Cassazione Penale, Sentenza n. 23228/2024 del 10/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catania che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca allargata ex art. 240‑bis c.p. Il ricorrente, con atto difensivo, denunciava violazione di legge e illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.), sostenendo che la documentazione e gli accertamenti della Guardia di Finanza dimostravano la lecita provenienza degli elementi patrimoniali della società e quindi l'erronea conferma della misura reale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il sindacato di legittimità sia limitato a profili di violazione di legge e a vizi motivazionali così gravi da rendere incomprensibile il percorso argomentativo; non è consentito alla Cassazione riesaminare i fatti o riconsiderare le valutazioni probatorie svolte dal giudice del riesame. Il Collegio ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito una motivazione esaustiva e logica, fondata su intercettazioni e accertamenti patrimoniali che evidenziavano l'intestazione fittizia della società al Marangolo e la riconducibilità effettiva all'operatore ritenuto dominus (Fabrizio Papa) collegato alla consorteria mafiosa. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 240‑bis cod. pen.
Norma sulla confisca per sproporzione e confisca allargata: utilizzata come titolo per il sequestro preventivo dei beni ritenuti frutto o strumento di reato e per giustificare la misura reale nei confronti di società formalmente intestate a prestanome.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Prevede i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione). La Corte richiama che l'invocazione deve essere specifica e confrontarsi con la motivazione impugnata; motivi generici o ripetitivi sono inammissibili.
art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
Stabilisce che il ricorso per cassazione contro provvedimenti in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge; la Corte sottolinea i limiti del sindacato di legittimità rispetto alla valutazione dei fatti e delle prove svolte dai giudici di merito.
art. 616 cod. proc. pen.
Disciplina le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso e la condanna alle spese processuali; qui applicata per condannare il ricorrente anche al pagamento di una somma alla cassa delle ammende.
art. 23, commi 8 e 9, decreto‑legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176
Norme sulle modalità di svolgimento dell'udienza in camera di consiglio (modalità semplificate/telematiche) invocate per lo svolgimento del procedimento.
Giurisprudenza di legittimità citata (es. Sez. U. n. 25932/2008 ecc.)
Richiamo ai principi consolidati secondo cui il vizio di motivazione rilevante in cassazione è quello che rende l'atto privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza; conferma il divieto di rinnovare il giudizio sui fatti.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione, nei giudizi su misure cautelari reali (sequestro preventivo), è limitata a verificare violazioni di legge o vizi motivazionali così gravi da rendere incomprensibile il provvedimento; non può riesaminare valutazioni di fatto o valutazioni probatorie dei giudici di merito.
- Per impugnare con successo in Cassazione un sequestro preventivo occorre dedurre in modo specifico e circostanziato vizi di diritto o motivazione (non meri rilievi generici sulla presunta liceità dei beni).
- Se il giudice del riesame documenta, con ragioni coerenti e congrue, che una società è formalmente intestata a un prestanome e che il vero dominus ha redditi insufficienti rispetto ai beni, la mera esibizione di documenti che attesterebbero la 'lecita provenienza' non basta a rovesciare la valutazione senza un serio confronto probatorio.
- Nel caso di sistemi di schermi societari e intestazioni fittizie collegati a organizzazioni criminali, la valutazione della sproporzione patrimoniale va riferita alla situazione reddituale ed effettiva del presunto dominus e non al prestanome formale.
- Il difensore deve 'dialogare' con la motivazione del giudice del riesame: le eccezioni rivolte in cassazione devono affrontare punto per punto le argomentazioni svolte dal giudice e non limitarsi a asserzioni generiche.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare la condanna alle spese e una somma alla cassa delle ammende; è quindi importante valutare preliminarmente la fondatezza formale e sostanziale del motivo prima di proporre ricorso.
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