Cassazione Penale, Sentenza n. 46132/2023 del 15/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per inosservanza o erronea applicazione di legge e per contraddittorietà/manifesta illogicità della motivazione: il ricorrente contestava che la fattispecie di ricettazione ex art. 648 c.p. non possa essere configurata sulla base di una generica indicazione di provenienza illecita del denaro senza che sia almeno specificata la tipologia del delitto presupposto; sosteneva che il semplice possesso di denaro non è sufficiente a integrare il reato se non è individuato in modo minimo il reato presupposto.
La decisione
Il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il motivo impugnatorio colpisse in realtà valutazioni di fatto (inammissibili in cassazione nel giudizio sui provvedimenti cautelari reali ai sensi dell'art. 325 c.p.p.). Il Tribunale di Asti aveva convalidato il sequestro della somma complessiva di euro 29.940,00 rinvenuta in mazzette occultate nel veicolo dell'indagato e aveva motivato la qualificazione della somma come provento di ricettazione sulla base di elementi quali: modo di occultamento (mazzette avvolte in cellophane), importo significativo, composizione in tagli diversi, assenza di giustificazioni plausibili (la generica dichiarazione di redditi da lavoro nero in Francia) e mancanza di fonti di reddito lecite. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui, in fase cautelare, sono sufficienti indizi che fondino una qualificata probabilità e che non è richiesto l'accertamento giudiziale del reato presupposto né l'esatta tipologia dello stesso quando risulti logicamente provabile la provenienza illecita. Ha inoltre ritenuto legittima la necessità del sequestro per registrare i numeri di matricola delle banconote e per eseguire copia forense del cellulare. In conseguenza è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 648 cod. pen.
La Corte conferma che il reato di ricettazione può essere ritenuto sulla base di prove logiche e indizi significativi relativi alla provenienza illecita di beni, senza necessità di accertare giudizialmente il reato presupposto o la sua esatta tipologia
art. 325 cod. proc. pen.
Limiti del sindacato in Cassazione sui provvedimenti cautelari reali: è consentito il controllo di legittimità per violazione di legge e per vizi motivazionali radicali, ma non la riconsiderazione dei fatti ove il motivo si risolva in una critica degli elementi di fatto
art. 616 cod. proc. pen.
Poteri della Corte di cassazione di pronunciare condanne alle spese e addebitare somme alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Regole procedurali sul contenuto dei motivi di ricorso per la cassazione: la Corte ha motivato la decisione entro i limiti richiesti da tale disposizione
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. legge 18 dicembre 2020, n. 176) e succ. mod.
Disposizioni straordinarie procedurali richiamate in relazione alla trattazione scritta e alla requisitoria scritta in Cassazione; la presenza della requisitoria del P.G. ha contribuito al rigetto del ricorso
art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.
Facoltà delle parti di richiedere la trattazione orale: nel caso non è stata richiesta e il procedimento si è svolto con contraddittorio scritto
art. 192 cod. proc. pen.
La Corte ha richiamato implicitamente la differenza tra il grado di valutazione degli indizi richiesto per le misure cautelari (meno rigoroso) e quello del giudizio di merito ai sensi dell'art. 192 c.p.p.
Massime di principio
- In fase cautelare il sequestro di somme in contanti è legittimo se sussistono indizi concreti e specifici che facciano ritenere una probabile provenienza illecita, come occultamento, ammontare rilevante, composizione in mazzette e assenza di giustificazioni plausibili
- Per il reato di ricettazione (art. 648 c.p.) non è sempre necessario identificare con precisione il reato presupposto: il giudice può fondare la propria valutazione su prove logiche e indizi idonei a dimostrare la provenienza illecita
- In Cassazione contro provvedimenti cautelari reali è inammissibile impugnare semplicemente le valutazioni di fatto; il ricorso deve mirare a questioni di diritto o a vizi motivazionali tali da configurare violazione di legge
- La conservazione materiale delle banconote e il sequestro di strumenti come il cellulare possono essere giustificati dalla necessità di accertamenti tecnici (registrazione numeri di matricola, analisi forense) volti a ricostruire la provenienza del denaro
- Quando si impugna una decisione cautelare è utile articolare i motivi in termini di violazione di legge e/o carenza radicale di motivazione anziché contestare puramente la valutazione probatoria, per non incorrere in inammissibilità
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