Sentenza n. 3930/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della determinazione della direzione generale cura della persona, salute e welfare della Regione Emilia Romagna n. 24300 del 12/12/2022 nella parte in cui ha ripartito tra le aziende fornitrici di dispositivi medici gli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici riferiti agli anni 2015-2018 sulla base dell''incidenza percentuale del fatturato di ogni singola azienda fornitrice sul totale della spesa per l''acquisto dei dispositivi medici a carico del relativo servizio sanitario regionale, precisando che i dati che quantificano gli oneri del ripiano sono riportati nell''Allegato 1 riportante per ciascuna annualità gli importi dovuti da ciascuna azienda fornitrice di dispositivi medici soggetta al ripiano; nonché ogni altra parte della determinazione recante i tempi e modalità di pagamento, avvertenze, e rinvii a successivi provvedimenti; - delle deliberazioni dei direttori generali delle singole aziende sanitarie-ospedaliere ivi richiamate, ma non allegate, con cui sono stati validati e certificati i fatturati per singola azienda fornitrice di dispositivi medici, nonché ogni altro atto richiamato nella summenzionata determinazione; - del Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell''Economia e delle Finanze del 6/7/22 pubblicato in G.U. il 15/9/22 recante la certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispostivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - degli atti ivi richiamati, ma non allegati, e segnatamente: il Decreto del Ministero della Salute del 15/6/2012 recante nuovi modelli di rilevazione economica “conto economico” e “stato patrimoniale” dell''aziende del servizio sanitario nazionale; - la circolare del Ministero della Salute del 29/7/2019 n.22413 che ha previsto una ricognizione da parte degli enti del SSN della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori debitamente riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; - l'Accordo tra Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministro della Salute che individua i criteri di definizione del tetto spesa regionale per l''acquisto dei dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionale degli anni 2015-2018 fissando per ciascuno dei predetti anni il tetto sia nazionale che regionale al 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard; - del Decreto del Ministero della Salute del 6/10/22 pubblicato in G.U. il 26/10/22 recante l'adozione delle linee guida propedeutiche all''emanazione dei provvedimenti regionale e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018; - degli atti ivi richiamati, ma non allegati, e segnatamente: la circolare del Ministero dell''Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero della Salute del 19/2/2016 avente ad oggetto fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici ecc., ecc; - la circolare del Ministero dell''Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero della Salute del 21/4/2016 avente ad oggetto fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici ecc., ecc; - l'intesa della Conferenza delle regioni e delle province autonome del 14/9/2022; - l'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28/9/22, nonché ogni altro atto presupposto e connesso allo stato non conosciuti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 8\4\2025 : per l’annullamento - della determinazione della direzione generale cura della persona, salute e welfare della Regione Emilia Romagna n. 25860 del 27.11.2024, comunicata il 24.01.2025, che, in ottemperanza alla sentenza n. 139/2024 emessa dalla Corte Costituzionale il 22.07.2024, ha ridefinito e aggiornato l’entità delle quote di ripiano che restano a carico delle singole aziende fornitrici di dispositivi medici a titolo di pay back per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi della normativa attualmente vigente, in sostituzione delle quote di ripiano in precedenza individuate nella determinazione della direzione generale cura della persona, salute e welfare della Regione Emilia Romagna n. 24300 del 12/12/2022, già impugnata, precisando che gli importi dovuti a titolo di di pay back per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 sono indicati dettagliatamente nell’Allegato 1 al presente provvedimento, riportante gli importi dovuti da ciascuna azienda fornitrice di dispositivi medici soggetta al ripiano, intimandone il pagamento entro 30 giorni dalla comunicazione; - della successiva Delibera della Giunta Regionale n. 160 del 03/02/2025, comunicata il 06/02/2025, recante il differimento al 31/12/2025 del termine ultimo per il pagamento delle quote di pay back, in sostituzione del termine di trenta giorni dal ricevimento indicato nelle intimazioni già notificate alle imprese fornitrici di dispositivi medici in data 24/01/2025; nonché degli atti già impugnati con il ricorso originario, con i successivi motivi aggiunti e segnatamente - della determinazione della direzione generale cura della persona, salute e welfare della Regione Emilia Romagna n. 24300 del 12/12/2022 nella parte in cui ha ripartito tra le aziende fornitrici di dispositivi medici gli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici riferiti agli anni 2015-2018 sulla base dell’incidenza percentuale del fatturato di ogni singola azienda fornitrice sul totale della spesa per l’acquisto dei dispositivi medici a carico del relativo servizio sanitario regionale, precisando che i dati che quantificano gli oneri del ripiano sono riportati nell’Allegato 1 riportante per ciascuna annualità gli importi dovuti da ciascuna azienda fornitrice di dispositivi medici soggetta al ripiano; nonché ogni altra parte della determinazione recante i tempi e modalità di pagamento, avvertenze, e rinvii a successivi provvedimenti; - delle deliberazioni dei direttori generali delle singole aziende sanitarie-ospedaliere ivi richiamate, ma non allegate, con cui sono stati validati e certificati i fatturati per singola azienda fornitrice di dispositivi medici, nonché ogni altro atto richiamato nella summenzionata determinazione; - per quanto occorra degli atti già gravati con il ricorso introduttivo relativi al Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6/7/22 pubblicato in G.U. il 15/9/22 recante la certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispostivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - degli atti ivi richiamati, ma non allegati, e segnatamente: il Decreto del Ministero della Salute del 15/6/2012 recante nuovi modelli di rilevazione economica “conto economico” e “stato patrimoniale” dell’aziende del servizio sanitario nazionale; - la circolare del Ministero della Salute del 29/7/2019 n.22413 che ha previsto una ricognizione da parte degli enti del SSN della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori debitamente riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; - l’Accordo tra Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministro della Salute che individua i criteri di definizione del tetto spesa regionale per l’acquisto dei dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionale degli anni 2015-2018 fissando per ciascuno dei predetti anni il tetto sia nazionale che regionale al 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard; - del Decreto del Ministero della Salute del 6/10/22 pubblicato in G.U. il 26/10/22 recante l’adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionale e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018; - degli atti ivi richiamati, ma non allegati, e segnatamente: la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero della Salute del 19/2/2016 avente ad oggetto fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici ecc., ecc; - la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero della Salute del 21/4/2016 avente ad oggetto fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici ecc., ecc; - l’intesa della Conferenza delle regioni e delle province autonome del 14/9/2022; - l’intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28/9/22, nonché ogni altro atto presupposto e connesso allo stato non conosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Atti statali e regionali di attuazione del payback per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici negli anni 2015-2018, inclusa la determinazione della Regione Emilia-Romagna che quantificava la quota di ripiano dovuta dall'impresa e la successiva rideterminazione al 48 per cento
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la determinazione regionale che ripartiva tra le imprese fornitrici gli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici negli anni 2015-2018, nonché i decreti ministeriali, gli accordi in Conferenza Stato-Regioni, le circolari e gli ulteriori atti presupposti. Con motivi aggiunti ha impugnato la successiva determinazione regionale adottata in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 139 del 2024, che aveva rideterminato le quote nella misura del 48 per cento di quelle originarie, e la delibera regionale che aveva differito il termine di pagamento. I motivi dedotti hanno riguardato: violazione della partecipazione procedimentale; violazione dei principi di trasparenza e conoscibilità dei dati; difetto di istruttoria e motivazione; violazione e falsa applicazione dell'art. 9-ter del d.l. n. 78/2015 e degli atti attuativi; travisamento dei fatti, irragionevolezza e mancato esatto accertamento dei presupposti; illegittimità costituzionale della disciplina per violazione degli artt. 3, 23 e 53 Cost., dei principi di legalità, riserva di legge, ragionevolezza, proporzionalità, non arbitrarietà, legittimo affidamento e certezza del diritto; contrasto con il principio unionale di neutralità dell'IVA per il calcolo al lordo dell'imposta; illegittimità dell'accordo del 7 novembre 2019 per la fissazione retroattiva dei tetti regionali e per consumazione del potere.
La decisione
Il ricorso è stato definito con esito articolato. Il TAR ha rigettato le censure rivolte agli atti statali e generali presupposti, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024, che ha ritenuto il meccanismo del payback ragionevole e proporzionato, compatibile con la riserva di legge e non lesivo dei principi di irretroattività e di legittimo affidamento. Secondo il TAR, già dal 2015 le imprese conoscevano l'esistenza del tetto di spesa e dell'obbligo di concorrere al ripiano in caso di superamento; la successiva fissazione dei tetti regionali e l'attuazione procedurale non avrebbero introdotto un nuovo obbligo sostanziale. Il payback opera inoltre esternamente ai contratti di fornitura e non modifica né l'esito delle gare né i prezzi contrattuali, incidendo sulla sfera patrimoniale complessiva delle imprese. È stata invece dichiarata l'inammissibilità per difetto di giurisdizione dell'impugnazione della determinazione regionale che individuava le imprese e quantificava le somme dovute, così come dei motivi aggiunti relativi alla rideterminazione della quota al 48 per cento e alla proroga del termine di pagamento. Il TAR ha ritenuto tali attività meramente tecnico-contabili, vincolate e prive di esercizio di potere autoritativo: la controversia riguarda un diritto soggettivo al corretto calcolo di un'obbligazione pecuniaria e appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. È stata indicata la possibilità di riassunzione davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate per la complessità delle questioni.
Norme richiamate
art. 17, comma 1, lett. c), d.l. 98/2011
Ha introdotto il tetto di spesa per gli acquisti di dispositivi medici e, nella disciplina originaria, poneva il superamento a carico della regione interessata.
art. 15, comma 13, lett. f), d.l. 95/2012
Ha fissato dal 2014 il tetto nazionale per la spesa dei dispositivi medici al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario nazionale standard.
art. 9-ter, commi 1, lett. b), 8, 9 e 9-bis, d.l. 78/2015
Disciplina il tetto di spesa regionale, il concorso delle aziende fornitrici al ripiano, il calcolo sul fatturato al lordo dell'IVA e la procedura di individuazione delle imprese e delle quote dovute.
art. 1, comma 557, l. 145/2018
Ha modificato l'art. 9-ter, comma 8, del d.l. 78/2015 prevedendo la rilevazione del superamento del tetto sulla base del fatturato al lordo dell'IVA.
art. 18, comma 1, d.l. 115/2022
Ha introdotto il comma 9-bis nell'art. 9-ter del d.l. 78/2015, affidando alle regioni l'individuazione delle imprese soggette al ripiano e degli importi dovuti.
art. 8, d.l. 34/2023
Ha previsto il fondo per le regioni e, originariamente, la possibilità per le imprese di estinguere l'obbligazione mediante il pagamento del 48 per cento della quota di ripiano.
art. 7, comma 1, d.l. 95/2025
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi ... si intendono assolti con il versamento ... della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali
È richiamato come disciplina sopravvenuta che consente l'estinzione degli obblighi mediante il pagamento del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali.
art. 11 c.p.a.
Consente la riassunzione davanti al giudice munito di giurisdizione entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.
art. 133 c.p.a.
È richiamato per escludere che la controversia rientri in un'ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
art. 74 c.p.a.
È richiamato per il rinvio alla motivazione di precedenti sentenze dello stesso Tribunale su controversie analoghe.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione regionale, nell'attuazione di una disciplina legislativa di payback, si limita a verificare dati contabili, individuare le imprese sulla base di criteri predeterminati e applicare matematicamente una percentuale al fatturato, l'attività è vincolata, tecnica e ricognitiva e non costituisce esercizio di potere autoritativo.
- La controversia relativa al corretto calcolo dell'importo dovuto da un'impresa in forza di un'obbligazione pecuniaria direttamente determinata dalla legge, quando non sia contestato l'esercizio di un potere discrezionale, concerne un diritto soggettivo e appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
- Nel sistema del payback dei dispositivi medici, le regioni non possono determinare autonomamente il tetto di spesa, certificarne il superamento o quantificare lo scostamento complessivo; devono limitarsi a verificare la coerenza dei dati contabili, individuare le imprese soggette al ripiano e applicare le percentuali e i criteri stabiliti dalla legge e dagli atti statali.
- La disciplina del payback applicabile agli anni 2015-2018 non viola, secondo la pronuncia richiamata e fatta propria dal giudice, i principi di riserva di legge, ragionevolezza, proporzionalità, irretroattività e legittimo affidamento, poiché l'esistenza del tetto di spesa e dell'obbligo di ripiano era conoscibile dalle imprese già dal 2015.
- Il payback, operando sulla posizione patrimoniale complessiva del fornitore e non modificando quantità, prezzi o risultati delle gare, resta esterno ai singoli contratti pubblici di fornitura e non ne altera retroattivamente il contenuto.
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