, -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202604620

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Campania, Sez. VI, di rigetto della domanda cautelare proposta contro la revoca della concessione del passaggio a livello

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente concedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante ha impugnato l’ordinanza cautelare con cui il TAR Campania aveva respinto la domanda di sospensione della revoca della concessione del passaggio a livello. La revoca era motivata dall’inottemperanza alle prescrizioni impartite con il provvedimento n. 521 del 2020 e dall’esistenza di una complessiva situazione di pericolo per l’incolumità pubblica, comprovata anche dall’incendio sviluppatosi nell’area. Le contestazioni dell’appellante non avrebbero efficacemente confutato tali motivazioni. Inoltre, l’affermazione dell’interessato di essere da anni in possesso delle chiavi e dei lucchetti, in forza di un atto del 1999, è stata ritenuta sfavorevole alla sua posizione, poiché confermerebbe la violazione della prescrizione del provvedimento n. 521 del 2020 che imponeva l’utilizzo, per la chiusura dei cancelli, di appositi lucchetti numerati mai presi in consegna dall’interessato.

La decisione

Il Consiglio di Stato, applicando il rito dell’appello cautelare ex art. 62 c.p.a., ha respinto l’appello, ritenendo insussistenti i presupposti per modificare la decisione cautelare del TAR. Il Collegio ha valorizzato sia l’inottemperanza alle prescrizioni della concessione sia la situazione di pericolo per la pubblica incolumità, non efficacemente smentite dall’appellante. Ha inoltre considerato la disponibilità pluriennale delle chiavi e dei lucchetti, dichiarata dallo stesso appellante, come elemento comprovante la violazione delle prescrizioni relative ai lucchetti numerati. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico dell’appellante e liquidate in euro 3.000, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato; la disposizione è richiamata quale base processuale della fase decisoria.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare l’appellante.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità dell’interessato mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • In sede di appello cautelare, la conferma della revoca di una concessione può fondarsi sulla non efficacemente contestata inottemperanza alle prescrizioni concessorie e sulla comprovata sussistenza di una situazione di pericolo per l’incolumità pubblica.
  • La dichiarazione del concessionario circa la propria disponibilità di chiavi e lucchetti può essere valutata contro di lui quando dimostri la violazione delle specifiche modalità di chiusura imposte dal provvedimento concessorio.
  • La disponibilità di dispositivi di chiusura risalenti a un precedente titolo non esclude l’obbligo di utilizzare i dispositivi numerati prescritti da un successivo provvedimento concessorio.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali idriche, lacuali e portualiTutela cautelare
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivoEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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