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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16808/2025 del 06/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (magistratura di sorveglianza)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato davanti alla Corte di cassazione il decreto del Presidente del Tribunale di sorveglianza di Venezia che aveva dichiarato inammissibili le sue istanze, sul rilievo che la condanna richiamata non fosse ancora divenuta definitiva. Il ricorso per cassazione è stato però proposto personalmente dalla parte, senza il ministero di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, e depositato il 9 ottobre 2024, quindi dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017 che ha modificato l'art. 613 c.p.p. La Corte ha quindi rilevato d'ufficio l'inammissibilità del ricorso per difetto di sottoscrizione tecnica.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che, per i ricorsi per cassazione proposti dopo il 3 agosto 2017, è necessaria la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Ha inoltre applicato la declaratoria senza formalità di procedura e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, valutando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 666, comma 2, c.p.p.

    È richiamato come base procedurale del provvedimento impugnato del giudice di sorveglianza.

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    È interpretato nel testo vigente come norma che, dopo la modifica introdotta dalla legge n. 103 del 2017, impone che il ricorso per cassazione sia sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale, a pena di inammissibilità, senza più la possibilità per la parte di proporlo personalmente.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità di procedura.

  • art. 1, comma 63, legge 23 giugno 2017, n. 103

    Ha modificato l'art. 613, comma 1, c.p.p. sopprimendo l'inciso che consentiva alla parte di provvedere personalmente alla sottoscrizione del ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • Dopo la modifica dell'art. 613 c.p.p. operata dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione deve essere necessariamente sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, salvo inammissibilità.
  • La proposizione personale del ricorso per cassazione, senza ministero di un difensore abilitato, comporta un vizio insanabile che determina l'inammissibilità del ricorso.
  • L'inammissibilità per difetto di sottoscrizione tecnica può essere dichiarata senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, se ricorrono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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