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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17466/2026 del 14/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso riguarda un'ordinanza del giudice dell'esecuzione che ha revocato, ai sensi dell'art. 168 c.p., il beneficio della sospensione condizionale della pena precedentemente concesso con sentenza di condanna divenuta irrevocabile. Il ricorrente contesta la revoca, ma dalla motivazione della Corte emerge che la censura è stata ritenuta manifestamente infondata perché, dopo il passaggio in giudicato della prima sentenza, l'interessato è stato successivamente condannato per fatti commessi in data 7 luglio 2021 con altra sentenza divenuta irrevocabile il 23 novembre 2023. La Corte rileva quindi la corretta applicazione della disciplina sulla revoca del beneficio e dichiara inammissibile il ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto corretta la revoca della sospensione condizionale della pena disposta dal giudice dell'esecuzione, in presenza di una successiva condanna irrevocabile per fatti commessi dopo la sentenza che aveva concesso il beneficio. Ne è derivata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 168 c.p.

    La revoca della sospensione condizionale della pena è correttamente disposta quando, dopo la sentenza che ha concesso il beneficio, interviene una successiva condanna irrevocabile per fatti commessi in epoca successiva.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo ipotesi di esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità sulla revoca della sospensione condizionale della pena, il controllo della Corte riguarda la corretta applicazione dell'art. 168 c.p. da parte del giudice dell'esecuzione.
  • La successiva condanna irrevocabile per fatti commessi dopo la sentenza che ha concesso la sospensione condizionale può legittimare la revoca del beneficio.
  • Quando il ricorso è manifestamente infondato, la Corte può dichiararlo inammissibile e applicare le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieReati ostativiImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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