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Ordinanza

Ordinanza n. 1812/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 02050/2026, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202603208

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. II, che aveva respinto la domanda cautelare proposta dalla società

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministeri)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha proposto appello cautelare ai sensi dell’art. 62 c.p.a. contro l’ordinanza del TAR Lazio di reiezione della domanda cautelare. Dal testo non risultano specificati né l’atto amministrativo sostanziale impugnato in primo grado né i motivi di legittimità dedotti; emerge soltanto che la società ha allegato un pregiudizio di natura patrimoniale e ne ha chiesto la tutela cautelare.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare, confermando in sostanza la reiezione della domanda cautelare pronunciata dal TAR. Ha ritenuto insussistente il requisito del periculum in mora, poiché il pregiudizio allegato era meramente patrimoniale e non risultavano fornite specifiche indicazioni sulla situazione economica e patrimoniale dell’appellante, tali da dimostrarne la gravità e irreparabilità. Le spese del grado sono state compensate in ragione della peculiarità della questione.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare avverso le ordinanze cautelari; nel caso concreto l’appello è stato respinto per l’insussistenza del pregiudizio grave e irreparabile.

Massime di principio

  • In sede di appello cautelare, il pregiudizio meramente patrimoniale non integra di per sé un danno grave e irreparabile idoneo a giustificare la tutela cautelare.
  • Chi invoca la tutela cautelare deve fornire specifiche indicazioni sulla propria situazione economica e patrimoniale quando tale situazione è necessaria a dimostrare la gravità e irreparabilità del pregiudizio patrimoniale allegato.
  • L’insussistenza del requisito del periculum in mora giustifica il rigetto dell’appello cautelare, senza necessità di accordare la misura richiesta.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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