Cassazione Penale, Ordinanza n. 17466/2026 del 14/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso riguarda un'ordinanza del giudice dell'esecuzione che ha revocato, ai sensi dell'art. 168 c.p., il beneficio della sospensione condizionale della pena precedentemente concesso con sentenza di condanna divenuta irrevocabile. Il ricorrente contesta la revoca, ma dalla motivazione della Corte emerge che la censura è stata ritenuta manifestamente infondata perché, dopo il passaggio in giudicato della prima sentenza, l'interessato è stato successivamente condannato per fatti commessi in data 7 luglio 2021 con altra sentenza divenuta irrevocabile il 23 novembre 2023. La Corte rileva quindi la corretta applicazione della disciplina sulla revoca del beneficio e dichiara inammissibile il ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto corretta la revoca della sospensione condizionale della pena disposta dal giudice dell'esecuzione, in presenza di una successiva condanna irrevocabile per fatti commessi dopo la sentenza che aveva concesso il beneficio. Ne è derivata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 168 c.p.
La revoca della sospensione condizionale della pena è correttamente disposta quando, dopo la sentenza che ha concesso il beneficio, interviene una successiva condanna irrevocabile per fatti commessi in epoca successiva.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo ipotesi di esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità sulla revoca della sospensione condizionale della pena, il controllo della Corte riguarda la corretta applicazione dell'art. 168 c.p. da parte del giudice dell'esecuzione.
- La successiva condanna irrevocabile per fatti commessi dopo la sentenza che ha concesso la sospensione condizionale può legittimare la revoca del beneficio.
- Quando il ricorso è manifestamente infondato, la Corte può dichiararlo inammissibile e applicare le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 14 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 17403/2026 del 14/05/2026
- ordinanza_penale · 14 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 17404/2026 del 14/05/2026
- ordinanza_penale · 14 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 17406/2026 del 14/05/2026
- ordinanza_penale · 14 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 17407/2026 del 14/05/2026
- ordinanza_penale · 14 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 17408/2026 del 14/05/2026
- ordinanza_penale · 14 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 17409/2026 del 14/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →