Sentenza del 13/06/2016 n. 5088 - Comm. Trib. Prov. Milano
ACCERTAMENTO - Ires - Irap - Notificazione -Società a responsabilità limitata - Socio con partecipazione qualificata - Domicilio fiscale - Competenza territoriale dell'Ufficio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la competenza territoriale dell'Ufficio nell'emissione di un avviso di accertamento ai fini IRES e IRAP riferito al socio di una società a responsabilità limitata. Il socio contestava, in sostanza, che la competenza dovesse essere determinata in base al domicilio fiscale della società anziché al proprio domicilio fiscale personale.
La decisione
La sentenza ha stabilito che, quando l'accertamento è diretto al socio persona fisica con partecipazione qualificata e obbligato alla presentazione della dichiarazione, la competenza territoriale deve essere individuata in base al domicilio fiscale del socio-contribuente, non a quello della società partecipata. Il criterio deriva dall'art. 31 del d.P.R. 600/1973, che collega la competenza al domicilio fiscale del contribuente destinatario dell'accertamento.
Norme richiamate
Art. 31 del d.P.R. 600/1973
La competenza territoriale per gli accertamenti è determinata in relazione al domicilio fiscale del contribuente.
Nel caso di accertamento notificato direttamente al socio persona fisica, il contribuente rilevante ai fini della competenza territoriale è il socio stesso. Pertanto, l'Ufficio competente è quello del suo domicilio fiscale personale e non quello della società a responsabilità limitata.
Massime di principio
- La competenza territoriale dell'Ufficio deve essere valutata con riferimento al soggetto formalmente destinatario dell'accertamento, non necessariamente alla società o all'ente cui il fatto fiscale si riferisce.
- Quando un socio persona fisica è autonomamente obbligato a presentare la dichiarazione per il reddito imputato per trasparenza o per la partecipazione qualificata, l'accertamento nei suoi confronti deve provenire dall'Ufficio competente per il suo domicilio fiscale.
- Il domicilio fiscale della società può rilevare per gli atti rivolti alla società, ma non sostituisce quello del socio quando l'atto è intestato e notificato direttamente a quest'ultimo.
- Un accertamento emesso da un Ufficio territorialmente incompetente può essere contestato, verificando attentamente il soggetto destinatario dell'atto, il suo domicilio fiscale alla data rilevante e la disciplina applicabile.
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