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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 3382/2020 del 12/02/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Per l'anno d’imposta 2006 la società, attiva nel commercio di autoveicoli, ricevette un avviso di accertamento emesso in seguito a un processo verbale della Guardia di Finanza del 13 gennaio 2009. L’accertamento contestava la contabilizzazione di fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti, emesse da Silcom di S.A. e Car.Mi srl, ritenute soggetti fittiziamente interposti. In ragione della ristretta base azionaria, furono emessi anche avvisi nei confronti dei due soci, sul presupposto della distribuzione degli utili occulti; tali atti furono impugnati separatamente. I ricorsi furono respinti in primo grado e accolti in appello dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 120/2013, depositata il 30 ottobre 2013. La CTR ritenne detraibile l’IVA se l’operazione era realmente avvenuta, anche se soggettivamente inesistente, e giudicò non provati gli indizi della fittizietà, reputando dimostrata la realtà dei rapporti con le società cedenti. L’Amministrazione finanziaria propose un unico motivo ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., denunciando l’omesso esame di fatti decisivi discussi tra le parti: a suo avviso la CTR aveva considerato essenzialmente la posizione di un fornitore e trascurato gli elementi relativi agli altri, fra cui l’assenza di sede effettiva e di struttura aziendale, la mancanza di dipendenti, la posizione fiscale dei titolari e il fatto che operazioni e fatture sarebbero state riferibili a un titolare ristretto in carcere.

La decisione

La Corte ha accolto l’unico motivo perché gli elementi specificamente dedotti dall’Amministrazione finanziaria, relativi a più fornitori e alle rispettive condizioni operative, non risultavano esaminati nella motivazione della sentenza impugnata e potevano essere decisivi per valutare la fittizietà delle operazioni. Ha quindi cassato la sentenza della CTR e rinviato alla Commissione tributaria regionale per la Lombardia, demandandole anche la regolazione delle spese del giudizio di cassazione. Ha dato atto dell’insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Di questi elementi, proposti alla cognizione del giudice, come riportati ai fini dell’autosufficienza del motivo, non vi è traccia nella motivazione della gravata sentenza, tanto da ritenere che non siano stati esaminati.

    La censura per omesso esame è fondata quando fatti decisivi, specificamente sottoposti al giudice e discussi tra le parti, non risultano considerati nella motivazione della decisione impugnata.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, la Corte dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

    La Corte esclude, nel caso concreto, la sussistenza dei presupposti processuali per porre a carico del ricorrente principale l’ulteriore contributo unificato previsto dalla disposizione, se dovuto.

Massime di principio

  • È censurabile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. la decisione che ometta di esaminare fatti decisivi, discussi tra le parti e specificamente sottoposti al giudice, quando tali fatti non trovino traccia nella motivazione.
  • Quando la contestazione fiscale riguarda operazioni soggettivamente inesistenti realizzate attraverso più fornitori, gli elementi dedotti in relazione a ciascun fornitore e alla sua concreta operatività devono essere esaminati se possono incidere sulla valutazione della fittizietà delle operazioni.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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