Ordinanza n. 8/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento ovvero della determina dirigenziale, ad oggi sconosciuti, con la quale è stata disposta la creazione di nuovi posteggi a raso lungo la via ai Poggi nei pressi del civico n. 83G in località Falghera di Lecco; - in ogni caso della inerente attività con la quale, in data 2.10.2025, il Comune di Lecco ha concretamente creato nuovi posteggi a raso lungo la predetta via (parcheggi prima inesistenti); - nonché di tutti gli ulteriori atti presupposti, connessi, conseguenti, comunque denominati, anche non conosciuti, con riserva sin d'ora di motivi aggiunti al presente ricorso; - con conseguente condanna del Comune alla rimozione di quanto realizzato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: creazione di nuovi posteggi a raso lungo via ai Poggi, nei pressi del civico 83G, in località Falghera di Lecco, e inerente attività materiale del 2 ottobre 2025
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento dirigenziale non conosciuto con cui sarebbe stata disposta la creazione di nuovi posteggi a raso lungo via ai Poggi, nonché l'attività materiale mediante la quale il Comune di Lecco, in data 2 ottobre 2025, avrebbe concretamente realizzato parcheggi prima inesistenti. Sono stati impugnati anche gli atti presupposti, connessi e conseguenti, con riserva di motivi aggiunti, ed è stata chiesta la condanna del Comune alla rimozione di quanto realizzato. Nella fase cautelare il ricorrente ha dedotto il periculum in mora, ravvisandolo nella pericolosità della realizzazione dei parcheggi a raso; dal testo non risultano ulteriori motivi di illegittimità specificamente esaminati dal Tribunale.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto insussistenti i presupposti per concedere la tutela cautelare perché le deduzioni sul periculum in mora, fondato sulla asserita pericolosità dei parcheggi a raso, erano del tutto generiche e non supportate da alcun elemento di riscontro. L'ordinanza non definisce il merito della domanda di annullamento né decide sulla richiesta di rimozione delle opere. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Ritenuta l’insussistenza dei presupposti per la concessione della tutela cautelare
La tutela cautelare è stata negata in assenza di una dimostrazione sufficientemente concreta e documentata del periculum in mora.
Massime di principio
- La tutela cautelare nel processo amministrativo deve essere negata quando il periculum in mora è allegato in termini generici e non è corroborato da elementi concreti di riscontro.
- L'affermazione della pericolosità di un'opera o di un intervento amministrativo, da sola, non dimostra il periculum in mora: il ricorrente deve specificare il pregiudizio imminente e grave e fornire elementi idonei a sostenerlo.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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