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Sentenza

Sentenza n. 4886/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento, quanto al ricorso n. 956 del 2024: - dell’ordinanza n. 27 del 7 dicembre 2023, avente ad oggetto: "Divieto di transito e di sosta nella corte del Palazzo ducale Paternò- Caracciolo"; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 12 giugno 2024: - dell’ordinanza n. 7 del 17 aprile 2024 – Responsabile area vigilanza del Comune di Pietramelara; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 25 marzo 2025: - del provvedimento prot. 713 del 22 gennaio 2025 del Comando Polizia Municipale di Pietramelara. quanto al ricorso n. 5040 del 2025: - dell'ordinanza n. 12 del 1° luglio 2025 - Responsabile comando Polizia Municipale del Comune di Pietramelara avente ad oggetto: "Divieto di transito e di sosta nella corte del Palazzo ducale Paternò- Caracciolo dei veicoli a motore ed apposizione di segnaletica comunale pubblica”, mai notificata; - di tutti gli atti preordinati connessi e consequenziali, anche sconosciuti, se ed in quanto lesivi del diritto dei ricorrenti tra i quali precipuamente: La delibera G.C. n. 69 del 18.09.20218 e la relazione tecnica ed il progetto nella parte in cui prevede l'esecuzione di opere con fondi pubblici anche sulle parti private condominiali del Palazzo ducale Paterno- Caracciolo.

Giustizia amministrativa202400956

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanze comunali che vietavano transito, sosta e fermata nella corte interna del Palazzo Ducale Paternò-Caracciolo e disponevano l'apposizione di segnaletica pubblica; nota interlocutoria di rimozione di telecamere di videosorveglianza

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietari privati)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza n. 27/2023, l'ordinanza n. 7/2024 e l'ordinanza n. 12/2025, sostenendo che la corte interna fosse parte comune privata di un edificio condominiale, chiusa da portone e cancello automatizzato e destinata al transito dei soli condomini, dei soggetti da questi autorizzati e dei veicoli diretti ai box auto. Hanno dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 285/1992 e dell'art. 3 della l. n. 241/1990, nonché eccesso di potere per carenza dei presupposti, difetto di motivazione, difetto di istruttoria e sviamento, contestando la qualificazione dell'area come privata di uso pubblico e l'esercizio dei poteri del Codice della strada. Con i secondi motivi aggiunti è stata impugnata anche la nota prot. n. 713/2025, con cui la Polizia municipale aveva contestato l'installazione di telecamere e ne aveva intimato la rimozione. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione, sostenendo che la controversia riguardasse il diritto di proprietà, nonché l'inammissibilità o improcedibilità delle impugnazioni; nel merito ha sostenuto che l'area fosse stata acquisita al patrimonio comunale ai sensi dell'art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001 e fosse comunque destinata alla fruizione pubblica.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione, ritenendo che il petitum sostanziale riguardasse la legittimità dell'esercizio di un potere autoritativo e che la verifica incidentale della natura privata dell'area e dell'eventuale uso pubblico fosse necessaria per decidere sull'impugnazione degli atti. Ha dichiarato inammissibili i secondi motivi aggiunti contro la nota prot. n. 713/2025, qualificata come atto meramente interlocutorio, privo di contenuto provvedimentale e di immediata lesività. Nel merito ha accolto il ricorso e i primi motivi aggiunti, annullando le ordinanze n. 27/2023, n. 7/2024 e n. 12/2025. Il Collegio ha rilevato che i titoli di provenienza qualificavano la corte come parte comune condominiale e che il Comune non aveva provato né l'acquisizione pubblica dell'area né l'esistenza di un titolo idoneo a fondarne l'appartenenza al patrimonio comunale. L'atto richiamato ai sensi dell'art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001 era inconferente, riguardando terreni destinati a uno spazio pubblico di verde attrezzato e non la corte del Palazzo Ducale. Anche la delibera relativa ai lavori di recupero dei saloni del piano nobile non dimostrava l'acquisizione della corte. La disciplina del Codice della strada può applicarsi a un'area privata solo quando essa sia concretamente assoggettata a uso pubblico, ossia destinata al transito di una collettività indeterminata per il soddisfacimento di un interesse generale, sulla base di un valido titolo. Nel caso concreto l'accesso era limitato da portone e cancello ed era funzionale alle abitazioni e ai box dei condomini; l'uso pubblico derivante dall'acquisto, nel 2011, di un appartamento comunale e dalla sua destinazione a uffici ed eventi non si era protratto per il tempo necessario all'usucapione. Le ordinanze erano quindi viziate da carenza di istruttoria, difetto di motivazione, travisamento dei presupposti di fatto ed erronea applicazione dell'art. 2 del Codice della strada. Il Comune è stato condannato alla rifusione di complessivi euro 3.000,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. 285/1992

    La disciplina del Codice della strada può trovare applicazione anche su aree di proprietà privata qualora esse risultino concretamente assoggettate ad uso pubblico.

    L'applicazione del Codice della strada a un'area privata richiede la destinazione effettiva al transito di una collettività indeterminata per il soddisfacimento di un interesse generale alla circolazione; tale presupposto non è stato dimostrato nel caso concreto.

  • art. 3 l. 241/1990

    Le ordinanze avrebbero dovuto indicare le ragioni giuridiche e i presupposti di fatto della qualificazione della corte come area privata di uso pubblico; l'omessa motivazione ha contribuito all'illegittimità degli atti.

  • art. 42-bis d.P.R. 327/2001

    Il richiamo a un atto ricognitivo relativo all'acquisizione di terreni destinati a verde pubblico non dimostra l'acquisizione della corte interna del Palazzo Ducale; per l'acquisizione di beni privati alla mano pubblica occorre uno specifico atto ablativo, non essendo sufficiente la dichiarazione di pubblica utilità insita nell'approvazione di un progetto.

  • artt. 823 ss. c.c.

    I poteri di gestione dei beni pubblici presuppongono la prova dell'appartenenza del bene al patrimonio dell'ente; il Comune non ha dimostrato tale appartenenza.

  • art. 1117 c.c.

    Il titolo di acquisto del Comune riconosceva la titolarità dei proporzionali diritti sulle parti comuni dell'edificio, compresi androne e cortile comune, senza dimostrare la proprietà esclusiva pubblica della corte.

  • art. 1061 c.c.

    Il requisito dell'apparenza previsto per le servitù prediali non è stato ritenuto applicabile per dimostrare l'uso pubblico della strada; restano necessari l'uso generalizzato, l'idoneità oggettiva del bene e il protrarsi dell'uso per il tempo utile all'usucapione.

  • artt. 13 e 14 Cost.

    Richiamati dai ricorrenti contro l'ingiunzione di rimozione delle telecamere, ma non esaminati nel merito poiché l'impugnazione della nota è stata dichiarata inammissibile per difetto di immediata lesività.

Massime di principio

  • La disciplina del Codice della strada è applicabile a un'area privata soltanto quando sia concretamente destinata al transito di una collettività indeterminata, uti cives, per il soddisfacimento di un interesse generale alla circolazione, e non quando l'uso sia limitato ai proprietari, ai loro autorizzati o agli utenti di immobili determinati.
  • Per qualificare un'area privata come assoggettata a uso pubblico occorre dimostrare sia l'effettiva destinazione al servizio della collettività sia l'esistenza di un valido titolo, quale una convenzione, l'usucapione o altro titolo idoneo; la mera connessione con la pubblica via, la proprietà pubblica di un'unità immobiliare o il finanziamento pubblico di lavori non sono sufficienti.
  • L'accesso limitato da portoni o cancelli e la destinazione funzionale della corte al servizio delle abitazioni e dei box condominiali costituiscono elementi incompatibili, in assenza di ulteriori prove, con la destinazione al transito generalizzato della collettività.
  • L'amministrazione che esercita poteri di regolazione della circolazione su un'area privata deve indicare e dimostrare nel provvedimento il titolo di appartenenza pubblica o i presupposti dell'uso pubblico; l'omessa istruttoria e motivazione determina l'illegittimità dell'ordinanza.
  • L'impugnazione di un atto comunale privo di contenuto provvedimentale e di efficacia immediatamente lesiva è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieCircolazione stradale e viabilitàPatrimonio e alienazioniGiurisdizione e riparto
RamiTrasporti e circolazioneDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEccesso di potereRiparto di giurisdizione

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