Sentenza n. 8347/2026 - Roma, Sezione 2B
per l’annullamento: - del Decreto Interministeriale Ministero della Salute e Ministero dell’Economia e Finanze 6 luglio 2022, pubblicato sulla G.U.R.I. il 15 settembre 2022 n. 216 (Serie Generale); - del Decreto Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato sulla G.U.R.I. il 26 ottobre 2022, n. 251 (Serie Generale); - nonché di ogni altro provvedimento e/o atto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguente, anche non cognito; - del Decreto DG Area Sanità e Sociale n. 172 del 13 dicembre 2022 della Regione Veneto relativo alla “Ripartizione tra le aziende fornitrici di dispositivi medici degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - e, in conseguenza, l’accertamento dell’insussistenza dell’obbligo di versamento delle cifre annuali determinate da detti provvedimenti regionali e poste a carico dell’odierna ricorrente, da effettuarsi sul conto corrente indicato, e/o del diritto di compensazione delle medesime cifre con la somma degli importi delle fatture della medesima società e relative a forniture di D.M. svolte a favore dell’Amministrazione sanitaria regionale; - di ogni altra determinazione, provvedimento, decreto, e/o atto posto in essere dalle Regioni in quanto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguente a tutti i provvedimenti impugnati, anche non cognito, se e per quanto occorrer possa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto interministeriale del 6 luglio 2022 sulla certificazione del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici, decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 sulle linee guida per il ripiano e provvedimento della Regione Veneto di ripartizione degli oneri di ripiano per gli anni 2015-2018
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha originariamente proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, successivamente trasposto dinanzi al TAR a seguito dell'opposizione delle amministrazioni statali. Ha chiesto l'annullamento degli atti statali e regionali relativi al cosiddetto ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, nonché l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo di versamento o del diritto alla compensazione degli importi richiesti. I motivi dedotti riguardavano: l'omessa determinazione annuale dei superamenti dei tetti regionali e il mancato monitoraggio regionale della spesa; la violazione della disciplina sui tetti di spesa; la modifica delle condizioni economiche dei contratti e l'alterazione dell'equilibrio sinallagmatico; l'irragionevole retroattività della misura e la lesione del legittimo affidamento; il divieto di modifica a posteriori dei tetti di spesa; nonché, in via derivata, la violazione delle garanzie partecipative e della disciplina sull'accesso e partecipazione procedimentale. Sono stati inoltre dedotti difetto di motivazione e di istruttoria, travisamento, illogicità, ingiustizia manifesta, violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, nonché di varie disposizioni costituzionali ed eurounitarie.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, senza esaminare nel merito i motivi di impugnazione. Ha ritenuto applicabile l'art. 7, comma 1, del d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025, che ha previsto, per gli anni 2015-2018, l'estinzione degli obblighi delle aziende fornitrici mediante il versamento del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali. Considerato il decreto regionale attestante l'avvenuto pagamento da parte della ricorrente della quota ridotta, il giudice ha rilevato il venir meno dell'interesse alla decisione sulle impugnazioni. Le spese di lite sono state compensate, come previsto dalla disciplina sopravvenuta e disposto nel dispositivo.
Norme richiamate
art. 17 d.l. 98/2011
Richiamato tra le disposizioni disciplinanti i tetti di spesa e la relativa contestazione, senza esame nel merito da parte del TAR.
art. 9-ter d.l. 78/2015
Richiamato quale fondamento della disciplina sugli obblighi di ripiano posti a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici; la questione è divenuta improcedibile per effetto della disciplina sopravvenuta.
art. 22 ss. l. 241/1990
Richiamato nel motivo relativo alla partecipazione e all'accesso procedimentale, non esaminato nel merito.
art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici ... si intendono assolti con il versamento ... della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali ... L'integrale versamento ... estingue l'obbligazione ... precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale ...
Il versamento della quota ridotta prevista dalla norma estingue l'obbligazione relativa agli anni 2015-2018 e determina, per i ricorsi contro i provvedimenti regionali e provinciali di ripiano, la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Quando una disciplina sopravvenuta estingue l'obbligazione oggetto di contestazione e il ricorrente adempie alla prestazione ridotta prevista dalla legge, viene meno l'interesse alla decisione sull'impugnazione degli atti presupposti e applicativi, con dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
- La disciplina sopravvenuta che prevede espressamente la comunicazione dell'accertamento del pagamento al TAR e collega a tale pagamento la cessazione della materia del contendere costituisce base normativa diretta per la definizione del giudizio senza esame dei motivi di legittimità.
- Quando la cessazione della materia del contendere deriva dall'adempimento alla misura transattiva o riduttiva stabilita dalla legge sopravvenuta, le spese di lite possono essere compensate secondo la previsione normativa applicabile.
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