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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38934/2023 del 25/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva rigettato la sua domanda di riparazione per ingiusta detenzione relativa al periodo dal 17/09/2020 al 02/07/2021 (procedimento per furto aggravato in abitazione, conclusosi con sentenza assolutoria del 02/07/2021 dalla Corte d'Appello di Firenze). La Corte territoriale aveva escluso l'indennizzo ritenendo sussistere una colpa grave ostativa, in particolare per l'omessa e tardiva allegazione di una ricostruzione alternativa e della prova della presenza del ricorrente in Germania all'epoca dei fatti. Il ricorso per cassazione lamentava che tali conclusioni non avevano tenuto conto della tempestiva deduzione difensiva e della documentazione prodotta dimostrante la permanenza del ricorrente in Germania già da novembre 2020.

La decisione

La Corte di legittimità ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la Corte territoriale non si era confrontata con le tempestive deduzioni e con la documentazione prodotta dal ricorrente, omettendo così di verificare correttamente la sussistenza della presunta colpa grave. L'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Firenze per nuovo giudizio, demandando a quest'ultima anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • Principio giurisprudenziale sulla valutazione del giudice della riparazione (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013 - Maltese, Rv. 25908201)

    Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013 - dep. 25/02/2014, Maltese, Rv. 25908201

    Il giudice della riparazione deve valutare ex ante tutti gli elementi probatori disponibili per stabilire se la condotta dell'interessato abbia determinato la falsa apparenza di reato; tale valutazione è autonoma rispetto a quella del giudice penale e non mira a ricostruire la responsabilità penale ma a verificare l'eventuale causa di esclusione del diritto alla riparazione (dolo o colpa grave).

  • Orientamento sul limite del giudice della riparazione (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995 - Sarnataro ed altri)

    Sez. U, n. 43 del 13/12/1995 - dep. 09/02/1996, Sarnataro ed altri

    Il giudice della riparazione ha ampia libertà di considerare il materiale processuale per valutare l'azione di natura civilistica, ma non può ritenere provati fatti che non siano stati considerati provati dal giudice della cognizione.

  • Limite alla reintegrazione di fatti non accertati nel processo penale (Sez.4, Sent. n. 12228 del 10/01/2017, Rv. 270039 e Sez.4, Sent. n.11150 del 19/12/2014, Rv.262957)

    Sez.4, Sent. n. 12228 del 10/01/2017, Rv. 270039; Sez.4, Sent. n. 11150 del 19/12/2014, Rv. 262957

    Consolidato orientamento che impedisce al giudice della riparazione di affermare come provati fatti che il giudice penale non ha ritenuto provati; la verifica deve comunque accertare se la condotta abbia effettivamente creato la falsa apparenza di reato.

Massime di principio

  • Il giudice della riparazione deve compiere una valutazione autonoma ed ex ante sugli elementi disponibili, distinta dalla valutazione penale, per verificare se la condotta del detenuto abbia effettivamente creato la falsa apparenza di reato.
  • Per escludere l'indennizzo per 'colpa grave' è necessario che la condotta dell'interessato sia provata come causa della falsa apparenza del reato; la mera omissione procedurale non basta se esistono deduzioni e documenti tempestivamente prodotti.
  • Il giudice della riparazione può utilizzare il materiale del processo penale ma non può dichiarare provati fatti che il giudice della cognizione non ha ritenuto dimostrati.
  • Se il giudice rigetta la domanda senza confrontarsi con deduzioni e documenti tempestivamente prodotti dalla difesa, la decisione è annullabile e il procedimento va rinviato per un nuovo esame.
  • Per chi richiede la riparazione: è fondamentale documentare e produrre immediatamente prove e alibi rilevanti (ad es. certificati di presenza all'estero, corrispondenza con il difensore) e farne tempestiva menzione negli atti, per impedire che la domanda sia esclusa per presunta 'colpa grave'.
  • Per l'Amministrazione/giudice resistente: prima di negare l'indennizzo per colpa grave occorre motivare specificamente e valutare compiutamente ogni documento e deduzione difensiva, altrimenti la decisione rischia l'annullamento.

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