Cassazione Civile, Ordinanza n. 15242/2025 del 07/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
Un soggetto aveva sottoscritto nel 2004, tramite una banca, una polizza vita unit linked denominata "Quadrifoglio Suite", versando un premio unico di euro 35.000. In primo grado aveva chiesto la nullità della polizza e la restituzione di quanto versato; il tribunale aveva accolto solo in parte, dichiarando la nullità e condannando la compagnia alla restituzione del premio al netto di somme già percepite. La compagnia aveva appellato e la corte d'appello aveva invece riformato la decisione, respingendo integralmente le domande dell'attore e condannandolo a restituire quanto ricevuto in esecuzione della sentenza di primo grado, con compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi. In cassazione il ricorrente principale deduceva, con due motivi, la violazione di norme processuali e del TUF, sostenendo che la polizza, in assenza di un contratto quadro scritto ex art. 23 TUF, dovesse considerarsi nulla perché operazione finanziaria priva della necessaria forma; il secondo motivo insisteva sulla violazione degli artt. 21 e 23 TUF e sull'omesso esame di fatti decisivi. La compagnia resisteva e proponeva ricorso incidentale contro la compensazione delle spese, lamentando la violazione dell'art. 92 c.p.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale, perché i motivi erano formulati in modo generico, non confrontati con la motivazione della sentenza impugnata e privi dell'indicazione di un fatto storico decisivo; ha rigettato il ricorso incidentale della compagnia, ritenendo corretta la compensazione delle spese disposta dalla corte territoriale in ragione dell'incertezza giurisprudenziale sulla qualificazione delle polizze unit linked. Il secondo motivo incidentale, proposto in via condizionata, è stato dichiarato assorbito. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per reciproca soccombenza, con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 366 c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere una critica specifica della decisione impugnata; la mancanza di tale confronto e la genericità delle censure integrano inammissibilità.
art. 360 c.p.c.
Il motivo ex n. 5 richiede l'indicazione di un fatto storico decisivo; non basta una generica riproposizione delle tesi di merito.
art. 163 c.p.c.
Il richiamo è stato reputato privo di attinenza e comunque non adeguatamente illustrato in relazione alla decisione impugnata.
art. 21 TUF
È stato evocato dal ricorrente come norma asseritamente violata, ma senza specifica critica della sentenza d'appello.
art. 23 TUF
È stato richiamato dal ricorrente per sostenere la necessità della forma scritta del contratto quadro; la Corte non entra nel merito perché i motivi sono inammissibili.
art. 92 c.p.c.
La compensazione delle spese è legittima anche in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, tra cui l'incertezza giurisprudenziale sulla questione trattata.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per il deposito delle memorie e per la definizione in camera di consiglio.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
comma 1-quater e comma 1-bis
È stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la censura deve confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle tesi già svolte in merito non è sufficiente e può determinare l'inammissibilità del motivo.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione di un preciso fatto storico decisivo, oltre alla sua discussione e decisività; non basta lamentare genericamente un errato apprezzamento della fattispecie.
- La compensazione delle spese ex art. 92 c.p.c. può essere giustificata dall'incertezza giurisprudenziale sulla questione controversa, perché il sindacato di legittimità verifica solo che la motivazione non sia illogica o erronea.
- Quando il ricorso principale è inammissibile, un ricorso incidentale condizionato all'eventuale accoglimento del principale resta assorbito.
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