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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31790/2024 del 10/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (consumatore)

La controversia

Una banca, in proprio e quale mandataria di una società veicolo, ha impugnato il decreto con cui il Tribunale aveva omologato il piano del consumatore presentato da due debitori non fallibili. La controversia riguardava soprattutto il trattamento del credito ipotecario della banca: il piano prevedeva il pagamento del credito con dilazione quinquennale e con una falcidia rilevante rispetto al dovuto. La banca sosteneva che, nel piano del consumatore, l'art. 8, comma 4, della l. n. 3/2012 consenta solo una moratoria fino a un anno dall'omologazione per i crediti privilegiati, pignoratizi o ipotecari, salvo liquidazione dei beni gravati, e che quindi fosse vietata una dilazione ultrannuale. In subordine, deduceva che una dilazione oltre l'anno avrebbe richiesto comunque il consenso del creditore privilegiato o, quantomeno, un suo diritto di voto o altra manifestazione vincolante di volontà; il tribunale non avrebbe potuto sostituirsi al creditore nella valutazione di convenienza economica della proposta, essendo consentito al giudice solo un controllo di fattibilità giuridica e non economica. I resistenti hanno replicato che il creditore aveva comunque potuto interloquire sulla proposta mediante osservazioni già depositate nel procedimento.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha confermato il decreto impugnato. Ha ritenuto che, secondo la propria giurisprudenza, nei piani del consumatore e negli accordi di ristrutturazione dei debiti è giuridicamente possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine annuale previsto dall'art. 8, comma 4, della l. n. 3/2012, purché ai titolari di tali crediti sia data la possibilità di esprimersi sulla proposta e la perdita economica derivante dal ritardo sia valutata dal giudice in relazione alla convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria. Nel caso concreto, il Tribunale aveva correttamente ritenuto il piano più conveniente della procedura liquidatoria, sia per l'importo recuperabile sia per i tempi di soddisfacimento, e il decreto si era dunque conformato ai principi di diritto applicabili. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 8, comma 4, l. n. 3/2012

    moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca

    non pone un divieto assoluto di dilazioni oltre l'anno; va letto in coordinamento con la disciplina delle procedure da sovraindebitamento e con la necessità di assicurare ai creditori prelatizi una forma di partecipazione valutativa sulla proposta, oltre al controllo giudiziale sulla convenienza rispetto alla liquidazione.

  • art. 12-bis, comma 1, l. n. 3/2012

    il piano del consumatore è soggetto a omologazione giudiziale e alla verifica dei presupposti di legge, richiamando la disciplina della moratoria per i crediti prelatizi.

  • art. 12-bis, comma 4, l. n. 3/2012

    attribuisce ai creditori la facoltà di esprimersi sulla convenienza del piano del consumatore.

  • artt. 7, 10, 11, 12 e 12-ter l. n. 3/2012

    le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento hanno natura concorsuale e concordataria; la proposta vincola i creditori anteriori una volta omologata.

  • artt. 14-ter e ss. l. n. 3/2012

    richiamate come alternativa liquidatoria rilevante per il giudizio di convenienza del piano del consumatore.

  • art. 160 legge fall.

    è richiamato per il principio della falcidiabilità dei crediti privilegiati nel concordato preventivo, da cui si traggono analogie utili per il sovraindebitamento.

  • art. 177, comma 3, legge fall.

    viene richiamato per la regola di computo del voto dei creditori privilegiati non integralmente soddisfatti, utile in via analogica.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    fondamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, la moratoria annuale dei crediti privilegiati non esaurisce il possibile contenuto della proposta: è ammissibile anche una dilazione più lunga, purché non sia compromesso il controllo sulla convenienza per i creditori prelatizi e sia rispettata la ragionevole durata della procedura.
  • La dilazione del pagamento di un credito assistito da privilegio, pegno o ipoteca oltre il termine legale equivale, sul piano economico, a una soddisfazione non integrale del creditore, poiché il ritardo genera una perdita da considerare nella valutazione della proposta.
  • Il giudice, nel vaglio del piano del consumatore, non può limitarsi a un controllo formale di legalità, ma deve verificare anche la convenienza concreta della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria quando vi sia contestazione del creditore prelatizio o quando il credito sia soddisfatto solo parzialmente o con ritardo.
  • La disciplina del piano del consumatore, pur priva di voto in senso tecnico, può essere letta in modo da assicurare ai creditori prelatizi una effettiva possibilità di esprimersi sulla proposta, in funzione equivalente alla tutela partecipativa prevista in altri procedimenti concorsuali.
  • Ai fini della validità della proposta, la valutazione di convenienza deve tenere conto sia dell'importo realisticamente ricavabile dalla liquidazione dei beni gravati sia dei tempi tecnici di realizzo, confrontandoli con il soddisfacimento promesso dal piano.

Come è indicizzato

MaterieSovraindebitamentoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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