Cassazione Penale, Sentenza n. 4311/2022 del 07/02/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli; la Settima sezione aveva dichiarato il ricorso inammissibile il 09/07/2019. Successivamente è pervenuta comunicazione dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che l'imputato era deceduto nell'11/02/2019, antecedente alla pronuncia giurisdizionale. Si è quindi valutata la conseguenza del decesso sull'azione penale e sulla validità della sentenza, con ricorso agli istituti di correzione degli errori materiali e alla procedura ex art. 625-bis c.p.p.
La decisione
La Corte ha ritenuto che la morte dell'imputato determina la mancanza di uno dei presupposti essenziali del processo penale e l'inesistenza giuridica della successiva sentenza. Considerando la tardiva conoscenza dell'evento morte come errore di fatto paragonabile all'errore materiale (con applicazione estensiva dell'art. 130 c.p.p.) e richiamando l'art. 625-bis c.p.p., la Corte ha revocato la precedente ordinanza e ha disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza, perché i reati sono estinti per morte dell'imputato. Provvedimento pronunciato il 15/12/2021.
Norme richiamate
art. 625-bis c.p.p.
Consente la rilevazione e correzione di errori materiali anche d'ufficio; nel caso di decesso dell'imputato la disciplina della legittimazione del secondo comma non impedisce alla Corte di intervenire perché la situazione prescinde dalla posizione del condannato, essendo quest'ultimo inesistente.
art. 130 c.p.p.
L'errore materiale e l'errore di fatto possono essere utilizzati estensivamente per correggere tardive conoscenze (come la morte dell'imputato) anche nei gradi successivi del giudizio, qualora tali errori comportino l'inesistenza giuridica della sentenza.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
sez. 6, sent. n. 4069 del 1999; sez. 6, sent. n. 34400 del 2001; sez. 5, ord. n. 5210 del 13/01/2006; sez. 5, ord. n. 29494 del 07/05/2018; sez. 6, n. 10199 del 09/03/2010
Precedenti costanti affermano che la morte dell'imputato estingue il reato e rende giuridicamente inesistente la successiva sentenza; la Corte può quindi revocare/annullare la pronuncia anche sulla base della correzione di un errore di fatto.
Massime di principio
- La morte dell'imputato, se avvenuta prima della pronuncia definitiva, estingue l'azione penale e rende giuridicamente inesistente la sentenza pronunciata successivamente.
- Il giudice ha l'obbligo permanente di accertare lo stato in vita dell'imputato; la tardiva emersione della morte può essere trattata come errore di fatto/materiale e corretto anche in gradi successivi.
- L'intervento per dichiarare l'inesistenza della sentenza può essere richiesto dal Procuratore Generale e la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio quando il reato è estinto per morte del reo.
- La declaratoria di inesistenza della sentenza deve essere pronunciata dallo stesso giudice che ha emanato la sentenza (ossia il giudice che ha deliberato), non dal giudice dell'esecuzione.
- La disciplina formale della legittimazione in art. 625-bis c.p.p. non impedisce la pronuncia quando l'evento (morte) ha dissolto il rapporto processuale rendendo "inesistente" la posizione del condannato.
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