Cassazione Penale, Sentenza n. 12209/2024 del 25/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 06/06/2023 con cui il Tribunale di Sorveglianza ha respinto la richiesta di permesso premio. Il ricorrente deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il diniego si sarebbe fondato esclusivamente sulla gravità dei fatti e non avrebbe adeguatamente considerato la positiva evoluzione della sua personalità, la ridotta frequenza di violazioni disciplinari (ultima in dicembre 2022) e la concessione di permessi temporanei per gravi eventi familiari.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: ha ritenuto che il giudizio del Tribunale di Sorveglianza fosse motivato in modo esaustivo, avendo valutato la relazione di osservazione e bilanciato la parziale emersione di autocritica e il progresso nel controllo degli impulsi con la particolare gravità dei reati scontati (omicidio e tentato omicidio) e con l'accentuata impulsività. La Suprema Corte ha richiamato il principio secondo cui l'emersione di indici di ravvedimento non è di per sé sufficiente per concedere benefici penitenziari, dovendosi considerare la progressività e gradualità del trattamento. A seguito della dichiarazione di inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Sez. I, sentenza n. 15064
Sez. I n. 15064 del 6.3.2003, rv 224029
Principio giurisprudenziale secondo cui l'emersione di indici di ravvedimento non è di per sé determinante ai fini dei benefici penitenziari; va valutata la progressività e la gradualità dei risultati del trattamento
Art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per irrogare la sanzione pecuniaria (ammenda) in caso di ricorso dichiarato inammissibile, salvo elementi che escludano la colpa nella determinazione dell'inammissibilità
Massime di principio
- Il diniego di permesso premio può essere motivato dalla particolare gravità del fatto in espiazione anche quando vi siano segnali di miglioramento: la valutazione è complessiva e tiene conto della progressività del trattamento
- La presenza di indici di ravvedimento o di miglioramento comportamentale non garantisce automaticamente i benefici penitenziari; è necessaria una rielaborazione critica consolidata e non solo parziale o in via di evoluzione
- La valutazione sull'ammissibilità del permesso premio è principalmente in fatto (osservazioni trattamentali, impulsività, autocritica) e non è soggetta a rivalutazione in sede di cassazione se adeguatamente motivata
- Le precedenti concessioni di permessi temporanei o l'assenza di recenti violazioni disciplinari sono fattori rilevanti ma non determinanti se permangono elementi che indicano pericolosità sociale
- In sede di impugnazione alla Corte di cassazione è necessario porre questioni di diritto o vizi motivazionali chiari; i ricorsi che mirano a una rivalutazione dei fatti sono frequentemente dichiarati inammissibili
- Il ricorrente che propone un ricorso inammissibile può essere condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p., salvo prova di assenza di colpa
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