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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42490/2023 del 18/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano per vari vizi: nullità del giudizio di appello e violazione dei diritti di difesa per presunta acquisizione/uso di documenti non versati nel fascicolo e di estratti di p.v.c.; vizio di motivazione e erronea valutazione delle prove (in particolare della prova testimoniale acquisita in riapertura istruttoria ex art. 603 c.p.p.); contestazione della qualificazione soggettiva (dolo specifico) in reati tributari; contestazioni sulla qualificazione di "esterovestizione" vs "società-schermo" e sulla sussistenza di stabile organizzazione in Italia; eccezioni di prescrizione sopravvenuta; doglianze sull'entità e legittimità della confisca (compresa la confisca per equivalente e la sua non applicabilità temporale); deduzioni di inutilizzabilità di atti di natura ispettiva per violazioni dell'art. 220 disp. att. c.p.p. e di nullità procedurali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto: - Inammissibili i ricorsi di Giacomo Cittarini, Grimaldo Talone e Giorgio Guidi: motivi generici o aspecifici relativamente all'inutilizzabilità di atti e alla prova; per tali ricorrenti è disposta la condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende. - Accolta la doglianza di prescrizione per Alfredo Cassia: annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei suoi confronti perché i reati a lui ascritti sono estinti per prescrizione; revoca della confisca per equivalente (per incompatibilità temporale della norma che l'ha introdotta) e rinvio per l'accertamento della confisca diretta. - In parte accoglimento per Giovanni Mola: annullamento senza rinvio per i reati dei capi B) e D) perché prescritti; annullamento con rinvio limitatamente al capo E) (reato relativo alla Sunlight Enterprises Ltd) per carenza motivazionale sulla necessità di accertare prima la stabile organizzazione in Italia della società estera e poi la qualifica di amministratore di fatto del Mola; revoca della confisca per equivalente e rinvio per la confisca diretta. - Confermato per il resto il giudizio di responsabilità dei medesimi imputati per i reati tributari ritenuti provati dalla Corte territoriale, salvo le pronunce di prescrizione o i rinvii indicati.

Norme richiamate

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Disciplina la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio d'appello; la Corte ha potuto disporre acquisizioni e assunzioni di prova, ma se tali prove non risultano utilizzate nella motivazione non sono efficaci ai fini della conferma della responsabilità; il ricorrente deve indicare come tali prove avrebbero inciso sulla motivazione (prova di resistenza)

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Criteri di motivazione del ricorso in cassazione; la Corte ha ritenuto generiche molte censure che non hanno indicato la precisa incidenza degli atti contestati sulla motivazione di merito

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Stabilisce i casi in cui, pur essendo estinto il reato, il giudice può assolvere per non doversi procedere; applicabile solo quando l'innocenza o l'insussistenza del fatto emergono dagli atti in modo ictu oculi (constatazione) e non richiedono accertamenti

  • art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Reato di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per soggetto residente all'estero; richiede prova che la società estera avesse stabile organizzazione in Italia prima di poter affermare l'obbligo dichiarativo e la responsabilità dell'amministratore di fatto

  • art. 2 e art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000

    Riguardano altri reati tributari (es. dichiarazione fraudolenta, agevolazione fiscale a terzi); per l'accertamento del dolo specifico occorre motivazione puntuale e non può essere desunto genericamente dalla carica rivestita

  • art. 220 disp. att. cod. proc. pen.

    Regola l'utilizzabilità degli atti a finalità mista (ispettiva/penale); la violazione della norma non comporta automaticamente inutilizzabilità: chi eccepisce deve indicare gli atti violati e dimostrarne l'incidenza decisiva sulla condanna

  • art. 578-bis cod. proc. pen.

    Norma sulla confisca per equivalente; le Sezioni Unite hanno chiarito che la disposizione ha anche natura sostanziale e non può essere applicata a fatti commessi prima della sua entrata in vigore (limite di irriproducibilità retroattiva)

  • art. 111 Cost.

    Principio di ragionevole durata del processo e diritto a un processo equo; richiamato in relazione alle modalità di acquisizione e utilizzazione delle prove

Massime di principio

  • Per censurare in cassazione l'utilizzabilità di atti/documenti (es. atti ispettivi o documenti acquisiti al dibattimento), il ricorrente deve specificare quali atti sono viziati e dimostrare con la "prova di resistenza" che, se detti atti venissero esclusi, verrebbe meno il fondamento della condanna
  • La riapertura dell'istruttoria in appello (art. 603 c.p.p.) produce effetti probatori solo se le risultanze sono effettivamente richiamate e valutate nella motivazione; l'assenza di qualsiasi riferimento nella motivazione equivale a non averle utilizzate
  • La prescrizione sopravvenuta può essere rilevata in cassazione se il ricorso non è manifestamente infondato e consente l'accertamento che il reato si è estinto successivamente alla sentenza impugnata; ciò può comportare annullamento senza rinvio
  • Per i reati tributari commessi tramite società estere, è necessario accertare preliminarmente la sussistenza di una stabile organizzazione in Italia (o l'esistenza di una società-schermo) prima di affermare l'obbligo dichiarativo e la responsabilità penale dell'amministratore di fatto
  • La declaratoria di estinzione del reato accompagnata dall'assoluzione ex art. 129 c.p.p. richiede che l'assenza del fatto o l'innocenza emergano in modo evidente dagli atti; in mancanza, il giudice non può sostituire l'accertamento giudiziario con una mera constatazione
  • La confisca per equivalente introdotta successivamente ai fatti non può essere applicata retroattivamente se la norma ha effetti sostanziali; in tal caso la confisca per equivalente va revocata e, se necessario, va valutata la confisca diretta con nuovo accertamento
  • Le doglianze generiche circa violazioni procedurali (es. semplice richiamo normativo senza indicazione di atti specifici e della loro incidenza) sono inammissibili in cassazione

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