Cassazione Penale, Sentenza n. 14821/2023 del 06/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza ex art. 671 c.p.p. con cui il giudice dell'esecuzione ha riconosciuto parzialmente il vincolo della continuazione tra diverse pronunce irrevocabili e ha rideterminato il trattamento sanzionatorio in 23 anni e 11 mesi. Lamentate tre censure: 1) mancata e insufficiente motivazione sul diniego del riconoscimento della permanenza del reato associativo (in luogo del vincolo della continuazione) tra alcune sentenze; 2) mancata e insufficiente motivazione sugli aumenti di pena applicati ai reati satellite ritenuti incongrui rispetto al disvalore delle condotte, tenuto conto dell'unificazione operata; 3) mancata e insufficiente motivazione del complessivo percorso dosimetrico che ha portato alla pena finale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo (la mancata esplicita decisione sulla permanenza non è rilevante alla luce della eterogeneità temporale e operativa dei fatti) ma ha accolto il secondo motivo per carenza di motivazione circa la consistenza degli aumenti applicati ai reati-satellite. Il terzo motivo è stato assorbito poiché la riconsiderazione degli aumenti incide sulla quantificazione complessiva della pena. Conseguentemente l'ordinanza impugnata è stata annullata e rinviata alla Corte di appello di Catania perché riesegua il giudizio nel rispetto dei principi di diritto enunciati (motivazione distinta e specifica per gli aumenti dei reati-satellite e corretto percorso dosimetrico).
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
menzionato nell'atto impugnato
norma che consente al giudice dell'esecuzione di riconoscere il vincolo della continuazione tra condanne definitive e di rideterminare il trattamento sanzionatorio in executivis
art. 132 cod. pen.
indica i parametri di discrezionalità per il giudice nella determinazione della pena; il giudice dell'esecuzione deve esercitare tale potere rispettando i parametri previsti
art. 133 cod. pen.
stabilisce i criteri per la determinazione della pena che il giudice deve seguire nella valutazione del caso concreto e nella dosimetria
art. 81, comma secondo, cod. pen.
richiamato nella motivazione
riferimento normativo per la quantificazione degli aumenti di pena nei reati continuati; impone che gli aumenti per i reati-satellite siano calcolati e motivati distintamente
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione, quando applica la disciplina del reato continuato in sede esecutiva, deve individuare la pena-base sul reato più grave e motivare distintamente l'entità dell'aumento per ciascun reato-satellite; la mera indicazione del rispetto del limite legale (es. triplo della pena-base) non è sufficiente.
- Se per un reato associativo si invoca la permanenza della condotta invece del vincolo della continuazione, il giudice deve valutare temporalmente e fattualmente la protrazione della condotta già accertata; in presenza di periodi e ambiti operativi eterogenei la permanenza può essere ritenuta insussistente.
- Quando l'aumento applicato a un reato-satellite è prossimo alla pena originaria inflitta in sede di cognizione, il giudice è tenuto a fornire specifica motivazione sulle ragioni dell'entità di detto aumento.
- La carenza di motivazione sugli aumenti o sul percorso dosimetrico rende annullabile l'atto esecutivo e impone la riesecuzione del giudizio da parte del giudice dell'esecuzione conformemente ai principi enunciati dalla Cassazione.
- In sede di ricalcolo della pena complessiva il giudice dell'esecuzione deve applicare gli artt. 132 e 133 c.p. e motivare chiaramente ogni passaggio logico-giuridico, così da permettere il controllo giurisdizionale in Cassazione.
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