Cassazione Penale, Sentenza n. 28188/2023 del 28/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente contestava: 1) la mancata derubricazione da rapina a reato meno grave, sostenendo l'assenza di violenza perché l'orologio "era venuto via facilmente" e dalle immagini si evinceva un'assenza di energia fisica e resistenza della vittima; 2) l'erronea applicazione dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 7 c.p. (valore del bene), rilevando che per i correi era stata esclusa e che il valore va accertato oggettivamente; 3) l'erronea applicazione dell'aggravante di cui all'art. 628, comma 2, n. 1 c.p. (più persone riunite), poiché la sottrazione materiale dell'orologio sarebbe stata realizzata solo dal ricorrente; 4) la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (o la loro prevalenza/equivalenza rispetto alle aggravanti) e vizi nel calcolo della recidiva e della pena, evidenziando motivazione scarna dei giudici di merito sui precedenti penali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile nella generalità: ha ritenuto i primi due motivi manifestamente infondati perché si risolvevano in una rivalutazione di merito delle prove (fattispecie che la Cassazione non può riesaminare) e ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello esauriente nel descrivere violenza e resistenza nonché nel valutare il valore commerciale del bene sulla base di foto, listini e condotte organizzate degli autori. Il terzo motivo è stato escluso (precluso) perché non era stato dedotto in appello; l'ultimo motivo sul trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato: la Corte d'appello ha motivato la ricostruzione della pericolosità dell'imputato sulla base di precedenti per rapina e ha corretto un errore nel calcolo della pena in favore dell'imputato. Conseguenze pratiche: ricorso inammissibile, conferma della condanna di merito (pena già ridotta per il rito abbreviato), condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 61 n. 7 cod. pen.
L'aggravante riferita al valore del bene è stata ritenuta applicabile dai giudici di merito sulla base della valutazione oggettiva (foto, listini di mercato) e del comportamento degli autori; la Corte di Cassazione ha confermato che la valutazione del valore resta di competenza del giudice di merito salvo vizi motivazionali non riscontrati.
art. 628, comma 2, n. 1 cod. pen.
Aggravante "per più persone riunite": la Corte ha respinto la censura perché la valutazione della partecipazione e delle fasi del fatto è questione di merito non sindacabile in Cassazione; il motivo è inoltre risultato precluso perché non dedotto in appello.
art. 606 cod. proc. pen. (richiamata giurisprudenza e novella L. n.46/2006)
Richiamata per delimitare il sindacato della Cassazione sulla motivazione: il controllo è circoscritto all'esistenza e alla resistenza logico-giuridica della motivazione, non alla rielaborazione dei fatti.
art. 609, comma 2, cod. proc. pen.
Norma cui la Corte si è richiamata per affermare che la questione relativa all'aggravante delle "più persone riunite" non era rilevabile d'ufficio perché non era stata censurata in appello.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna del ricorrente al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha liquidato euro 3.000.
art. 628 cod. pen. (rapina)
La fattispecie di rapina è stata ritenuta sussistente dal giudice di merito sulla base di foto, DVD e dichiarazioni, interpretate come prova di violenza o di coazione sulla persona; la Cassazione ha confermato che tale qualificazione non è manipolabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per una nuova valutazione di merito: le censur e che si risolvono nella ricostruzione alternativa dei fatti sono inammissibili.
- Per ottenere la derubricazione da rapina a reato meno grave occorre dimostrare un vizio di motivazione nel giudizio di merito o una palese erroneità nella valutazione degli elementi di fatto, non una diversa interpretazione possibile delle immagini o delle dichiarazioni.
- Le aggravanti (es. valore del bene, più persone riunite) vanno contestate nel corso del giudizio di merito e in appello; se correttamente motivate dai giudici di merito sulla base di prove e circostanze, saranno difficili da rimuovere in Cassazione.
- Questioni non sollevate in appello sono di regola precluse in Cassazione e non possono essere rilevate d'ufficio salvo casi espressamente previsti dalla legge.
- La valutazione del valore commerciale di un bene può fondarsi su prove indirette (foto, listini di mercato, comportamento degli autori) e non è necessario che il bene venga materialmente rinvenuto, purché la motivazione sia adeguata.
- L'esistenza di precedenti per lo stesso tipo di reato giustifica la contestazione della recidiva e influenza il trattamento sanzionatorio; la Cassazione richiede una motivazione puntuale se si contesta la non concessione delle attenuanti generiche.
- In caso di ricorso inammissibile il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e a somme in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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