Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28188/2023 del 28/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente contestava: 1) la mancata derubricazione da rapina a reato meno grave, sostenendo l'assenza di violenza perché l'orologio "era venuto via facilmente" e dalle immagini si evinceva un'assenza di energia fisica e resistenza della vittima; 2) l'erronea applicazione dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 7 c.p. (valore del bene), rilevando che per i correi era stata esclusa e che il valore va accertato oggettivamente; 3) l'erronea applicazione dell'aggravante di cui all'art. 628, comma 2, n. 1 c.p. (più persone riunite), poiché la sottrazione materiale dell'orologio sarebbe stata realizzata solo dal ricorrente; 4) la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (o la loro prevalenza/equivalenza rispetto alle aggravanti) e vizi nel calcolo della recidiva e della pena, evidenziando motivazione scarna dei giudici di merito sui precedenti penali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile nella generalità: ha ritenuto i primi due motivi manifestamente infondati perché si risolvevano in una rivalutazione di merito delle prove (fattispecie che la Cassazione non può riesaminare) e ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello esauriente nel descrivere violenza e resistenza nonché nel valutare il valore commerciale del bene sulla base di foto, listini e condotte organizzate degli autori. Il terzo motivo è stato escluso (precluso) perché non era stato dedotto in appello; l'ultimo motivo sul trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato: la Corte d'appello ha motivato la ricostruzione della pericolosità dell'imputato sulla base di precedenti per rapina e ha corretto un errore nel calcolo della pena in favore dell'imputato. Conseguenze pratiche: ricorso inammissibile, conferma della condanna di merito (pena già ridotta per il rito abbreviato), condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 61 n. 7 cod. pen.

    L'aggravante riferita al valore del bene è stata ritenuta applicabile dai giudici di merito sulla base della valutazione oggettiva (foto, listini di mercato) e del comportamento degli autori; la Corte di Cassazione ha confermato che la valutazione del valore resta di competenza del giudice di merito salvo vizi motivazionali non riscontrati.

  • art. 628, comma 2, n. 1 cod. pen.

    Aggravante "per più persone riunite": la Corte ha respinto la censura perché la valutazione della partecipazione e delle fasi del fatto è questione di merito non sindacabile in Cassazione; il motivo è inoltre risultato precluso perché non dedotto in appello.

  • art. 606 cod. proc. pen. (richiamata giurisprudenza e novella L. n.46/2006)

    Richiamata per delimitare il sindacato della Cassazione sulla motivazione: il controllo è circoscritto all'esistenza e alla resistenza logico-giuridica della motivazione, non alla rielaborazione dei fatti.

  • art. 609, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma cui la Corte si è richiamata per affermare che la questione relativa all'aggravante delle "più persone riunite" non era rilevabile d'ufficio perché non era stata censurata in appello.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna del ricorrente al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha liquidato euro 3.000.

  • art. 628 cod. pen. (rapina)

    La fattispecie di rapina è stata ritenuta sussistente dal giudice di merito sulla base di foto, DVD e dichiarazioni, interpretate come prova di violenza o di coazione sulla persona; la Cassazione ha confermato che tale qualificazione non è manipolabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è sede per una nuova valutazione di merito: le censur e che si risolvono nella ricostruzione alternativa dei fatti sono inammissibili.
  • Per ottenere la derubricazione da rapina a reato meno grave occorre dimostrare un vizio di motivazione nel giudizio di merito o una palese erroneità nella valutazione degli elementi di fatto, non una diversa interpretazione possibile delle immagini o delle dichiarazioni.
  • Le aggravanti (es. valore del bene, più persone riunite) vanno contestate nel corso del giudizio di merito e in appello; se correttamente motivate dai giudici di merito sulla base di prove e circostanze, saranno difficili da rimuovere in Cassazione.
  • Questioni non sollevate in appello sono di regola precluse in Cassazione e non possono essere rilevate d'ufficio salvo casi espressamente previsti dalla legge.
  • La valutazione del valore commerciale di un bene può fondarsi su prove indirette (foto, listini di mercato, comportamento degli autori) e non è necessario che il bene venga materialmente rinvenuto, purché la motivazione sia adeguata.
  • L'esistenza di precedenti per lo stesso tipo di reato giustifica la contestazione della recidiva e influenza il trattamento sanzionatorio; la Cassazione richiede una motivazione puntuale se si contesta la non concessione delle attenuanti generiche.
  • In caso di ricorso inammissibile il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e a somme in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.